Cassazione Civile, Ordinanza n. 22678/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto la liquidazione dei compensi per l'attività svolta nel giudizio di legittimità penale minorile in favore del proprio assistito, ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La Corte d'Appello aveva liquidato i compensi ai minimi tariffari, li aveva ridotti del 30% ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.M. n. 55/2014 e poi aveva applicato un'ulteriore riduzione di un terzo ex art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002. Con l'opposizione ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011 il professionista sosteneva che la censura non riguardasse la riduzione finale ex art. 106-bis, ma la precedente riduzione del 30% applicata sul compenso già determinato al minimo tariffario, deducendone l'illegittimità. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul reale motivo di opposizione, poiché il giudice di merito avrebbe esaminato un profilo diverso da quello effettivamente contestato; 2) nullità per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 3) violazione dell'art. 12 D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in relazione alla riduzione del 30% applicata ai minimi tariffari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'Appello avesse effettivamente omesso di pronunciarsi sul motivo di opposizione come formulato, avendo scrutinato soltanto un diverso profilo del provvedimento di liquidazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito dall'accoglimento del primo, mentre il terzo è rimasto assorbito in senso proprio. Il provvedimento impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'Appello di Catania, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non può omettere di esaminare il motivo effettivamente dedotto dalla parte
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione deve essere reale e non solo apparente; la censura è stata però assorbita
la dedotta omessa pronuncia e la motivazione apparente sono state prospettate come nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stata dedotta la violazione di legge in relazione ai criteri di liquidazione del compenso
richiamato quale parametro per la riduzione dei compensi; la censura riguardava l'applicazione del 30% sugli importi già liquidati ai minimi
art. 12 D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022
richiamato dal ricorrente per contestare la legittimità della riduzione ulteriore operata sui minimi tariffari
art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002
norma richiamata per la riduzione finale di un terzo applicata dalla Corte territoriale al compenso liquidato
rito di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi
art. 111 Cost.
fondamento del ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte d'Appello
Massime di principio
- Integra omessa pronuncia la decisione che esamini un profilo diverso da quello effettivamente devoluto con l'opposizione, tralasciando il motivo specifico dedotto dalla parte.
- Nel giudizio di opposizione al provvedimento di liquidazione, il giudice deve confrontarsi con il contenuto sostanziale delle censure mosse all'atto impugnato, senza travisarne l'oggetto.
- Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della decisione impugnata, i motivi ulteriori che investono il medesimo provvedimento possono restare assorbiti.
- La motivazione è apparente quando non offre una risposta effettiva alla doglianza proposta, limitandosi a considerare un tema estraneo o diverso da quello devoluto.
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