Cassazione Penale, Sentenza n. 22625/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente proponeva plurimi motivi di impugnazione: 1) omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in primo e secondo grado; 2) intervenuta prescrizione dei reati ai sensi dell'art. 157 co.1 c.p. e, conseguentemente, revoca dell'ordine di demolizione; 3) abolitio criminis e trasformazione degli illeciti in mere violazioni amministrative con richiamo alla disciplina del DPR 380/01 e all'assenza di nuovi volumi; 4) insufficiente motivazione sulla responsabilita; 5) applicazione dell'art. 131-bis c.p. per speciale tenuità del fatto; 6) omessa motivazione circa eventuali aumenti per reati satellite e sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato il consolidato giudicato di responsabilita sorto in favore della sentenza di merito. In particolare: la notifica degli atti (estratto della decisione della Corte di appello e decreto di citazione) e risultata regolare (art. 161 c.p.p.); la prescrizione non era intervenuta, atteso il formarsi del giudicato progressivo e la natura permanente di alcune fattispecie contestate (es. violazioni della normativa antisismica); non sussiste abolitio criminis perche le nuove norme del DPR 380/01 sono in continuita con le precedenti e non hanno eliminato la rilevanza penale delle condotte contestate; i profili nuovi o non dedotti nel gravame sono stati dichiarati inammissibili per essere proposti per la prima volta in cassazione; l'art. 131-bis non e applicabile perche l'intervento era rilevante (prosecuzione di un fabbricato abusivo di ampia consistenza); la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e disposto il versamento, a titolo di somma equitativa per comportamento processuale temerario, di euro 6.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Usata per attestare la regolarita della notifica dell'estratto della decisione e del decreto di citazione al difensore e ad altri soggetti, respingendo il vizio di notifica dedotto dalla ricorrente
Richiamata nella censura sulla prescrizione; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perche si era formato giudicato progressivo e per la natura permanente di alcune contravvenzioni antisismiche, che impediscono il maturare della prescrizione
Richiamato in relazione all'abolitio criminis; la Corte ha ritenuto che non si sia instaura una abolitio criminis utile alla ricorrente, posto che le nuove disposizioni del testo unico sono in continuita con le precedenti
Invocato per ottenere il riconoscimento della speciale tenuita del fatto; la Corte ha escluso l'applicazione perche l'intervento abusivo era di notevole rilievo e non rientrava nella tenuita
art. 20 L. 47/1985 e art. 44 D.P.R. 380/2001
La Corte ha spiegato che l'abrogazione dell'art. 20 L.47/85 e stata sostituita da normativa sostanzialmente equivalente nel DPR 380/01 (art. 44), configurando continuita normativa e non abolitio criminis
Richiamato dalla ricorrente in tema di tolleranze costruttive; la Corte lo ha ritenuto un richiamo eccentric o e non decisivo, inoltre la questione risultava nuova e non dedotta in appello
Applicato per l'onere delle spese a carico della ricorrente in caso di inammissibilita del ricorso
Massime di principio
- La regolarita delle notifiche ai difensori domiciliatari ai sensi dell'art. 161 c.p.p. e un elemento decisivo per l'ammissibilita del ricorso; contestazioni tardive sulla notifica richiedono prove certe dell'irregolarita
- La prescrizione puo essere esclusa se si e formato un giudicato progressivo sulla responsabilita o se i reati hanno natura permanente; in tali casi la contestazione della prescrizione in cassazione e spesso inammissibile
- L'abrogazione di una norma penale non comporta automaticamente abolitio criminis quando la nuova normativa mantiene la stessa fattispecie sostanziale; va valutato il rapporto di continuita tra norme
- In Cassazione non sono ammissibili questioni o argomenti proposti per la prima volta se esorbitano dal perimetro del gravame (nuove eccezioni di merito o fatti non dedotti in appello)
- L'applicazione dell'art. 131-bis richiede una valutazione della tenuita oggettiva e soggettiva del fatto; interventi di ampia consistenza edilizia difficilmente rientrano nella speciale tenuita
- Comportamenti processuali temerari o la proposizione di ricorsi manifestamente infondati possono comportare sanzioni pecuniarie equitative e aggravio delle spese processuali
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