Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41894/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ritenendo la domanda strumentale e mancante di seria volontà terapeutica nonché sussistente pericolo di recidiva per precedenti reati in materia di stupefacenti commessi durante periodo di detenzione domiciliare. Il difensore denunciava, tra l'altro, la mancata considerazione di un precedente tentativo di cura del 2019, l'ingresso in comunità effettuato nei termini previsti dall'art. 658 comma 8 c.p.p., la non valutazione delle motivazioni familiari, lavorative e di salute (certificate) che giustificavano assenze e trasferimento tra comunità, la contraddittorietà della valutazione sulla pericolosità sociale rispetto alla concessione contestuale della detenzione domiciliare, e il mancato riconoscimento del periodo di comunità ai fini della liberazione anticipata ex art. 103 comma 2 del regolamento di esecuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione dell'ordinanza impugnata come contraddittoria e illogica sotto più profili: in particolare per l'uso incoerente degli stessi fatti nel valutare il pericolo di recidiva (li valorizza per negare l'affidamento terapeutico ma li trascura per concedere la detenzione domiciliare) e per la carenza di esame puntuale degli elementi indicati dalla difesa (precedente tentativo di cura, giustificazioni documentate per assenze e trasferimento, mancata valutazione dell'idoneità del programma terapeutico e dei parametri prognostici). Ha annullato l'ordinanza limitatamente al rigetto dell'affidamento terapeutico e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame, disponendo che il giudice di merito colmi le lacune motivazionali e si conformi ai principi esposti.

Norme richiamate

  • art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Disciplina l'affidamento in prova in casi particolari per tossicodipendenti/alcoldipendenti; la misura ha prevalente finalità terapeutica e di cura della dipendenza e richiede valutazione prognostica sulla idoneità del programma terapeutico e sul rischio di recidiva

  • art. 47-ter Ordinamento penitenziario

    Prevede la detenzione domiciliare come misura alternativa quando idonea ad evitare il pericolo di reiterazione; richiede motivazione sulla prognosi favorevole rispetto al rischio di recidiva

  • art. 1 legge n. 199 del 2010

    Prevede possibilità di esecuzione della pena presso il domicilio in taluni casi; nel caso concreto i reati di cessione e detenzione sono stati commessi durante esecuzione domiciliare ai sensi di questa norma e sono stati valorizzati dal Tribunale per valutare la pericolosità

  • art. 658 comma 8 codice di procedura penale

    Impone che l'istante inizi il programma di recupero entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza per non incorrere in inammissibilità; la difesa ha giustificato l'ingresso in comunità sulla base di tale obbligo temporale

  • art. 103 comma 2 del regolamento di esecuzione

    Norma sul riconoscimento di periodi di trattamento in comunità ai fini dell'anzianità di pena e della liberazione anticipata; la difesa lamentava il mancato computo del periodo trascorso in comunità

  • art. 606 comma 1 lett. e) e b) cod. proc. pen.

    Motivi di ricorso per cassazione invocati dalla difesa per vizio di motivazione e violazione di norme procedurali nella decisione del giudice di merito

Massime di principio

  • Il giudice che valuta l'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 DPR 309/1990 deve porre al centro la cura della dipendenza e svolgere una valutazione prognostica motivata sull'idoneità del progetto terapeutico e sul rischio di recidiva, fondando la decisione su elementi concreti e non su deduzioni generiche.
  • Non sono ammissibili valutazioni contraddittorie: se certe circostanze (es. assenza di segnalazioni di reati recenti) vengono ritenute indicative di bassa pericolosità ai fini di una misura, il giudice deve spiegare perché non valgono analogamente per l'altra misura alternativa eventualmente concessa.
  • Il giudice deve valutare singolarmente e nel loro rapporto tutte le circostanze rilevanti (precedenti tentativi di cura, certificazioni SERD, motivi di salute, esigenze familiari e lavorative, comportamento durante il trattamento) e dare specifica risposta alle deduzioni difensive.
  • L'ingresso immediato in una struttura terapeutica per rispettare termini procedurali (art. 658 c.p.p.) non va automaticamente interpretato come strumentalità; occorre verificare contesto e motivazioni temporali e documentali.
  • Il periodo effettivamente trascorso in comunità terapeutica può rilevare ai fini del computo per misure come la liberazione anticipata e deve essere valutato conformemente alle regole del regolamento di esecuzione se ricorrono i presupposti.
  • In presenza di valutazioni prognostiche complesse il giudice deve indicare i parametri utilizzati (gravità del reato, profili soggettivi, situazione familiare e sociale, condotta successiva) per evitare motivazione apparente o macroscopicamente illogica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.