Cassazione Civile, Ordinanza n. 00133/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che, riformando la decisione di primo grado, aveva annullato avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società per maggior reddito ai fini Irap, Ires e Iva per l’anno 2010. La controversia originaria riguardava sia un vizio formale degli atti impositivi, dedotto dalla contribuente per difetto di sottoscrizione da parte di funzionario munito del relativo potere, sia contestazioni di merito sulla non deducibilità di alcuni costi. In cassazione l’Agenzia ha articolato due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992 per il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza d’appello, che motivava in senso sfavorevole alla contribuente ma concludeva con un dispositivo di accoglimento del gravame; con il secondo ha censurato la medesima anomalia sotto il profilo dell’art. 132 c.p.c. In corso di giudizio la ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso, rappresentando che la sentenza d’appello era stata corretta per errore materiale.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione depositata dall’Agenzia delle entrate e ha dichiarato l’estinzione del processo. Ha precisato che la rinuncia, quale atto unilaterale recettizio, produce effetti estintivi se è conosciuta dalla controparte prima dell’udienza, senza necessità di accettazione da parte dell’intimato nel giudizio di cassazione. Non ha provveduto sulle spese perché la parte intimata non ha svolto attività difensiva. Ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo; la censura attiene al contenuto essenziale della decisione.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È invocato con riferimento al contenuto della sentenza tributaria e alla regola sulla motivazione delle decisioni delle commissioni tributarie.
La Corte afferma che non si applica al giudizio di cassazione, sicché la rinuncia al ricorso non richiede l’accettazione della controparte per produrre effetti processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, quale atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo se è portata a conoscenza della controparte prima dell’udienza, senza necessità di accettazione.
- L’art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione; l’accettazione della controparte non è quindi condizione di efficacia processuale della rinuncia, ma può rilevare soltanto ai fini delle spese.
- Quando l’intimato non svolge attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
- In mancanza dei presupposti processuali per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, non può essere disposto il pagamento dell’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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