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Sentenza

Sentenza del 07/06/2017 n. 10524 - Corte di Cassazione

Processo tributario - Carattere impugnatorio del giudizio tributario - Enunciazione sommaria motivi - Sufficienza - Limiti - Fattispecie -.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia aveva notificato il 29 novembre 2008 avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2001 e 2003, qualificando come redditi diversi accrediti bancari provenienti dall’estero. Per il 2001 erano contestati 317.365,00 euro di maggior reddito imponibile e 136.703,00 euro di maggiore IRPEF; per il 2003, rispettivamente, 443.072,00 euro e 194.941,00 euro, oltre addizionali e sanzioni. Il contribuente sosteneva, tra l’altro, che le movimentazioni fossero girofondi giustificati e contestava la pretesa. Dopo che la Commissione tributaria provinciale di Lecco aveva parzialmente ridotto i redditi accertati, la Commissione tributaria regionale di Milano aveva dichiarato nullo il ricorso introduttivo per asserita mancanza o incertezza dei motivi. In Cassazione A.F. ha proposto quattro motivi, denunciando principalmente la violazione dell’art. 18 del D.Lgs. n. 546/1992 per avere la CTR ritenuto inammissibile il ricorso, nonostante vi fossero indicate le ragioni della contestazione; gli altri motivi riguardavano anche l’art. 24 del medesimo decreto e un vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: il ricorso tributario non deve raggiungere un particolare livello di specificità e basta un’enunciazione sommaria, purché consenta di individuare il nucleo della censura. Nel caso concreto, la contestazione che le operazioni bancarie fossero pienamente giustificate rendeva comprensibili le ragioni del contribuente. Gli altri tre motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR di Milano è stata cassata con rinvio ad altra sezione della stessa Commissione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione; non è stata decisa nel merito la legittimità degli accertamenti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, comma 2, lett. e)

    ai fini della enunciazione dei motivi previsti a pena inammissibilità del ricorso dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, comma 2, lett. e), è sufficiente una enunciazione anche sommaria dei motivi stessi.

    I motivi del ricorso tributario possono essere esposti sinteticamente: l’inammissibilità ricorre se mancano del tutto o sono assolutamente incerti, non per la sola carenza di dettaglio, purché sia identificabile il nucleo della critica all’atto.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, comma 4

    La disposizione è richiamata nel quadro della censura relativa ai requisiti del ricorso, ma la decisione non ne offre un’autonoma interpretazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24, comma 2

    La norma è menzionata tra le disposizioni invocate nei motivi di ricorso, ma i relativi motivi sono assorbiti e la Corte non ne svolge un esame interpretativo.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81

    È la disposizione indicata dall’Ufficio come base per qualificare i redditi recuperati a tassazione; la Cassazione non decide la correttezza di tale qualificazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Le disposizioni individuano i vizi di legittimità denunciati in Cassazione. La decisione accoglie la censura processuale formulata ai sensi del n. 4 e dichiara assorbite le ulteriori censure.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, che è impugnatorio e circoscritto alla pretesa contenuta nell’atto, il ricorso deve rendere riconoscibile la critica rivolta all’atto, ma non richiede una formulazione tecnicamente elaborata o particolarmente dettagliata.
  • L’inammissibilità per difetto dei motivi è giustificata solo quando questi manchino del tutto o siano così incerti da non permettere di individuare il nucleo della contestazione; una motivazione sintetica può essere sufficiente se chiarisce perché il contribuente ritiene infondata la pretesa.
  • La sufficienza dei motivi per evitare l’inammissibilità non equivale all’accertamento della fondatezza sostanziale delle contestazioni: nel caso deciso, la Corte ha disposto il rinvio e non ha stabilito se le movimentazioni bancarie fossero effettivamente giustificate.

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