Cassazione Civile, Ordinanza n. 36389/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da un figlio nei confronti del padre, al quale aveva rilasciato una procura generale per la gestione di beni e investimenti. Il figlio chiedeva il rendiconto della gestione, il pagamento dell’attivo risultante dal conto e il risarcimento del danno per asserita mala gestio, sostenendo che il padre avesse amministrato beni di sua proprietà. La controparte ha sempre contestato che le somme e i titoli fossero davvero del figlio, sostenendo che l’intestazione al figlio fosse solo formale, effettuata per ragioni fiscali, mentre le disponibilità appartenevano in realtà al padre. I giudici di merito hanno ritenuto non provata la titolarità, in capo al figlio, del peculio iniziale e quindi non dimostrato il presupposto dell’obbligo di rendiconto. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. per inversione dell’onere della prova; 2) violazione degli artt. 2697, 1992 e 1994 c.c. per mancata applicazione dei principi dei titoli di credito; 3) violazione degli artt. 1414, 1417 e 2697 c.c. per errata qualificazione dell’intestazione come fittizia/simulata e per mancata prova della simulazione; 4) violazione degli artt. 263 c.p.c. e 2697 c.c. per avere ritenuto sufficiente il rendiconto depositato dal convenuto e per avere posto a carico dell’attore la prova della sua non veridicità; 5) errata interpretazione della sentenza parziale di primo grado; 6) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la disponibilità da parte del ricorrente di un consistente peculio personale proveniente da lasciti aviti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva posto a carico del mandante-attore la prova dell’esistenza e consistenza iniziale delle somme affidate in gestione, poiché l’obbligo di rendiconto e di restituzione sorge solo se sia provato che il mandato riguardava effettivamente beni dell’attore. Ha ritenuto non provato che il figlio disponesse del patrimonio necessario per gli investimenti effettuati dal padre a suo nome e ha considerato non decisive o nuove le ulteriori censure sui titoli di credito, sulla simulazione e sul rendiconto. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile sia per il limite della doppia conforme sia perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La Corte ha affermato che, nell'azione del mandante contro il mandatario per il rendiconto e la restituzione, grava sull'attore la prova della consistenza iniziale delle somme o dei beni affidati in gestione e della loro appartenenza.
Le censure relative alla letteralità e all'astrattezza dei titoli di credito sono state ritenute inconferenti rispetto al tema decisivo della provenienza delle somme utilizzate per gli investimenti.
Le doglianze fondate sulla tutela dell'acquisto dei titoli sono state considerate non pertinenti alla questione centrale della titolarità del peculio iniziale.
Le questioni di simulazione/intestazione fittizia sono state ritenute estranee al nucleo decisorio, che riguardava l'individuazione della provenienza delle somme gestite.
Le deduzioni sulla prova della simulazione sono state considerate nuove e comunque non decisive rispetto all'oggetto del giudizio.
Il richiamo al rendiconto è stato superato dal rilievo che, prima ancora, non era stata provata l'appartenenza al mandante delle somme gestite.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo è stato prospettato come errore di interpretazione della sentenza parziale, ma la Corte lo ha ritenuto privo di concreto interesse.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame del fatto decisivo è stato dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme e perché diretto a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento del contributo unificato დამატivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso dal mandante contro il mandatario per ottenere il rendiconto e il saldo della gestione, il mandante deve provare che le somme o i beni affidati in gestione gli appartenevano effettivamente e che il mandato aveva ad oggetto quel patrimonio.
- La mera esistenza di una procura generale o di un rapporto gestorio non basta a dimostrare, da sola, che il mandatario abbia amministrato beni del mandante; occorre la prova del peculio iniziale e della sua consistenza.
- Il principio per cui chi è tenuto al rendiconto deve fornire gli elementi utili alla ricostruzione della gestione non sposta, di per sé, l'onere di provare la titolarità originaria delle somme impiegate per avviare l'attività gestoria.
- Censure fondate su norme dei titoli di credito o sulla simulazione sono inconferenti se la questione decisiva concerne soltanto la provenienza delle somme amministrate e l'esistenza del presupposto dell'azione di rendiconto.
- In sede di legittimità non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove; il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. non è utilizzabile per sollecitare un diverso apprezzamento del merito, specie in presenza di doppia conforme.
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