Cassazione Civile, Ordinanza n. 21220/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento con cui l'Ufficio aveva richiesto all'ente contribuente somme molto rilevanti a titolo di interessi maturati sulla sospensione della riscossione di maggiori imposte di ricchezza mobile relative ad annualità pregresse. Dopo la sospensione della riscossione, più volte prorogata, l'ente aveva presentato istanza di definizione agevolata ex art. 24 del d.l. n. 429/1982 e aveva poi versato quanto dovuto per la sanatoria. Nei gradi di merito la questione si è concentrata sulla debenza degli interessi relativi al periodo tra l'inizio della sospensione e la domanda di condono. L'Agenzia delle Entrate, con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 24 del d.l. n. 429/1982 e degli artt. 21 e 39 del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che il condono avrebbe estinto soltanto gli interessi fisiologicamente collegati all'omesso o tardivo pagamento del tributo, ma non quelli maturati per effetto di un provvedimento agevolativo di sospensione o rateazione, che sarebbero rimasti dovuti almeno fino alla domanda di definizione. L'ente controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretta la conclusione dei giudici di merito secondo cui la definizione agevolata prevista dall'art. 24 del d.l. n. 429/1982 determina l'abbuono degli interessi non ancora riscossi alla data di entrata in vigore del decreto, senza distinguere tra interessi moratori e interessi compensativi o comunque maturati in dipendenza della sospensione della riscossione. La Corte ha valorizzato il dato letterale della norma e la ricostruzione sistematica dell'istituto del condono, affermando che la sanatoria investe l'intero rapporto tributario controverso e comporta l'estinzione delle pretese accessorie, salvo quanto già riscosso anteriormente alla data indicata dal comma 6. L'Agenzia ricorrente è stata quindi condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte esclude il difetto di autosufficienza perché il ricorso esponeva sufficientemente i fatti di causa e l'oggetto della controversia.
La mera affermazione di contrasto con la giurisprudenza di legittimità non basta a integrare la causa di inammissibilità se non sono indicate le decisioni e gli argomenti dell'orientamento contestato.
art. 24 d.l. n. 429/1982, conv. in l. n. 516/1982
"alla definizione delle controversie a norma del comma precedente conseguono l'estinzione del procedimento, l'abbuono delle maggiorazioni di imposta e degli interessi"
La definizione agevolata comporta l'abbuono di qualsiasi interesse non ancora riscosso alla data di entrata in vigore del decreto, senza limitazioni alla natura degli interessi.
art. 24 d.l. n. 429/1982, comma 4
La norma distingue tra imposte e maggiori imposte, confermando che il condono opera sulla porzione di rapporto tributario controversa, non sul solo imponibile dichiarato.
art. 24 d.l. n. 429/1982, comma 6
"Restano fermi, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente agli imponibili definitivi, le maggiorazioni d'imposta, gli interessi e le sopratasse riscossi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto"
Resta salvo solo quanto già riscosso prima della data di entrata in vigore del decreto; per il resto opera l'abbuono previsto dal comma 2.
Norma richiamata dall'Ufficio a sostegno della debenza degli interessi sulla riscossione sospesa.
Norma richiamata dall'Ufficio per fondare la pretesa degli interessi maturati durante la sospensione della riscossione.
art. 14 preleggi
La Corte non condivide la tesi dell'Amministrazione sulla non estensibilità della norma, ritenendo decisivo il suo tenore letterale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte rileva che il raddoppio del contributo unificato non opera per le amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nella definizione agevolata di controversie tributarie, se il legislatore prevede l'abbuono degli interessi senza specificazioni, la formula comprende tutti gli interessi non ancora riscossi, anche quelli maturati in conseguenza di sospensione o rateazione della riscossione.
- Il condono tributario va interpretato secondo il dato letterale e sistematico della disciplina speciale: la sanatoria investe la porzione di rapporto tributario effettivamente controversa e, una volta perfezionata, estingue anche gli accessori non espressamente esclusi dalla norma.
- Quando il testo normativo distingue tra somme già riscosse e somme ancora da riscuotere, la clausola di salvezza delle prime delimita l'ambito dell'abbuono e impedisce di recuperare successivamente accessori già rimessi dal condono.
- Nel ricorso per cassazione, la censura di autosufficienza o di aspecificità va valutata alla luce dell'effettiva esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto: non basta allegare in modo generico il contrasto con la giurisprudenza di legittimità.
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