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Sentenza

Sentenza del 07/06/2017 n. 14133 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo che aveva riconosciuto al contribuente l'agevolazione ICI prevista per i coltivatori diretti. Ha sostenuto, in particolare, che la sola iscrizione negli elenchi ex SCAU e il versamento dei contributi previdenziali non fossero sufficienti, poiché il contribuente era pensionato. Il Comune ha inoltre denunciato l'omessa pronuncia della CTR sull'incompatibilità tra status di pensionato e qualifica di coltivatore diretto, l'ultrapetizione e l'insufficienza della prova della conduzione diretta dei terreni.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che l'agevolazione richiedesse non solo l'iscrizione negli elenchi ex SCAU, l'assolvimento degli obblighi assicurativi e la conduzione diretta dei terreni, ma anche che l'attività agricola costituisse la principale ed esclusiva fonte di reddito. Il trattamento pensionistico esclude tale requisito, indipendentemente dal fatto che la pensione derivi dall'attività agricola e anche se il contribuente continui a versare contributi volontari. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito respingendo il ricorso originario del contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9

    Prevedono il regime ICI agevolato per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, ricorrendone tutti i presupposti sostanziali.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58

    Individua i soggetti qualificabili come coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, richiedendo l'iscrizione negli appositi elenchi e l'assoggettamento agli obblighi assicurativi; tali requisiti formali non sono tuttavia sufficienti senza la prova dell'effettiva attività agricola principale.

  • L. n. 9 del 1963, art. 11

    Richiamata quale fonte degli elenchi comunali degli agricoltori cui devono essere iscritti i soggetti che intendono beneficiare dell'agevolazione.

  • Art. 2697 c.c.

    Impone al contribuente che invoca l'agevolazione di dimostrare la sussistenza di tutti i relativi presupposti, sia formali sia sostanziali.

  • Art. 112 c.p.c.

    È stato richiamato per denunciare l'omessa pronuncia della CTR sull'eccezione relativa all'incompatibilità tra pensione e qualifica agevolata.

  • Art. 384 c.p.c., comma 2

    Ha consentito alla Corte, una volta cassata la sentenza e ritenuti non necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito respingendo il ricorso del contribuente.

  • Art. 44 Cost.

    La finalità di incentivare l'attività agricola e il razionale sfruttamento del suolo costituisce la ratio costituzionale dell'agevolazione.

  • Ordinanze Corte costituzionale n. 87/2005 e n. 336/2003

    La giustificazione dell'agevolazione fiscale risiede evidentemente in un intento di incentivazione dell'attività agricola (...) e non appare manifestamente irragionevole che da tale beneficio siano esclusi coloro che - nel fatto di godere di trattamenti pensionistici - all'evidenza non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito.

    È costituzionalmente ragionevole escludere dall'agevolazione chi percepisce una pensione, poiché non ricava più esclusivamente dal lavoro agricolo la propria fonte di reddito.

  • Cass. n. 12565/2010 e Cass. n. 9601/2012

    Il trattamento agevolato (...) spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto, a chi sia titolare di pensione.

    Il pensionamento impedisce il riconoscimento dell'agevolazione, anche quando il soggetto continui concretamente a coltivare i terreni o versi volontariamente contributi previdenziali.

Massime di principio

  • Per ottenere un'agevolazione fiscale riservata ai coltivatori diretti non basta dimostrare l'iscrizione previdenziale o negli elenchi amministrativi: il contribuente deve provare anche il possesso, la conduzione diretta e il carattere principale dell'attività agricola.
  • La percezione di una pensione può escludere il beneficio quando la normativa richiede che il lavoro agricolo costituisca l'unica o principale fonte di reddito; ciò vale anche se la pensione deriva dall'attività agricola.
  • Il mantenimento formale dell'iscrizione agli elenchi o il versamento volontario dei contributi non prevale sulla situazione sostanziale di pensionato e non conserva automaticamente l'agevolazione.
  • L'onere di provare tutti i requisiti dell'agevolazione grava sul contribuente; in mancanza di prova anche di uno solo dei presupposti sostanziali, l'ente impositore può legittimamente negare il beneficio.
  • Quando la Corte di cassazione accoglie il ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti, può cassare la sentenza impugnata e respingere direttamente la domanda o il ricorso originario.

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