Cassazione Civile, Ordinanza n. 04534/2026 del 28/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (notaio)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposta di registro emesso nei confronti del notaio rogante un verbale di assemblea straordinaria di una società a responsabilità limitata, nel quale era stato deliberato un aumento di capitale da euro 10.000,00 a euro 60.000,00. L’Ufficio aveva ritenuto che nel verbale fosse enunciato un pregresso finanziamento della socia di maggioranza alla società per euro 2.165.409,00 e aveva quindi preteso l’imposta proporzionale. La contribuente aveva sostenuto che non vi fosse prova di un finanziamento soci in senso tecnico, poiché l’aumento di capitale era stato liberato mediante parziale rinuncia a un credito della socia verso la società, credito che trovava origine in operazioni commerciali e risultava iscritto in bilancio alla voce "debiti verso controllanti". La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente per difetto di identità soggettiva tra atto enunciante e atto enunciato; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, affermando che l’Amministrazione non aveva provato la diversa origine del credito. Con il primo motivo di ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva violazione degli artt. 2424 e 2697 c.c., sostenendo che fosse la parte contribuente a dover provare che il versamento fosse a fondo perduto, non l’Ufficio a dover dimostrare la natura restitutoria del debito. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 22 d.P.R. n. 131/1986, 4 e 9 della tariffa, sostenendo che la rinuncia al credito dovesse essere tassata proporzionalmente perché il verbale enunciava un finanziamento con identità di parti tra atto enunciante e atto enunciato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le risultanze contabili del bilancio societario hanno valore di presunzione iuris tantum ex art. 2709 c.c.; nel caso concreto, la qualificazione del credito come riferito a corrispettivi di operazioni commerciali risultava dal bilancio provvisorio, e incombeva dunque all’Amministrazione finanziaria provare una diversa causa debendi, prova che non era stata fornita. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che, pur potendo astrattamente sussistere l’enunciazione in un contesto assembleare tra socio e società, l’atto enunciato non era un finanziamento soci ma una compensazione o remissione parziale di credito derivante da pregresse vendite di merci; tuttavia, trattandosi di credito IVA relativo a corrispettivi commerciali, l’atto era sottratto all’imposta proporzionale per il principio di alternatività di cui all’art. 40 d.P.R. n. 131/1986, con conseguente corretta applicazione dell’imposta fissa. La sentenza è stata quindi confermata nel risultato finale, con condanna dell’Agenzia alle spese.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente in tema di classificazione delle poste di bilancio, ma la Corte valorizza soprattutto il contenuto delle annotazioni contabili come elemento presuntivo
regola l’onere della prova; la Corte afferma che, nel caso concreto, spettava all’Amministrazione provare una diversa origine del credito rispetto a quella emergente dal bilancio
le scritture contabili delle imprese fanno prova contro l’imprenditore; la Corte attribuisce alle annotazioni di bilancio valore di presunzione iuris tantum
art. 22, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
invocato per l’enunciazione di atti; la Corte esclude l’applicazione dell’imposta proporzionale nella fattispecie concreta
art. 4, comma 1, n. 5), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato dall’Agenzia per sostenere l’imposta proporzionale, ma non ritenuto applicabile al caso concreto
art. 9 Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato dall’Agenzia; la Corte esclude che ricorresse un finanziamento soci tassabile in misura proporzionale
art. 6 Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
la Corte afferma che la compensazione o remissione di debito non era soggetta a imposta proporzionale nella specie, anche per il principio di alternatività
art. 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
principio di alternatività IVA/registro; il credito IVA relativo a corrispettivi commerciali è sottratto all’applicazione dell’imposta proporzionale di registro
art. 384, quarto comma, c.p.c.
richiamato per correggere in parte qua la motivazione della sentenza impugnata, pur confermandone il dispositivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte precisa che l’ulteriore contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma introduttiva del meccanismo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Le scritture contabili e le risultanze di bilancio di una società di capitali hanno valore di presunzione iuris tantum: se esse indicano una determinata causa del credito, chi contesta tale qualificazione deve provare la diversa origine del rapporto obbligatorio.
- In tema di imposta di registro, la tassazione dell’atto enunciato dipende dalla effettiva natura del rapporto richiamato nell’atto registrato; non basta un mero riferimento testuale a un "finanziamento" se dagli elementi documentali emerge invece una diversa causa del credito, come corrispettivi di operazioni commerciali e relativa rinuncia o compensazione.
- La rinuncia o compensazione di un credito derivante da operazioni soggette a IVA, quando il credito abbia natura commerciale e non finanziaria, non determina automaticamente l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale, operando il principio di alternatività tra IVA e registro.
- Ai fini del riparto dell’onere probatorio, il giudice può valorizzare le annotazioni contabili come elementi idonei a fondare una presunzione semplice o iuris tantum, superabile solo con prova contraria specifica e non con mere allegazioni dell’Ufficio.
- Quando la cassazione rilevi che il dispositivo della sentenza impugnata è corretto ma la motivazione contiene un’imprecisione sulla qualificazione giuridica del fatto, può procedere a correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c. senza rimettere in discussione l’esito finale.
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