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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20255/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasceva da un'azione di ripetizione proposta da correntisti contro la banca originaria, poi confluita in altro istituto, per ottenere la restituzione di somme che assumevano indebitamente addebitate su un conto corrente, a titolo di anatocismo, interessi ultralegali, commissioni e spese non pattuite per iscritto. Il tribunale, all'esito di CTU contabile, aveva accertato l'illegittimità della capitalizzazione periodica degli interessi e condannato la società subentrata nella gestione del credito al pagamento di una somma in favore degli attori. In appello, la decisione veniva riformata parzialmente: la corte territoriale confermava l'esistenza di poste negative indebite sino a una certa data, ma negava la condanna restitutoria per mancanza della ricostruzione del saldo finale alla chiusura del rapporto; inoltre riteneva che la cessionaria del credito, intervenuta in un'operazione di cartolarizzazione, non fosse legittimata a subire la condanna restitutoria per obblighi nascenti dal rapporto originario. Nel ricorso per cassazione la parte correntista deduceva violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c., sostenendo che la chiusura del conto e il pagamento del saldo erano provati o comunque non contestati, e violazione dell'art. 111 c.p.c. assumendo che, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo avrebbe dovuto proseguire nei confronti della parte originaria. La controricorrente eccepiva l'inammissibilità o infondatezza delle censure, trattandosi di doglianze dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., perché la ricorrente, pur dando atto della notificazione della sentenza impugnata, non aveva depositato la relata di notifica né aveva allegato di averla prodotta. La Corte ha inoltre rilevato che non risultava superata la prova di resistenza sul termine breve di impugnazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è improcedibile se, quando la sentenza impugnata risulti notificata, non viene depositata la relata di notificazione unitamente al ricorso nei modi e termini prescritti.

  • art. 325 c.p.c.

    La notificazione della sentenza determina il decorso del termine breve di impugnazione; la Corte richiama il relativo controllo di tempestività e la prova di resistenza.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo non opera quando il ricorrente abbia allegato o risulti la notificazione della sentenza impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma che la ricorrente assumeva violata, in relazione alla ripartizione dell'onere della prova sulla chiusura del conto e sul pagamento del saldo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come norma che la ricorrente assumeva violata, lamentando che il giudice di merito avesse trascurato fatti provati o non contestati.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato come norma che la ricorrente assumeva violata, sostenendo la necessità della prosecuzione del processo nei confronti della parte originaria in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto o improcedibilità del ricorso, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata per l'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del testo unico sulle spese di giustizia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando risulti che la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente ha l'onere di depositare la relata di notificazione della sentenza entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c.; il mancato deposito comporta improcedibilità del ricorso.
  • L'onere di deposito della relata non è sanato dalla sola allegazione della notificazione né dalla mancata contestazione della controparte; la sanzione processuale opera anche d'ufficio perché presidia un adempimento essenziale per la verifica della tempestività dell'impugnazione.
  • Se la sentenza impugnata risulta notificata, opera il termine breve di impugnazione e il giudice di legittimità deve verificare la tempestività del ricorso sulla base della data di pubblicazione e di notificazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, le spese seguono la soccombenza e può essere dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
  • La dichiarazione di improcedibilità impedisce l'esame delle doglianze di merito, anche se formulate come violazioni di norme sulla prova o sulla legittimazione passiva nel rapporto controverso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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