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Sentenza

Sentenza del 24/03/2025 n. 21 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bolzano

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato cinque cartelle di pagamento, notificate il 2 maggio 2023 e relative a IVA, interessi e sanzioni per periodi compresi tra settembre 2019 e dicembre 2021, contestando soltanto le sanzioni, pari al 30% dell’imposta non versata. Ha riconosciuto la debenza di IVA e interessi, ma ha sostenuto di non essere responsabile dell’omissione: il proprio dirigente M. M., incaricato della gestione amministrativa e contabile con procura del 28 novembre 2018, avrebbe falsificato la contabilità e i documenti di pagamento, appropriandosi personalmente delle somme destinate all’Erario. L’Agenzia ha chiesto il rigetto, sostenendo che, ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003, le sanzioni gravano sulla società e che l’accaduto rivelava una sua carenza di vigilanza e di selezione del dirigente.

La decisione

Con decisione del 22 ottobre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bolzano, Sezione 1, ha accolto i ricorsi e annullato tutte le cartelle limitatamente alle sanzioni; restano dovuti l’IVA e gli interessi, che la società non aveva contestato. La Corte ha accertato che il dirigente aveva agito nel proprio esclusivo interesse e non a beneficio della società: in tale situazione non si applica la regola eccezionale che pone le sanzioni a carico della persona giuridica, e la responsabilità sanzionatoria ricade sull’autore materiale. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della vicenda e la non univocità delle questioni giuridiche. La sospensione cautelare era stata concessa durante il giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 13 del d.lgs. n. 471/1997

    Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

    La norma prevede la sanzione amministrativa del 30% per l’omesso o tardivo versamento dell’imposta. La decisione non mette in discussione la sussistenza dell’omissione, ma individua in capo a chi debba gravare la sanzione alla luce delle regole sull’imputabilità.

  • Art. 7 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003

    L'applicazione della norma eccezionale presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell'interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica, poiché solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l'autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore.

    La responsabilità esclusiva della persona giuridica opera quando l’autore materiale ha agito nel suo interesse e a suo beneficio. Se invece il rappresentante ha agito esclusivamente per vantaggio personale, l’ente non è il beneficiario dell’illecito e la norma eccezionale non giustifica l’imputazione della sanzione alla società.

  • Art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997

    In materia di sanzioni amministrative tributarie vige il principio, mutuato dal diritto penale, della responsabilità personale dell'autore della violazione stabilito dall'art. 2 comma 2 del d.lgs. n.472/1997, secondo cui la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione.

    La regola generale è la riferibilità della sanzione alla persona fisica che ha commesso la violazione; l’imputazione alla società costituisce una deroga, applicabile alle condizioni indicate per l’art. 7 del d.l. n. 269/2003.

  • Art. 11 del d.lgs. n. 472/1997

    In deroga a tale principio, nonché in deroga all'art. 11 del d.lgs. n. 472/1997 che prevede la responsabilità solidale delle società nel cui interesse ha agito la persona fisica autrice della violazione, l'art. 7 del DL n. 269/2003, convertito nella Legge 326/2003, ha stabilito che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

    La responsabilità solidale della società prevista in via generale presuppone che la persona fisica abbia agito nel suo interesse. La decisione richiama tale regola nel ricostruire il rapporto tra responsabilità personale, responsabilità solidale e deroga prevista per gli enti con personalità giuridica.

Massime di principio

  • Quando il rappresentante o dirigente commette una violazione tributaria a beneficio della società, le sanzioni relative al rapporto fiscale dell’ente con personalità giuridica possono gravare esclusivamente sulla società, secondo l’art. 7 del d.l. n. 269/2003.
  • Se è provato che il rappresentante ha agito esclusivamente per un vantaggio personale, appropriandosi delle somme e usando l’ente come schermo, viene meno il presupposto per imputare la sanzione alla società: torna applicabile il principio di responsabilità personale dell’autore materiale.
  • La frode del dirigente non elimina il debito tributario dell’ente quando l’imposta era dovuta e non è stata versata. In una controversia limitata alle sanzioni, tributo e interessi possono quindi restare dovuti anche se le sanzioni sono annullate nei confronti della società.
  • Per ottenere l’esclusione delle sanzioni a carico dell’ente non basta allegare l’infedeltà del dipendente o dirigente: occorre documentare che questi abbia agito nel proprio esclusivo interesse e che la società non abbia beneficiato dell’illecito, come avvenuto nella vicenda esaminata.

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