Sentenza del 24/03/2025 n. 7834 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Ufficio delle imposte dirette di Corigliano Calabro, con avviso di accertamento del 28 gennaio 1995 notificato il 20 marzo 1995, aveva rettificato il reddito dichiarato da A.A. per il 1989 da lire 21.275.000 a lire 36.615.000, imputandogli lire 17.340.000 di compensi che si assumeva corrisposti dalla società Idrorisorse in quell’anno. Il contribuente sosteneva che i compensi erano stati fatturati, registrati e dichiarati nel 1988 secondo il regime contabile semplificato, e che quindi non andavano nuovamente tassati nel 1989. Dopo il rigetto del ricorso da parte della C.T.P. di Cosenza e dell’appello da parte della C.T.R. della Calabria, in cassazione ha formulato cinque motivi: violazione della disciplina del regime semplificato; omesso esame della registrazione dei compensi nel 1988; violazione delle regole sull’onere della prova; motivazione apparente; violazione del divieto di doppia imposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo, relativo alla motivazione apparente, e ha dichiarato assorbiti gli altri quattro. Ha rilevato che la C.T.R. si era limitata ad affermare che i compensi dovevano essere dichiarati nel 1988 senza spiegare adeguatamente il percorso logico della decisione, benché la controversia riguardasse l’imputazione al 1989 e risultasse che i compensi Idrorisorse erano stati dichiarati e assoggettati a imposta nel 1988. Ha quindi cassato la sentenza della C.T.R. della Calabria n. 1514/02/2014 e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non ha deciso definitivamente se l’accertamento fiscale fosse fondato.
Norme richiamate
Art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
la mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. [...] si configura quando la motivazione manchi del tutto [...] ovvero [...] le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.
La sentenza è nulla per vizio di motivazione quando non espone alcuna ragione della decisione oppure quando le argomentazioni sono tanto contraddittorie da non consentire di comprenderne la giustificazione. Non basta, invece, una mera insufficienza della motivazione.
Art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992) si configura quando la motivazione manchi del tutto [...] ovvero [...] le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile. È viziata quando la decisione è priva di argomentazioni oppure queste non permettono di ricostruire la ragione del rigetto o dell’accoglimento.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
la mancanza della stessa, rilevante ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e, nel caso di specie, dell’art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
La carenza assoluta o l’apparenza della motivazione integra un vizio di nullità della sentenza deducibile in cassazione ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c.
Art. 2, comma 11, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17
il contribuente aveva dichiarato e sottoposto a tassazione i compensi liquidati dalla Idrorisorse, conformemente a quanto stabilito dall’art. 2, comma 11, del D.L. n. 853 del 1984.
La Corte richiama questa disposizione per rilevare che, secondo quanto emergeva dagli atti, i compensi Idrorisorse erano stati dichiarati e tassati nel 1988; la C.T.R. avrebbe dovuto confrontarsi con tale circostanza prima di confermare la loro imputazione al 1989.
Massime di principio
- La motivazione di una sentenza deve spiegare il percorso logico seguito, non limitarsi a enunciare la conclusione. Una motivazione assente, solo apparente o internamente incomprensibile può determinare la nullità della decisione.
- Nelle controversie sull’imputazione temporale di compensi, il giudice deve affrontare concretamente le prove della fatturazione, registrazione e dichiarazione dei redditi nell’anno precedente; non può decidere sulla base di un’affermazione generica riferita a un’annualità diversa da quella oggetto dell’accertamento.
- La cassazione per vizio di motivazione con rinvio non equivale a un accertamento definitivo dell’infondatezza della pretesa fiscale: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia e motivare adeguatamente, mentre gli altri motivi possono restare assorbiti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 mar 2025Sentenza del 24/03/2025 n. 21 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bolzano
- Sentenza · 24 mar 2025Sentenza del 24/03/2025 n. 7751 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 mar 2025Sentenza del 24/03/2025 n. 7753 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 mar 2025Sentenza del 24/03/2025 n. 7815 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 25 mar 2025Sentenza del 25/03/2025 n. 7948 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 25 mar 2025Sentenza del 25/03/2025 n. 2320 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →