Cassazione Civile, Ordinanza n. 18594/2023 del 30/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, ritualmente notificata e accettata dalla controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Non vi è stata decisione sui motivi di ricorso perché il processo si è chiuso per effetto della rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha ricevuto una cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2008, con richiesta del residuo importo dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni immobili d’impresa, oltre interessi e sanzioni. La cartella è stata inizialmente impugnata con esito favorevole in primo grado; l’Ufficio ha proposto appello. Nelle more del giudizio di secondo grado, la società ha presentato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. 119/2018. L’Agenzia ha negato la definizione, ritenendo che l’atto impugnato fosse un atto di mera riscossione e quindi non definibile. La società ha impugnato il diniego davanti al giudice tributario, che ha poi rigettato il gravame. In Cassazione la contribuente aveva proposto due motivi, ma prima dell’adunanza ha depositato rinuncia al ricorso, notificata ai sensi dell’art. 372 c.p.c., con accettazione dell’Avvocatura dello Stato anche ai fini delle spese.
Norme richiamate
art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base della liquidazione automatizzata della dichiarazione dei redditi che ha dato origine alla cartella di pagamento
art. 15, comma 19, del d.l. 29 novembre 2009, n. 185
richiamato quale disciplina dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione dei beni immobili d’impresa oggetto della pretesa fiscale
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
richiamato quale base dell’istanza di definizione agevolata della controversia tributaria
richiamato per la rituale notificazione dell’atto di rinuncia al ricorso per cassazione
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente rinuncia validamente al ricorso per cassazione e la rinuncia è accettata dalla controparte, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di rinuncia ritualmente notificata ex art. 372 c.p.c., la Corte non esamina i motivi di ricorso e prende atto della definizione processuale del giudizio.
- Se il processo si estingue per rinuncia, non viene resa alcuna pronuncia sul merito delle questioni tributarie o processuali sottostanti.
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