Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14861/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un verbale della Guardia di Finanza che contestava alla cooperativa l'indebita percezione di finanziamenti comunitari per la trasformazione di agrumi nelle campagne 1999/2000 e 2000/2001. Sulla base di tale accertamento, l'Assessorato regionale emetteva ordinanza-ingiunzione con sanzione pecuniaria solidale nei confronti della società e del suo presidente. Gli interessati proponevano opposizione deducendo: tardività della contestazione; prescrizione della pretesa sanzionatoria; mancanza di motivazione e inapplicabilità della legge n. 241/1990 al procedimento sanzionatorio; insussistenza degli illeciti e lesione del diritto di difesa per il sequestro della documentazione. La Corte d'appello accoglieva solo in parte l'appello, annullando la sanzione limitatamente alla campagna 1999/2000 per intervenuta prescrizione, e confermando il resto. In Cassazione i ricorrenti riproponevano quattro motivi: violazione dell'art. 4 l. n. 898/1986 sulla tempestività della contestazione; violazione degli artt. 2943 e 1219 c.c. per l'efficacia interruttiva del verbale; violazione degli artt. 7-10 l. n. 241/1990 e questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 18 l. n. 689/1981; violazione degli artt. 2 e 3 l. n. 898/1986 per l'insufficienza probatoria del verbale e la pretesa compressione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi: la contestazione era tempestiva perché il termine di 180 giorni decorreva dal completamento dell'attività di accertamento, completata solo dopo il nulla osta dell'autorità penale; il verbale di accertamento era atto idoneo a interrompere la prescrizione perché, in materia di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione vale come esercizio della pretesa sanzionatoria; la disciplina della l. n. 241/1990 sulla partecipazione procedimentale non si applicava al procedimento sanzionatorio regolato dalla l. n. 689/1981, rendendo manifestamente infondata anche la questione di costituzionalità; infine, il quarto motivo era generico e comunque la Corte territoriale aveva valutato congruamente il verbale, ritenendolo corroborato da ulteriori riscontri documentali. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 l. 23 dicembre 1986, n. 898

    termine di centottanta giorni

    In caso di mancata contestazione immediata, il termine per la contestazione decorre dal completamento dell'attività amministrativa di accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della violazione.

  • artt. 2 e 3 l. 23 dicembre 1986, n. 898

    Integrano gli illeciti amministrativi relativi alla percezione indebita di finanziamenti comunitari in agricoltura.

  • art. 2943 c.c.

    La notifica del verbale di accertamento dell'infrazione è atto idoneo a interrompere la prescrizione perché manifesta l'esercizio della pretesa sanzionatoria.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla costituzione in mora; la Corte ha ricondotto il verbale alla funzione di atto interruttivo della prescrizione.

  • artt. 7, 8, 9 e 10 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Le norme sulla partecipazione procedimentale non si applicano ai procedimenti per sanzioni amministrative disciplinati dalla legge n. 689/1981, in quanto prevale la disciplina speciale.

  • artt. 14 e 18 l. 24 novembre 1981, n. 689

    La questione di legittimità costituzionale prospettata è stata ritenuta manifestamente infondata; la disciplina speciale garantisce un livello di partecipazione non inferiore al minimo richiesto.

  • art. 23 l. 24 novembre 1981, n. 689

    L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione introduce un giudizio sul rapporto e consente al giudice piena cognizione sulla fondatezza della pretesa sanzionatoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel procedimento per l'irrogazione di sanzioni amministrative in materia di indebita percezione di aiuti pubblici, il termine per contestare la violazione decorre non dalla semplice trasmissione degli atti, ma dal momento in cui l'amministrazione ha completato l'attività istruttoria necessaria ad accertare tutti gli elementi della violazione.
  • Ai fini della prescrizione della sanzione amministrativa, qualunque atto del procedimento legalmente previsto per l'accertamento o l'irrogazione della sanzione può interrompere il termine prescrizionale, perché esprime l'esercizio della pretesa punitiva dell'amministrazione.
  • Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, il controllo del giudice riguarda il rapporto sostanziale e non la sola legittimità formale del provvedimento; pertanto, le difese riproposte in sede giudiziale possono essere esaminate con cognizione piena, mentre i vizi motivazionali dell'atto amministrativo non determinano di per sé l'invalidità della pretesa sanzionatoria.
  • La disciplina generale della partecipazione al procedimento amministrativo dettata dalla legge n. 241/1990 non si applica automaticamente ai procedimenti sanzionatori regolati da una legge speciale che assicuri garanzie partecipative equivalenti o comunque non inferiori al minimo richiesto.
  • In sede di legittimità, la censura sulla tempestività dell'accertamento o sulla valutazione delle prove è inammissibile se mira soltanto a sostituire una diversa lettura del fatto a quella compiuta dal giudice di merito, salvo il limite dell'omesso esame di un fatto decisivo o dell'anomalia motivazionale radicale.
  • La prova dell'illecito amministrativo può essere desunta dal verbale di accertamento e dai riscontri documentali richiamati, senza che sia necessario che il verbale trovi conferma nel dibattimento penale parallelo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.