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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15220/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

Un cliente ha proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto dal proprio difensore per il pagamento del compenso relativo all'attività svolta in un procedimento penale. Il tribunale ha dichiarato tardiva l'opposizione ritenendo che, trattandosi di compensi per difesa penale, la controversia non rientrasse nell'art. 14 del d.lgs. 150/2011 e dovesse quindi essere introdotta con citazione; poiché l'opposizione era stata proposta con ricorso, ai fini del termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c. rilevava la notificazione e non il deposito, avvenuta tardivamente. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 e dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che anche l'opposizione a decreto ingiuntivo per compensi del difensore in materia penale sarebbe soggetta al rito sommario speciale e andrebbe proposta con ricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notifica dell'ingiunzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato l'orientamento secondo cui le controversie per la liquidazione dei compensi dell'avvocato relativi a prestazioni svolte nel processo penale non rientrano nell'art. 14 d.lgs. 150/2011, che riguarda invece le prestazioni giudiziali in materia civile o comunque strettamente dipendenti dal mandato difensivo civile. Ne consegue che tali domande seguono il rito ordinario di cognizione e l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta con citazione, notificata nel termine di cui all'art. 641 c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    "Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo"

    Si applica alle controversie sulla liquidazione dei compensi dell'avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile, non a quelle relative al patrocinio nel processo penale.

  • art. 28 L. 794/1942

    "per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato... deve, se non intende seguire la procedura di cui all'art. 633 e seguenti c.p.c., proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo"

    La disposizione, anche nel testo originario e in quello sostituito, delimita la controversia alle prestazioni giudiziali civili o strettamente connesse alla difesa/rappresentanza giudiziale civile.

  • art. 641 c.p.c.

    Nel caso in cui l'opposizione debba essere proposta con citazione, il termine va rispettato mediante la notifica dell'atto introduttivo, non con il solo deposito del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stata dedotta come vizio processuale la violazione delle regole sul rito e sulla forma dell'opposizione.

  • art. 360 bis, n. 1 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché contrario a un orientamento consolidato di legittimità.

  • art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per la definizione camerale del ricorso.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta del relatore in sede camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La domanda di liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato segue il rito speciale solo se riferita a prestazioni giudiziali in materia civile o ad attività strumentali e complementari alla difesa o rappresentanza giudiziale civile; resta esclusa l'attività svolta nel processo penale.
  • Quando la controversia non rientra nel rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011, l'opposizione a decreto ingiuntivo va proposta con citazione e la tempestività si valuta in base alla notificazione dell'atto entro il termine di legge.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se tende a sovvertire un orientamento consolidato senza offrire argomenti idonei a giustificarne il superamento.
  • Nel giudizio di cassazione, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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