Sentenza del 07/06/2017 n. 133 - Corte Costituzionale
Finanza pubblica - Contabilità nazionale e degli enti pubblici - legge della regione Sicilia n.3 /2016 deroghe a disposizioni Statali istitutive di Tributo erariale - possibilità - esclusione - illegittimità costituzionale. Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato diverse disposizioni della legge regionale siciliana 17 marzo 2016, n. 3, lamentando l’invasione delle competenze legislative statali e la violazione di norme costituzionali. In particolare, ha contestato l’art. 34, commi 1, 7, 12, terzo periodo, e 13, sulla disciplina del tributo speciale per il conferimento in discarica: la Regione avrebbe modificato i soggetti passivi e i criteri di determinazione e riduzione del tributo, ampliato le agevolazioni per scarti e sovvalli, introdotto deroghe all’addizionale ambientale e attribuito ai Comuni parte del gettito. Sono stati inoltre impugnati l’art. 49, commi 5 e 7, sulle modalità di misurazione e distribuzione dei carburanti, e l’art. 50, commi 1, 2, 3 e 6, sulle tasse automobilistiche e relative agevolazioni. Il ricorso riguardava anche le regole comunali sulle ZTL (art. 12) e la proroga dei contratti precari regionali (art. 27, comma 9).
La decisione
La Corte costituzionale, con sentenza del 22 marzo 2017, depositata il 7 giugno 2017, ha dichiarato illegittimi gli artt. 34, commi 1, 7, 12, terzo periodo, e 13; 49, comma 5, e comma 7, primo periodo nei sensi indicati in motivazione, nonché secondo periodo; e 50, commi 1, 2, 3 e 6, della legge regionale n. 3 del 2016. Per l’art. 34, la Corte ha rilevato il contrasto con la disciplina statale del tributo erariale, che limita gli interventi regionali, e con le competenze statali in materia tributaria e ambientale. Per l’art. 49 ha ravvisato un’invasione della competenza statale sul sistema tributario e sulle accise, oltre a oneri e deroghe incompatibili con la disciplina nazionale. Per l’art. 50 ha escluso che la Regione possa modificare o ampliare esenzioni e regimi della tassa automobilistica, che non è un tributo proprio regionale. La questione sull’art. 12 è stata dichiarata inammissibile quanto agli artt. 3 e 97 Cost. e non fondata quanto all’art. 117, secondo comma, lettera h): la Regione poteva disciplinare il regime degli enti locali, fermo il rispetto della normativa statale da parte dei Comuni. La questione sull’art. 27, comma 9, trasferita alla disposizione sopravvenuta della legge regionale n. 27 del 2016, è stata dichiarata inammissibile quanto al contrasto con la disciplina statale e non fondata quanto all’art. 81 Cost., poiché erano state stanziate risorse per il biennio 2017-2018. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il dispositivo non reca statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettere e) e s), e 119, secondo comma
La disciplina di questi tributi è, analogamente a quella delle addizionali regionali, istituite con leggi statali, sulle basi imponibili di tributi erariali, riservata, dunque, alla legge statale, con la conseguenza che, da un lato, il legislatore statale può introdurre norme non solo di principio, ma anche di dettaglio, e, dall'altro, l'intervento del legislatore regionale può integrare detta disciplina solo entro i limiti stabiliti dalla legislazione statale stessa.
I tributi istituiti e regolati dalla legge statale, anche se il gettito è attribuito alle Regioni, non diventano tributi propri regionali. La Regione può intervenire soltanto entro i margini espressamente consentiti dalla disciplina statale e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 24, 26, 27, 29 e 40
In tal modo essa è in contrasto con l'art. 3, comma 26, della L. n. 549 del 1995, secondo cui è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo che ha l'obbligo di versamento del tributo, salva la rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento dei rifiuti.
Per il tributo speciale sulle discariche, il soggetto obbligato verso l’erario è il gestore dell’impianto; il conferitore può sopportarne il costo tramite rivalsa, ma la Regione non può sostituirlo al gestore come soggetto passivo. La legge regionale non può inoltre estendere riduzioni, modificare la destinazione del gettito o modulare il tributo oltre i limiti fissati dalla legge statale.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 205
Si tratta di una disciplina puntuale ispirata a rigorosi criteri di tutela ambientale, criteri che la legge regionale viola, autorizzando implicitamente un abbassamento dell'impegno dei Comuni al riguardo.
