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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22625/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente proponeva plurimi motivi di impugnazione: 1) omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in primo e secondo grado; 2) intervenuta prescrizione dei reati ai sensi dell'art. 157 co.1 c.p. e, conseguentemente, revoca dell'ordine di demolizione; 3) abolitio criminis e trasformazione degli illeciti in mere violazioni amministrative con richiamo alla disciplina del DPR 380/01 e all'assenza di nuovi volumi; 4) insufficiente motivazione sulla responsabilita; 5) applicazione dell'art. 131-bis c.p. per speciale tenuità del fatto; 6) omessa motivazione circa eventuali aumenti per reati satellite e sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato il consolidato giudicato di responsabilita sorto in favore della sentenza di merito. In particolare: la notifica degli atti (estratto della decisione della Corte di appello e decreto di citazione) e risultata regolare (art. 161 c.p.p.); la prescrizione non era intervenuta, atteso il formarsi del giudicato progressivo e la natura permanente di alcune fattispecie contestate (es. violazioni della normativa antisismica); non sussiste abolitio criminis perche le nuove norme del DPR 380/01 sono in continuita con le precedenti e non hanno eliminato la rilevanza penale delle condotte contestate; i profili nuovi o non dedotti nel gravame sono stati dichiarati inammissibili per essere proposti per la prima volta in cassazione; l'art. 131-bis non e applicabile perche l'intervento era rilevante (prosecuzione di un fabbricato abusivo di ampia consistenza); la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e disposto il versamento, a titolo di somma equitativa per comportamento processuale temerario, di euro 6.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Usata per attestare la regolarita della notifica dell'estratto della decisione e del decreto di citazione al difensore e ad altri soggetti, respingendo il vizio di notifica dedotto dalla ricorrente

  • art. 157 co.1 cod. pen.

    Richiamata nella censura sulla prescrizione; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perche si era formato giudicato progressivo e per la natura permanente di alcune contravvenzioni antisismiche, che impediscono il maturare della prescrizione

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'abolitio criminis; la Corte ha ritenuto che non si sia instaura una abolitio criminis utile alla ricorrente, posto che le nuove disposizioni del testo unico sono in continuita con le precedenti

  • art. 131-bis cod. pen.

    Invocato per ottenere il riconoscimento della speciale tenuita del fatto; la Corte ha escluso l'applicazione perche l'intervento abusivo era di notevole rilievo e non rientrava nella tenuita

  • art. 20 L. 47/1985 e art. 44 D.P.R. 380/2001

    La Corte ha spiegato che l'abrogazione dell'art. 20 L.47/85 e stata sostituita da normativa sostanzialmente equivalente nel DPR 380/01 (art. 44), configurando continuita normativa e non abolitio criminis

  • art. 34-bis D.P.R. 380/01

    Richiamato dalla ricorrente in tema di tolleranze costruttive; la Corte lo ha ritenuto un richiamo eccentric o e non decisivo, inoltre la questione risultava nuova e non dedotta in appello

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per l'onere delle spese a carico della ricorrente in caso di inammissibilita del ricorso

Massime di principio

  • La regolarita delle notifiche ai difensori domiciliatari ai sensi dell'art. 161 c.p.p. e un elemento decisivo per l'ammissibilita del ricorso; contestazioni tardive sulla notifica richiedono prove certe dell'irregolarita
  • La prescrizione puo essere esclusa se si e formato un giudicato progressivo sulla responsabilita o se i reati hanno natura permanente; in tali casi la contestazione della prescrizione in cassazione e spesso inammissibile
  • L'abrogazione di una norma penale non comporta automaticamente abolitio criminis quando la nuova normativa mantiene la stessa fattispecie sostanziale; va valutato il rapporto di continuita tra norme
  • In Cassazione non sono ammissibili questioni o argomenti proposti per la prima volta se esorbitano dal perimetro del gravame (nuove eccezioni di merito o fatti non dedotti in appello)
  • L'applicazione dell'art. 131-bis richiede una valutazione della tenuita oggettiva e soggettiva del fatto; interventi di ampia consistenza edilizia difficilmente rientrano nella speciale tenuita
  • Comportamenti processuali temerari o la proposizione di ricorsi manifestamente infondati possono comportare sanzioni pecuniarie equitative e aggravio delle spese processuali

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