Sentenza n. 22/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) della delibera di giunta regionale della Campania (“DGRC”) 27 dicembre 2024, n. 757, pubblicata sul B.U.R.C. n. 3 del 13 gennaio 2025, con oggetto: “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale. Determinazioni”; B) della DGRC 24 febbraio 2025, n. 80, pubblicata sul B.U.R.C. n. 13 del 3 marzo 2025, con oggetto: “Nomenclatore tariffario regionale e relativo catalogo dell’assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del dpcm 12 gennaio 2017. Ulteriori determinazioni”; C) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della ricorrente, ivi inclusa, se e in quanto occorra, la nota della Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale prot. n. 0614135 del 23dicembre 2024, non nota nel suo effettivo contenuto, richiamata nell’Allegato A - Relazione Tecnica alla DGRC 27 dicembre 2024, n. 757. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ULTRABIOS S.R.L. il 16\4\2025 : - della delibera di giunta regionale della Campania (“DGRC”) 2 aprile 2025, n. 175, con oggetto: “Attuazione delle delibere della Giunta Regionale n. 757 del 27 dicembre 2024 e n. 80 del 24 febbraio 2025: approvazione degli schemi dei contratti con le strutture private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale e integrazioni al relativo nomenclatore e catalogo regionale - Determinazioni”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 21 del 7 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere regionali di determinazione dei volumi massimi di prestazioni, dei tetti di spesa, del nomenclatore tariffario e degli schemi contrattuali con clausola di salvaguardia
Esito
Favorevole al resistente (Regione e ASL)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, struttura privata accreditata con il Servizio sanitario regionale, ha impugnato la delibera regionale n. 757 del 27 dicembre 2024, la delibera n. 80 del 24 febbraio 2025 e, con motivi aggiunti, la delibera n. 175 del 2 aprile 2025. Ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione del diritto dell’Unione europea e i profili di illogicità e irragionevolezza dei criteri utilizzati per la determinazione dei tetti di spesa, ritenuti ancora fondati in misura preponderante sul criterio storico. Ha contestato, inoltre, la mancata adeguata considerazione delle modifiche del nomenclatore tariffario e della diversa classificazione delle prestazioni di laboratorio, sostenendo che il medesimo tetto avrebbe finito per remunerare un numero di prestazioni più ampio rispetto al passato. Con i motivi aggiunti ha censurato anche la clausola di salvaguardia inserita nello schema contrattuale, ritenendola vessatoria, lesiva del diritto di difesa garantito dagli artt. 24 e 113 Cost., indeterminata e contraria al diritto dell’Unione. In via subordinata ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e, successivamente, ha prospettato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992. L’ASL ha eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione e di interesse derivante dalla mancata sottoscrizione del contratto contenente la clausola di salvaguardia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile. La ricorrente aveva dichiarato di non avere sottoscritto il contratto entro il termine previsto. Ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992, la mancata stipula dell’accordo determina automaticamente e per legge la sospensione dell’accreditamento istituzionale, senza necessità di un procedimento o di un autonomo provvedimento amministrativo. Durante la sospensione la struttura non può erogare prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale e non può pretendere il relativo corrispettivo; conseguentemente viene meno anche l’interesse a contestare i tetti di spesa. Il Collegio ha ritenuto irrilevante che l’ASL non avesse invitato formalmente la struttura alla sottoscrizione, poiché la mancata stipula costituisce un fatto oggettivo e la struttura avrebbe potuto attivarsi per la conclusione dell’accordo. Il TAR ha inoltre confermato la legittimità della clausola di salvaguardia, aderendo all’orientamento del Consiglio di Stato e discostandosi da quello espresso dal CGARS. Ha escluso la violazione dell’art. 1462 c.c., poiché l’annullamento degli atti amministrativi presupposti inciderebbe sull’efficacia del contratto e non ne determinerebbe necessariamente la nullità; ha ritenuto l’oggetto della clausola sufficientemente determinato, in quanto riferito agli atti di determinazione dei tetti, delle tariffe e agli atti collegati o presupposti relativi all’annualità contrattuale; ha escluso la violazione degli artt. 24 e 113 Cost., considerando la rinuncia processuale il risultato dell’adesione volontaria al contratto e giustificata dall’esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa sanitaria e la continuità del servizio. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata e non è stato disposto il rinvio pregiudiziale UE. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992
In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso
La mancata stipula dell’accordo contrattuale determina automaticamente e per legge la sospensione dell’accreditamento, senza necessità di un procedimento o di un provvedimento amministrativo; durante la sospensione la struttura non può operare a carico del Servizio sanitario regionale e non ha interesse a contestare i tetti di spesa.
art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992
L’accreditamento istituzionale costituisce il presupposto per l’erogazione di prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario regionale; la sua sospensione rende temporaneamente inidonea la struttura a operare per il servizio pubblico.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile sulla base della questione rilevata dal Collegio e sottoposta alle parti all’udienza.
art. 99 c.p.a.
Il giudice di primo grado non può rimettere direttamente una questione all’Adunanza plenaria; in presenza del contrasto tra Consiglio di Stato e CGARS il TAR ha aderito all’orientamento del Consiglio di Stato.
artt. 24 e 113 Cost.
La clausola di salvaguardia non è stata ritenuta lesiva del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale, poiché l’adesione al contratto è volontaria ed è funzionale al contenimento della spesa sanitaria.
art. 1462 c.c.
La clausola di salvaguardia non viola la norma, anche perché l’annullamento dell’atto amministrativo presupposto incide, secondo l’orientamento ritenuto preferibile, sull’efficacia del contratto e non ne determina necessariamente la nullità.
art. 267 TFUE
Non è stato disposto il rinvio pregiudiziale richiesto, in quanto il ricorso è stato definito per improcedibilità.
Massime di principio
- La mancata stipula dell’accordo contrattuale previsto dall’art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992 determina automaticamente e per legge la sospensione dell’accreditamento istituzionale, senza necessità di un procedimento amministrativo o di un autonomo provvedimento di sospensione.
- La sospensione dell’accreditamento conseguente alla mancata stipula dell’accordo impedisce temporaneamente alla struttura privata di erogare prestazioni con oneri a carico del Servizio sanitario regionale e di pretendere il relativo corrispettivo; per la stessa ragione viene meno l’interesse a contestare giudizialmente i tetti di spesa.
- La mancata sottoscrizione dell’accordo rileva come fatto oggettivo, indipendentemente dalla responsabilità dell’amministrazione o della struttura nella mancata conclusione del contratto; la struttura interessata deve comunque attivarsi per la stipula qualora abbia interesse a operare nell’ambito del servizio sanitario pubblico.
- Una clausola contrattuale che comporti l’accettazione dei provvedimenti di determinazione dei tetti e delle tariffe e la rinuncia alle impugnazioni relative agli atti della specifica annualità contrattuale può essere ritenuta sufficientemente determinata quando individui gli atti oggetto della rinuncia e circoscriva temporalmente gli effetti della rinuncia stessa.
- La clausola di salvaguardia inserita nei contratti con le strutture sanitarie accreditate non viola necessariamente gli artt. 24 e 113 Cost. quando sia diretta ad assicurare la sostenibilità della spesa sanitaria e costituisca effetto dell’adesione volontaria al rapporto contrattuale, ferma la possibilità di non aderire e operare esclusivamente nel mercato privato.
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