Gli obiettivi e gli obblighi di raccolta differenziata stabiliti dalla normativa statale non possono essere attenuati da deroghe regionali non consentite. Anche le esenzioni dall’addizionale collegata al mancato raggiungimento degli obiettivi devono rispettare le condizioni previste dalla legge statale.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 25
L'intera disciplina della materia, e in particolare l'art. 25 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) (d'ora in avanti: t.u. sulle accise), si basa sulla regolamentazione amministrativa degli impianti di distribuzione di carburante ed è incompatibile con il rifornimento diretto ad utilizzatori finali di carburanti ad accisa assolta da deposito commerciale.
La disciplina statale delle accise distingue i depositi commerciali dagli impianti di distribuzione e non consente di introdurre, con legge regionale, deroghe che permettano ai depositi di rifornire direttamente gli utilizzatori finali, compresi quelli di carburante agevolato per uso agricolo.
Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 63, commi 1 e 4; legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 666
La cosiddetta tassa automobilistica non è qualificabile come tributo proprio della Regione, ma rientra nella competenza esclusiva dello Stato, e, dunque, la Regione - cui il legislatore ha solo attribuito il gettito della tassa, l'attività di riscossione e un limitato potere di variazione dell'importo - non può disporre esenzioni.
La Regione non può creare esenzioni o regimi agevolati per la tassa automobilistica al di fuori dei limitati poteri attribuiti dallo Stato. Per i veicoli ultratrentennali valgono le condizioni statali, senza requisiti regionali aggiuntivi; per quelli ultraventennali, dopo l’abrogazione delle agevolazioni statali, si applica la tassazione ordinaria.
D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, art. 17
Analogamente è lesivo della potestà statale l'art. 50, comma 6, che concede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ad una serie di veicoli più ampia di quella prevista dall'art. 17 del D.P.R. n. 39 del 1953.
La Regione non può ampliare la categoria dei veicoli esentati dalla tassa automobilistica oltre quanto stabilito dalla disciplina statale.
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, comma 9
Quanto al previsto contenuto dei regolamenti, le indicazioni date dalla legge regionale costituiscono misure minime, e in quanto tali non esonerano i Comuni dal rispetto della disciplina statale richiamata dal ricorrente, che impinge profili di ordine pubblico e sicurezza e di tutela dell'ambiente.
La Regione siciliana può stabilire, nell’ambito della competenza sul regime degli enti locali, contenuti minimi per i regolamenti comunali sulle ZTL; tali regole non sostituiscono né derogano alla disciplina statale sulla circolazione, la sicurezza e l’ambiente.
Costituzione, art. 81, terzo comma
La questione è invece infondata quanto alla violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., considerando che, per la proroga dei contratti per il biennio 2017-2018, l'art. 3, comma 12, della L.R. Sicilia n. 27 del 2016, ha destinato specifiche risorse, e che sulla adeguatezza delle stesse il ricorrente non ha formulato specifiche osservazioni.
La proroga di contratti pubblici non viola l’obbligo di copertura finanziaria quando la legge destina risorse specifiche e il ricorrente non contesta in modo puntuale la loro adeguatezza.
Massime di principio
- Un tributo istituito e disciplinato dalla legge statale non diventa un tributo proprio regionale per il solo fatto che il gettito è devoluto alla Regione: la potestà regionale è limitata agli interventi espressamente consentiti dalla legge statale.
- La Regione non può modificare gli elementi essenziali di un tributo erariale, come il soggetto passivo, i criteri di determinazione, le riduzioni, le esenzioni o la destinazione del gettito, se la normativa statale non le attribuisce tale potere.
- Le finalità ambientali e gli obiettivi nazionali di raccolta differenziata non possono essere indeboliti da deroghe regionali incompatibili con le soglie e le condizioni stabilite dalla legislazione statale.
- In materia di accise e distribuzione dei carburanti, le Regioni non possono introdurre obblighi o deroghe che alterino il regime statale, la distinzione tra depositi commerciali e impianti di distribuzione o le condizioni per fruire di agevolazioni fiscali.
- La tassa automobilistica resta nell’ambito della competenza statale: la Regione non può ampliare esenzioni o agevolazioni, né aggiungere condizioni regionali non previste dalla normativa nazionale.
- Le norme regionali sulle ZTL possono disciplinare l’organizzazione e i regolamenti comunali, ma non esonerano i Comuni dal rispetto delle regole statali su circolazione, sicurezza e tutela ambientale.
- Una censura costituzionale deve individuare con precisione il parametro violato e ricostruire il quadro normativo applicabile, comprese le modifiche statali successive; una motivazione generica o incompleta può condurre all’inammissibilità.
- La proroga di spese o contratti pubblici non viola di per sé l’obbligo di copertura finanziaria se sono stanziate risorse specifiche e la loro adeguatezza non è contestata con argomentazioni puntuali.
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