Sentenza del 07/06/2017 n. 14137 - Corte di Cassazione
Ires - Determinazione dell'imposta - Sanzione pecuniaria per violazione disciplina antitrust e inserimento costo nelle sopravvenienze passive - possibilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva dedotto dal reddito imponibile, ai fini IRPEG, una sanzione pecuniaria inflittale dalla Comunità europea per violazione della disciplina antitrust; aveva inoltre addebitato una quota dell’onere a società controllate, poi incorporate, e detratto l’IVA sulle relative fatture. Con due avvisi di accertamento del 5 agosto 2005 l’Agenzia aveva recuperato l’IRPEG e l’IVA. La società contestava l’indeducibilità della sanzione e la mancata detrazione dell’IVA sui riaddebiti infragruppo. L’Agenzia, con ricorso incidentale, contestava invece l’annullamento delle sanzioni tributarie per obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale di Alessandria aveva accolto il ricorso soltanto sulle sanzioni tributarie, annullandole per incertezza normativa; la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva confermato il recupero del debito principale e respinto l’appello incidentale dell’Ufficio sulle sanzioni. La Cassazione, con decisione dell’11 maggio 2017 depositata il 7 giugno 2017, ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha confermato che la sanzione antitrust non è deducibile dal reddito d’impresa: deriva da una condotta illecita estranea e antitetica al corretto esercizio dell’impresa, e la deduzione ne neutralizzerebbe la funzione punitiva mediante un risparmio d’imposta. Ha dichiarato inammissibile il motivo sull’IVA: l’asserito riaddebito non integrava una prestazione di servizi rilevante, mancando una base obbligatoria e trattandosi di condotta illecita; l’omessa pronuncia non era quindi decisiva. Ha respinto il ricorso incidentale dell’Agenzia, ritenendo che il contrasto dottrinale potesse costituire indice di obiettiva incertezza normativa e giustificare l’esimente dalle sanzioni tributarie. Spese compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 (oggi art. 109)
La Corte ha ormai chiarito che la sanzione antitrust non è un costo deducibile dal reddito d’impresa ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, poichè essa non è funzionale alla produzione di quel reddito.
La sanzione antitrust non è deducibile perché non è funzionale alla produzione del reddito d’impresa; la condotta illecita spezza il nesso di inerenza e la sanzione non può essere trattata come sopravvenienza passiva.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3
Tuttavia, per essere rilevante ai fini IVA, a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, la prestazione di servizi deve avere una base obbligatoria, seppur a fonte aperta; base obbligatoria neppure dedotta nella fattispecie, giacchè questa attiene a una condotta illecita.
Ai fini IVA, un’attività costituisce prestazione di servizi solo se ha una base obbligatoria. Il riaddebito dell’onere derivante dalla condotta antitrust illecita, in assenza di tale base, è fuori campo IVA per difetto del requisito oggettivo.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
La disposizione è stata invocata dalla società in relazione alla detrazione dell’IVA, ma la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché l’operazione dedotta era fuori campo IVA: mancava una prestazione di servizi rilevante ai sensi dell’art. 3.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8
La disposizione, richiamata nel ricorso incidentale insieme all’art. 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997, è stata applicata nel confermare l’esimente per obiettiva incertezza normativa, ravvisabile anche in presenza di contrasto tra opinioni dottrinali.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6
Il giudice d’appello ha ritenuto che la sussistenza di un indirizzo dottrinale favorevole alla rilevanza fiscale degli oneri sanzionatori determinasse un’obiettiva incertezza normativa. Tra i c.d. fatti-indice dell’incertezza normativa la Corte annovera anche il contrasto tra opinioni dottrinali.
Il contrasto tra orientamenti dottrinali può essere un indice di obiettiva incertezza normativa e giustificare l’esclusione delle sanzioni tributarie, pur restando dovuta l’imposta.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5, nel testo anteriore alla L. n. 134 del 2012
Non si configura una violazione di legge, quindi, nè l’Agenzia delle entrate ha denunciato un’insufficienza motivazionale (come pure avrebbe potuto, vigente ratione temporis l’art. 360 c.p.c., n. 5, anteriore alla L. n. 134 del 2012).
La censura dell’Agenzia non poteva essere accolta come violazione di legge; l’eventuale contestazione dell’insufficienza della motivazione avrebbe dovuto essere proposta con il pertinente motivo processuale, secondo il testo applicabile ratione temporis.
Massime di principio
- Le sanzioni pecuniarie antitrust non sono costi deducibili dal reddito d’impresa né sopravvenienze passive: derivano dall’illecito e non da un’attività funzionale alla produzione del reddito.
- La deduzione fiscale di una sanzione antitrust ridurrebbe il suo effetto deterrente trasferendone parte del peso sul minor carico fiscale; l’indeducibilità è conseguenza della natura extraimprenditoriale dell’illecito, non una sanzione tributaria aggiuntiva.
- Il semplice riaddebito infragruppo di un onere sanzionatorio non costituisce, da solo, una prestazione di servizi imponibile IVA: occorre una base obbligatoria del rapporto e la fattispecie concreta deve integrare un’operazione rilevante ai fini dell’imposta.
- Un contrasto tra opinioni dottrinali può concorrere a dimostrare l’obiettiva incertezza normativa e giustificare l’esclusione delle sanzioni tributarie, senza eliminare il debito d’imposta.
- Se l’omessa pronuncia su una censura non può incidere sull’esito perché la pretesa sostanziale è comunque infondata o inammissibile, il relativo motivo può risultare non decisivo.
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