Sentenza del 07/06/2017 n. 14089 - Corte di Cassazione
Accertamento induttivo - Determinazione - Componenti negativi accertati dall'Amministrazione - Obbligo di considerazione - Sussiste-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia, sulla base di indagini bancarie relative ai conti della società e dei soci, aveva emesso avvisi per gli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006, recuperando maggiori ricavi ai fini IVA, IRPEG e IRAP per la società e imputando ai soci, ai fini IRPEF, la quota del maggior reddito. I contribuenti contestavano, tra l’altro, l’attribuzione alla società dei movimenti registrati su conti intestati ai soci, la motivazione e la legittimità degli accertamenti, nonché il mancato riconoscimento dei costi sostenuti per produrre i ricavi accertati.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla motivazione della sentenza di primo grado, per difetto d’interesse; infondato il secondo, sull’omessa pronuncia in merito alla dedotta violazione dell’art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973; e infondato il quinto, sui costi, poiché i contribuenti non avevano indicato prove delle passività da dedurre. Ha accolto parzialmente il terzo e il quarto motivo: pur essendo giustificata l’attribuzione alla società di alcuni movimenti sui conti dei soci, la CTR non aveva spiegato perché fossero imputabili alla società somme riscosse per conto dei proprietari degli alloggi e poi riversate loro, né le movimentazioni sugli altri conti personali dei soci. La sentenza della CTR del Lazio è stata cassata con rinvio alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per le spese. In via preliminare, la Corte ha rilevato la tardività dei ricorsi dei soci, ma ha ritenuto superflua l’integrazione del contraddittorio, essendo già assicurata la partecipazione di società e soci nel giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
l'amministrazione è tenuta a ricostruire la situazione reddituale complessiva del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative del reddito, purchè esse "siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti, ovvero siano state indicate e dimostrate dal contribuente"
Negli accertamenti induttivi, compresi quelli fondati sulle movimentazioni bancarie, l’Amministrazione deve considerare i costi emersi dalle verifiche o provati dal contribuente. Non può però dedurre d’ufficio costi non dimostrati: spetta al contribuente fornire elementi probatori idonei.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51
trovano applicazione unicamente ai conti intestati o cointestati al contribuente, e non con riguardo a conti bancari intestati esclusivamente a persone diverse, ancorchè legate al contribuente da vincoli familiari o commerciali, salvo che l'ufficio opponga e poi provi in sede giudiziale che l'intestazione a terzi è fittizia o comunque è superata, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti
La presunzione bancaria IVA opera sui conti intestati o cointestati al contribuente. Per utilizzare conti intestati esclusivamente a terzi, anche se legati al contribuente, l’Ufficio deve provare la fittizietà dell’intestazione o la sostanziale riferibilità al contribuente delle movimentazioni.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone o delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle medesime, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci in cui questi prospettino questioni personali -, configurando un'ipotesi di litisconsorzio necessario
Quando l’accertamento del reddito della società di persone incide anche sul reddito dei soci, società e tutti i soci devono partecipare allo stesso giudizio, anche se alcuni sollevano questioni personali. La decisione non può essere resa separatamente per una parte soltanto.
Codice di procedura civile, art. 331
La norma disciplina l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari. Nel caso concreto la Cassazione ha ritenuto superfluo disporla, perché tutti i soggetti interessati erano già presenti e il contraddittorio risultava effettivo.
Codice di procedura civile, artt. 127 e 175
il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c. ) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue
Il giudice deve evitare formalità processuali inutili quando non siano necessarie a tutelare il contraddittorio e le garanzie difensive, in coerenza con la ragionevole durata del processo.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59
La nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione non rientra tra i casi tassativi che impongono la rimessione della causa al giudice di primo grado: il giudice d’appello, se rileva il vizio, deve trattenere la causa e deciderla nel merito.
Legge 18 giugno 2009, n. 69, artt. 46, comma 17, e 58, comma 1
La riduzione da un anno a sei mesi del termine lungo d’impugnazione si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009; per stabilire quale termine valga rileva la data di proposizione del ricorso introduttivo davanti alla Commissione tributaria provinciale. Per i soci, i cui giudizi erano stati instaurati dopo tale data, il termine semestrale era scaduto.
Codice di procedura civile, art. 155, comma 2
La norma è stata applicata per computare il termine semestrale di impugnazione: rispetto alla pubblicazione della sentenza l’11 ottobre 2011, il termine scadeva l’11 aprile 2012.
Codice di procedura civile, art. 2697
Il contribuente che intende ridurre i ricavi accertati deducendo costi deve provare le passività invocate. In mancanza di prova, anche presuntiva, i costi non possono essere sottratti d’ufficio.
Massime di principio
- Le movimentazioni su conti intestati esclusivamente a terzi non si presumono automaticamente riferibili al contribuente. L’Amministrazione deve provare, sulla base delle circostanze concrete, che l’intestazione sia fittizia o che le operazioni siano sostanzialmente imputabili al contribuente.
- Per una società di persone, l’Ufficio può utilizzare i conti personali dei soci solo dimostrando la riferibilità alla società dei singoli movimenti contestati; non basta il rapporto societario o personale.
- Nell’accertamento induttivo vanno considerate le componenti negative risultanti dalle verifiche o specificamente indicate e dimostrate dal contribuente. Il contribuente che chiede di sottrarre costi dai ricavi accertati deve fornire una prova adeguata, anche presuntiva.
- Quando l’accertamento del reddito societario determina anche quello dei soci, società e soci sono litisconsorti necessari. Se sono già tutti presenti e il contraddittorio è effettivo, il giudice può evitare un’integrazione formale che comporterebbe soltanto ritardi e attività inutili.
- La carenza di motivazione della decisione di primo grado, di per sé, non comporta il rinvio della causa a quel giudice: il giudice d’appello deve trattenere la controversia e pronunciarsi nel merito.
- Il termine lungo d’impugnazione va individuato in base alla data di instaurazione del giudizio originario. La riduzione a sei mesi introdotta nel 2009 riguarda i giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009.
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