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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18594/2023 del 30/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, ritualmente notificata e accettata dalla controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Non vi è stata decisione sui motivi di ricorso perché il processo si è chiuso per effetto della rinuncia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha ricevuto una cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2008, con richiesta del residuo importo dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni immobili d’impresa, oltre interessi e sanzioni. La cartella è stata inizialmente impugnata con esito favorevole in primo grado; l’Ufficio ha proposto appello. Nelle more del giudizio di secondo grado, la società ha presentato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. 119/2018. L’Agenzia ha negato la definizione, ritenendo che l’atto impugnato fosse un atto di mera riscossione e quindi non definibile. La società ha impugnato il diniego davanti al giudice tributario, che ha poi rigettato il gravame. In Cassazione la contribuente aveva proposto due motivi, ma prima dell’adunanza ha depositato rinuncia al ricorso, notificata ai sensi dell’art. 372 c.p.c., con accettazione dell’Avvocatura dello Stato anche ai fini delle spese.

Norme richiamate

  • art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come base della liquidazione automatizzata della dichiarazione dei redditi che ha dato origine alla cartella di pagamento

  • art. 15, comma 19, del d.l. 29 novembre 2009, n. 185

    richiamato quale disciplina dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione dei beni immobili d’impresa oggetto della pretesa fiscale

  • art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    richiamato quale base dell’istanza di definizione agevolata della controversia tributaria

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per la rituale notificazione dell’atto di rinuncia al ricorso per cassazione

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente rinuncia validamente al ricorso per cassazione e la rinuncia è accettata dalla controparte, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di rinuncia ritualmente notificata ex art. 372 c.p.c., la Corte non esamina i motivi di ricorso e prende atto della definizione processuale del giudizio.
  • Se il processo si estingue per rinuncia, non viene resa alcuna pronuncia sul merito delle questioni tributarie o processuali sottostanti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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