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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12479/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo e secondo grado alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa per concorso nella detenzione illecita, ai fini di cessione a terzi, di più quantitativi di sostanza stupefacente (eroina, cocaina e hashish), ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione dei criteri di valutazione della prova, lamentando che la Corte d'appello avesse confermato la responsabilità senza adeguatamente considerare diversi elementi a discarico: le sue dichiarazioni e i tempi di accesso all'immobile, l'affermazione del coimputato sulla sua estraneità, la giovane età, l'incensuratezza, la condizione lavorativa e l'esito negativo della perquisizione personale. Con il secondo motivo ha contestato la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, richiamando la modesta quantità di stupefacente, le modalità della condotta e l'esiguo denaro sequestrato. Con il terzo motivo ha censurato la dosimetria della pena e il diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., assumendo che non fossero state considerate la dinamica dei fatti, le modalità del sequestro e le dichiarazioni del coimputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo di doglianze già esaminate e respinte in appello e diretto a ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità; ha inoltre osservato che la difesa non confutava compiutamente l'accertamento secondo cui i militari avevano sorpreso i due coimputati mentre confezionavano l'ingente quantitativo di droga, rendendo non plausibile la versione alternativa del ricorrente. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per difetto di specificità, rilevando che la sentenza impugnata aveva motivato in modo sufficiente e coerente il diniego della lieve entità valorizzando l'ingente quantità e diversità dello stupefacente e l'esistenza di una organizzazione di mezzi compatibile con un'attività illecita sistematica. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha escluso profili di illegittimità nella motivazione della sentenza d'appello. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguire la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale base del concorso nel reato contestato

  • art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice per la detenzione illecita di stupefacenti a fini di cessione

  • art. 192 c.p.p.

    evocato dalla difesa come parametro della valutazione probatoria, ma la Corte rileva che la censura mira in realtà a una rivalutazione del merito

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    ipotesi di lieve entità, esclusa dai giudici di merito sulla base della quantità, varietà della droga e organizzazione dei mezzi

  • art. 114 c.p.

    attenuante invocata dalla difesa e ritenuta non fondata alla luce della piena partecipazione dell'imputato

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende

  • sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 86

    richiamata per verificare l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata abbia già esaminato e logicamente respinto le medesime doglianze.
  • È inammissibile il motivo che si limiti a riproporre argomentazioni già decise in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La qualificazione del fatto come di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva di quantità, varietà della sostanza e modalità organizzative della condotta; la presenza di un ingente quantitativo e di una struttura di mezzi compatibile con un traffico sistematico può giustificare il diniego.
  • Il diniego della fattispecie attenuata e la valorizzazione della piena partecipazione dell'imputato possono costituire motivazione sufficiente anche sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione di attenuanti ulteriori.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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