Cassazione Penale, Sentenza n. 29172/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che non ha retrodatato l'ordinanza custodiale del 10/02/2021 alla data di esecuzione di una precedente misura cautelare (09/01/2019, operazione Tisifone). Il ricorrente sosteneva che gli elementi indiziari utilizzati per la seconda misura (operazione Golgota) erano già ricavabili da atti anteriori, in particolare da una nota di P.G. depositata il 21/05/2019 e da captazioni fino al 20/12/2018, e dunque la misura del 2021 doveva considerarsi inefficace per decorrenza dei termini delle indagini preliminari, ai sensi dell'art.297 co.3 c.p.p. Contestava inoltre la valutazione del giudice del riesame circa l'anteriorità dei fatti e la desumibilità degli indizi dagli atti del primo procedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione: ha ritenuto il gravame meramente reiterativo rispetto a precedenti incidenti cautelari già definitivamente esaminati (con pronuncia della Corte di cassazione del 22/06/2022) e privi di nuovi elementi. Ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui, con riferimento al delitto associativo ex art.74 d.P.R. 309/90 (reato permanente), gli elementi decisivi erano emersi successivamente (informativa finale depositata il 31/07/2020) e non risultavano desumibili in modo idoneo dagli atti anteriori o alla data del rinvio a giudizio del primo procedimento. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende; è disposta la comunicazione della pronuncia al direttore dell'istituto di detenzione.
Norme richiamate
art. 297 comma 3 cod. proc. pen.
L'istanza di retrodatazione richiede che gli elementi indiziari fondanti la successiva misura risultino desumibili dagli atti anteriori al rinvio a giudizio; il Tribunale ha ritenuto che tale desumibilità non fosse presente, perché il quadro indiziario decisivo si è consolidato con l'informativa depositata il 31/07/2020.
Il reato associativo in materia di stupefacenti è stato considerato nella specie un reato a effetti 'permanenti' proiettato nell'attualità; ciò ha reso più problematico riconoscere l'anteriorità della condotta rispetto al primo rinvio a giudizio quando il consolidamento indiziario è avvenuto successivamente.
art. 13 Cost.
Richiamato nel motivo di doglianza come presidio di tutela delle libertà personali; la Corte non ha ritenuto violato tale principio in assenza di elementi nuovi che mostrassero la illegittimità della prosecuzione della misura.
art. 5 co.3 CEDU
Rilevato dalla difesa in ordine alla legittimità della detenzione; la Corte ha ritenuto che la verifica sulla liceità della misura fosse già stata compiuta nei precedenti gradi e non emergessero profili nuovi tali da integrare una violazione.
Norma procedurale richiamata nei motivi; la Corte non ha ritenuto sussistere una violazione normativa utilizzabile per l'accoglimento del ricorso in assenza di nuovi elementi.
Norma richiamata nella doglianza; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice del riesame coerente e priva di illogicità manifesta quanto all'esclusione della retrodatazione.
art. 416-bis cod. pen. (richiamo giurisprudenziale)
La difesa ha citato principi giurisprudenziali originariamente riferiti all'art.416-bis (associazione mafiosa) per sostenere il diverso trattamento delle ipotesi associative in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto non convincente il parallelismo posto in assenza di prova che gli elementi fossero già disponibili anteriormente.
Massime di principio
- La retrodatazione di una misura cautelare (art.297 co.3 c.p.p.) richiede che gli elementi indiziari decisivi risultino effettivamente desumibili dagli atti anteriori al rinvio a giudizio: mera ri-elaborazione successiva degli stessi dati non è sufficiente.
- Nei reati definiti "permanenti" (es. alcune fattispecie associative in materia di stupefacenti) occorre valutare con attenzione la data di consolidamento del quadro indiziario; la sola presenza di elementi sparsi in atti antecedenti non basta se non dimostrabile il loro uso già idoneo a fondare la contestazione.
- Le istanze già esaminate e decise in precedenti incidenti cautelari o ricorsi per le stesse questioni sono generalmente inammissibili in Cassazione se non emergono elementi nuovi rispetto alla decisione già resa.
- La difesa deve documentare chiaramente e con elementi nuovi la desumibilità degli indizi dagli atti anteriori al rinvio a giudizio per superare la presunzione di non retrodatazione.
- La Corte valuta la coerenza e la logica motivazionale del giudice del riesame; l'assenza di illogicità manifesta e la reiterazione di argomentazioni già respinte sono motivo di inammissibilità del gravame.
- Richiami a principi giurisprudenziali riferiti ad altri tipi di associazione (es. art.416-bis) richiedono adeguato confronto e specificità: non sempre è possibile trasporli automaticamente alle ipotesi di traffico di stupefacenti.
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