Sentenza del 25/03/2025 n. 2320 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha chiesto la revocazione della sentenza n. 8738/14/2024 perché la Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha accolto l'appello e annullato la decisione di primo grado senza tener conto della documentazione depositata dalla contribuente il 19.10.2023 (domanda di definizione agevolata ex L.197/2022 e ricevuta del pagamento della prima rata). Tale omissione integrerebbe un errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., essendo i documenti anteriori alla pronuncia e decisivi per l'esito (avrebbero determinato l'estinzione del giudizio).
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso per revocazione: ha revocato la sentenza della CGT n. 8738/2024, dichiarato estinto il giudizio per effetto della definizione agevolata ex L.197/2022 sulla base della documentazione depositata il 19.10.2023 (tre giorni prima dell'udienza del 22.10.2023) e ha compensato le spese di tutti i gradi di giudizio. Inoltre è stato specificato che non ricorrono i presupposti per la sospensione del termine per impugnare in Cassazione ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c.
Norme richiamate
Legge 197/2022
Prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie; il deposito della domanda e la prova del pagamento, se effettuati prima della pronuncia, determinano l'estinzione del giudizio.
art. 395 n. 4 c.p.c.
Consente la revocazione di una sentenza per errore di fatto quando la decisione è viziata da una rappresentazione contrastante rispetto agli atti e documenti processuali; applicato perché la Corte non ha considerato documenti esistenti nel fascicolo che avrebbero influito sulla decisione.
art. 398 comma 4 c.p.c.
Norma sulla sospensione del termine per impugnare in Cassazione; nel caso specifico è stata ritenuta non applicabile in presenza dell'accoglimento del ricorso per revocazione.
Massime di principio
- Se una parte deposita domanda di definizione agevolata e prova del pagamento prima della pronuncia, il giudice deve valutare tali atti: possono determinare l'estinzione del giudizio.
- La mancata considerazione di documenti già presenti nel fascicolo che sono decisivi per l'esito integra un errore di fatto soggetto a revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c.
- Il deposito telematico è determinante: data e ora di deposito nel fascicolo telematico devono essere verificate prima della pronuncia; la parte che teme l'omissione dovrebbe richiamare esplicitamente in udienza l'esistenza dei documenti.
- In presenza di domanda di definizione agevolata documentalmente provata, l'esito possibile è l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese (non la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese).
- La parte soccombente che ottiene una pronuncia favorevole per errore omissivo dell'altra parte può promuovere ricorso per revocazione; tempestività e prova del deposito anteriore alla pronuncia sono essenziali.
- La compensazione delle spese è frequente quando il giudizio si estingue per definizione; non è automatico invece la sospensione dei termini per la Cassazione ex art. 398, comma 4.
- Per evitare contenziosi su omissioni documentali, conviventi amministrazione e contribuente dovrebbero segnalare tempestivamente al Collegio la presenza di atti di definizione agevolata prima dell'udienza decisoria.
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