Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/06/2017 n. 28076 - Corte di Cassazione

Misure cautelari- Reati tributari- Sequestro preventivo- Riduzione debito rate versate -Ammissibilità-.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il GIP aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni di Z.S. fino a 200.000 euro e di P.F. fino a 39.619 euro, in relazione all’ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e occultamento o distruzione di documenti contabili (artt. 2 e 10 del D.Lgs. n. 74/2000), per un’evasione IRES complessiva di 239.619 euro riferita agli anni d’imposta 2009 e 2010. P.F. e Z.S. avevano chiesto di ridurre il sequestro perché, dopo un accordo di rateizzazione/accertamento con adesione tra la società e l’Amministrazione finanziaria, erano stati versati 60.887,50 euro. Il GIP e il Tribunale del riesame avevano negato la riduzione, ritenendo irrilevante che il pagamento fosse stato effettuato dalla società in amministrazione giudiziaria e non personalmente dagli indagati. Con un unico motivo, i ricorrenti hanno dedotto violazione dell’art. 321 c.p.p., dell’art. 322-ter c.p. e dell’art. 1, comma 143, della L. n. 244/2007, sostenendo che mantenere il sequestro per l’intero importo nonostante i versamenti violasse proporzionalità e determinasse una duplicazione sanzionatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria, rinviando allo stesso Tribunale per un nuovo esame. Ha stabilito che i pagamenti eseguiti dalla società, quale contribuente e soggetto obbligato al debito tributario, riducono il debito e il profitto del reato anche se non sono stati effettuati personalmente dagli indagati: il sequestro deve quindi essere rideterminato tenendo conto dei 60.887,50 euro già versati, per evitare una duplicazione della risposta sanzionatoria. Non è stata disposta direttamente una riduzione quantitativa, ma demandata al giudice del rinvio la valutazione della misura conseguente. Nessuna statuizione sulle spese è riportata nel dispositivo.

Norme richiamate

  • Art. 321 c.p.p.

    Disciplina il sequestro preventivo; la misura finalizzata alla confisca deve rispettare adeguatezza e proporzionalità rispetto al profitto confiscabile e va ridimensionata quando il debito tributario, e quindi il profitto, si riduce per effetto dei pagamenti.

  • Art. 322-ter c.p.

    È richiamato quale fondamento della confisca per equivalente. L’ablazione non può eccedere il vantaggio economico conseguito con il reato; il sequestro cautelare funzionale a essa non può quindi mantenersi per un importo che, dopo i versamenti tributari, comporti una duplicazione.

  • Art. 1, comma 143, L. n. 244/2007

    È indicato dai ricorrenti tra le norme violate in tema di confisca per equivalente nei reati tributari; la Corte accoglie la censura applicando il principio per cui la misura deve essere contenuta entro il profitto residuo.

  • Art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000

    Rileva, nondimeno, il Collegio che il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis, comma 2 prevede la non operatività della confisca per le somme che "il contribuente" si impegna a versare, con ciò intendendosi il "soggetto passivo di imposta" o, comunque, il soggetto obbligato all'adempimento del debito tributario, il quale, nel caso di specie, coincideva con la società (------) s.r.l., nell'interesse del quale l'attività illecita era stata commessa e che era stata destinataria dell'indebito arricchimento.

    La previsione riguarda il contribuente o soggetto obbligato al pagamento, non necessariamente l’indagato persona fisica. Se il contribuente è la società che ha beneficiato dell’illecito e versa le rate concordate, tali pagamenti incidono sul profitto e devono essere considerati nella valutazione della confisca e del sequestro.

  • Artt. 2 e 10 D.Lgs. n. 74/2000

    Sono le disposizioni penali tributarie in base alle quali gli indagati erano accusati, rispettivamente, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di occultamento o distruzione di documenti contabili. La sentenza non decide la responsabilità penale, ma tratta la misura reale collegata ai reati contestati.

Massime di principio

  • Quando il debito tributario collegato al profitto del reato viene rateizzato e il contribuente versa una o più rate, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente deve essere ricalcolato, riducendolo in misura corrispondente ai pagamenti effettuati.
  • Il pagamento effettuato dalla società contribuente può rilevare anche se gli indagati non lo hanno eseguito personalmente, purché la società sia il soggetto passivo del tributo e il beneficiario dell’indebito vantaggio.
  • Il sequestro e la confisca non possono complessivamente determinare un’ablazione superiore al profitto residuo: mantenere il vincolo sull’importo originario dopo la riduzione del debito può costituire una duplicazione sanzionatoria.
  • La riduzione non è automatica quanto alla quantificazione concreta: il giudice competente deve verificare i pagamenti documentati e rideterminare proporzionalmente il vincolo, senza che la Cassazione in questo caso abbia fissato direttamente il nuovo importo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.