Cassazione Civile, Ordinanza n. 04548/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rivendicazione con cui un comproprietario/assegnatario del piano terra di un fabbricato chiedeva accertarsi la proprietà esclusiva della corte antistante l'edificio, sostenendo che il contratto di divisione del 13 gennaio 2004 gli avesse attribuito anche quella porzione di area; in subordine, egli sosteneva che la corte non fosse comune ma comunque funzionalmente collegata al bene di sua proprietà. La controparte si costituiva eccependo che la corte fosse di proprietà comune e, in appello incidentale, chiedeva il riconoscimento della pertinenzialità del sottotetto all'appartamento al primo piano di sua esclusiva proprietà. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per motivazione apparente della sentenza di appello, ritenuta acriticamente adesiva alla sentenza di primo grado e alla CTU; 2) violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, per errata interpretazione del contratto di divisione e mancata considerazione coordinata delle clausole e della condotta delle parti; 3) violazione degli artt. 1362 ss., 817 e 818 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, per non avere riconosciuto un vincolo pertinenziale tra la corte e gli immobili al piano terra e per non avere applicato la presunzione di trasferimento delle pertinenze insieme al bene principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi mirassero, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito, della prova e dell'interpretazione del contratto di divisione, attività precluse in sede di legittimità. Ha escluso la sussistenza di una motivazione apparente, osservando che la sentenza impugnata esponeva un iter logico sufficiente a integrare il minimo costituzionale. Ha inoltre rilevato che l'interpretazione del contratto seguita dal giudice di merito era una delle possibili e plausibili letture del testo negoziale, e che il ricorrente non aveva indicato specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati, limitandosi a contrapporre una propria lettura del compendio istruttorio. In conseguenza dell'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, poiché la decisione era conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle ulteriori somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.; ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
proposta di definizione anticipata; decisione conforme alla proposta
la proposta accelerata non ha funzione decisoria; la decisione camerale successiva non è una fase autonoma del giudizio di cassazione e non vi è incompatibilità del consigliere/proponente a far parte del collegio
richiamo alla decisione delle Sezioni Unite n. 9611 del 10 aprile 2024
la proposta non vale come pronuncia definitiva e non determina incompatibilità nel collegio
dedotta violazione per motivazione apparente
la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta in realtà a contestare il merito della decisione
dedotta violazione per motivazione apparente
la motivazione della sentenza impugnata è stata considerata sufficiente e non apparente
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
motivo di ricorso per nullità della sentenza
non può essere utilizzato per ottenere un nuovo esame del fatto o delle prove
interpretazione del contratto di divisione
per denunciare errori ermeneutici occorre indicare i canoni concretamente violati e il modo dello scostamento
interpretazione del contratto di divisione
la censura non può consistere nella mera contrapposizione tra letture alternative del contratto
interpretazione del contratto di divisione
la verifica dell'interpretazione negoziale resta riservata al giudice di merito se plausibile
interpretazione del contratto di divisione
non è consentito in cassazione sostituire una diversa lettura del testo contrattuale
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo
il motivo è inammissibile quando, sotto la veste del vizio di legge o motivazionale, mira a sollecitare una revisione del merito
la pretesa applicazione della disciplina della pertinenza non può essere imposta in cassazione contro una diversa ricostruzione del titolo e dei fatti compiuta dal giudice di merito
trasferimento delle pertinenze insieme al bene principale
la presunzione invocata presuppone l'accertamento in fatto del vincolo pertinenziale, qui escluso dal giudice di merito
in considerazione dell'inammissibilità di tutti i motivi
il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure non superavano il vaglio di ammissibilità in cassazione
condanna equitativa e somma in favore della cassa delle ammende
la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis consente l'applicazione delle sanzioni processuali previste dalla norma
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
la declaratoria di inammissibilità comporta l'atto di presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione del merito, delle prove o del contenuto complessivo degli atti di causa.
- La censura sull'interpretazione di un contratto è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale punto il giudice di merito se ne sia discostato; non basta contrapporre una diversa interpretazione del testo.
- Quando il giudice di merito abbia scelto una delle possibili interpretazioni plausibili di una clausola contrattuale, la parte soccombente non può lamentare in cassazione che sia stata preferita un'altra lettura ugualmente possibile.
- La denuncia di motivazione apparente è fondata solo se la sentenza è priva di un reale percorso argomentativo; non ricorre se la decisione espone, anche sinteticamente, le ragioni del convincimento e raggiunge il minimo costituzionale di motivazione.
- L'asserito omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la doglianza mira, in realtà, a ottenere un diverso apprezzamento del materiale istruttorio già valutato dal giudice di merito.
- La disciplina della pertinenza e del trasferimento delle pertinenze presuppone un accertamento in fatto sul vincolo tra bene principale e bene accessorio, accertamento che non può essere sovvertito in cassazione se adeguatamente motivato dal giudice di merito.
- La decisione di inammissibilità del ricorso, resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., può comportare le ulteriori conseguenze economiche previste dall'art. 96 c.p.c. e dal regime del contributo unificato.
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