Sentenza del 24/03/2025 n. 7753 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società chiedeva il rimborso dell’IRAP versata in eccesso per il 2004, per la quota di un quinto delle spese di manutenzione sostenute nel 2003 e recuperate a tassazione perché eccedenti il limite di deduzione immediata del 5%. L’importo complessivo delle spese del 2003 era pari a Euro 14.715.196,77. L’Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo che l’accertamento con adesione relativo al 2004 precludesse la richiesta. La società sosteneva invece che l’adesione avesse definito la qualificazione, l’importo e la deduzione immediata dei costi, senza eliminare il diritto legale a dedurre l’eccedenza in cinque quote annuali. Con il secondo motivo invocava inoltre il giudicato esterno relativo al 2006, che aveva riconosciuto la deducibilità di una quota annuale delle medesime spese.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che l’adesione all’accertamento non preclude il rimborso della quota annuale deducibile quando la richiesta non rimette in discussione l’imponibile definito, ma fa valere l’effetto previsto dalla legge: le spese eccedenti il limite del 5%, riprese a tassazione nell’anno di sostenimento, sono deducibili in quote costanti nei cinque esercizi successivi. La sentenza della CTR della Sicilia, che aveva ritenuto ostativa l’adesione, è stata cassata; la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per liquidare le spese del giudizio di legittimità. Non è stato disposto direttamente il rimborso.
Norme richiamate
Art. 67, comma 7, T.U.I.R. (ratione temporis applicabile; dal 2004 art. 102, comma 6, T.U.I.R.)
L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi.
Il limite del 5% alla deduzione immediata e la deduzione dell’eccedenza nei cinque esercizi successivi costituiscono un meccanismo unitario. Se l’eccedenza è recuperata a tassazione nell’anno di sostenimento, la conseguente deduzione frazionata negli anni successivi discende dalla legge e non può essere esclusa dall’accertamento con adesione.
Art. 5-bis, comma 2, D.Lgs. 218/1997
È previsto che essa possa avere «ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione».
L’adesione definisce il contenuto dell’accertamento concordato, ma non trasforma in parte dell’accordo ogni dichiarazione del contribuente riportata nel verbale. Nel caso deciso, l’accordo riguardava la qualificazione e l’importo dei costi e la loro indeducibilità immediata, non la rinuncia agli effetti di deduzione successiva previsti dalla legge.
Art. 38 D.P.R. 602/1973 e art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992
Sono richiamati nel motivo di ricorso relativo alla domanda di rimborso. La decisione non ne espone una specifica interpretazione autonoma: riconosce il rimborso, in linea di principio, come esercizio del diritto alla deduzione successiva stabilita dalla legge, non come impugnazione surrettizia dell’accertamento definito.
La norma è invocata per il giudicato esterno formatosi sulla deducibilità delle quote relative alle spese del 2003, ma il relativo motivo è dichiarato assorbito; la Corte non decide quindi la questione.
Massime di principio
- L’accertamento con adesione, di regola, è intangibile: non si può usare una successiva istanza di rimborso per contestare l’imponibile o l’importo dell’obbligazione concordati. È però distinta la richiesta che fa valere un effetto legale conseguente all’accertamento, senza rimetterne in discussione il contenuto.
- Quando una norma collega alla ripresa a tassazione di un costo la deduzione dell’eccedenza in esercizi successivi, i due effetti vanno applicati unitariamente: l’Amministrazione non può recuperare il costo nell’anno iniziale e negare la deduzione frazionata prevista dalla stessa disposizione.
- Le dichiarazioni del contribuente inserite nel verbale non costituiscono automaticamente oggetto dell’adesione né bastano, da sole, a dimostrare una rinuncia a diritti riconosciuti dalla legge; occorre individuare il contenuto effettivo dell’accordo e ciò che è stato definito dall’accertamento.
- La decisione di cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente il rimborso: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia secondo il principio affermato e provvedere anche sulle spese.
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