Cassazione Civile, Ordinanza n. 24158/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Una società aveva ottenuto, in sede monitoria, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo fondato su prova scritta del credito e, in relazione a tale provvedimento, sosteneva di poter far valere in sede concorsuale anche gli effetti del titolo e dell’ipoteca giudiziale iscritta. Nel fallimento della debitrice, il credito era stato ammesso al passivo solo in chirografo e non in privilegio ipotecario, perché il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. era stato apposto dopo l’apertura della procedura. La ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 642 e 647 c.p.c., dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 653, comma 2, c.p.c., sostenendo che: a) il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo avrebbe acquistato stabilità definitiva allo spirare del termine per l’opposizione, senza necessità della dichiarazione di esecutività; b) gli effetti del titolo e degli atti esecutivi avrebbero dovuto conservarsi anche in assenza di opposizione; c) l’art. 653, comma 2, c.p.c. confermerebbe la tesi della permanenza degli effetti del decreto. La curatela non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che il decreto ingiuntivo non opposto ma privo, prima del fallimento, della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. non passa in giudicato formale e sostanziale ed è inopponibile alla procedura fallimentare, anche se era stato dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. e anche se la dichiarazione ex art. 647 c.p.c. sopravviene dopo l’apertura del fallimento. Ha inoltre precisato che l’eventuale conservazione degli effetti degli atti esecutivi ex art. 653, comma 2, c.p.c. riguarda soltanto l’ipotesi di accoglimento parziale dell’opposizione tra le parti del giudizio monitorio e non incide sul diverso problema dell’opponibilità del decreto al fallimento. È stata altresì disposta la statuizione sul contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002; nulla sulle spese.
Norme richiamate
La provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo non basta, da sola, a renderlo opponibile al fallimento se manca, prima dell’apertura della procedura, la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutorietà, dopo il controllo sulla notificazione, è il momento in cui il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale; è un atto giurisdizionale necessario e non surrogabile nel concorso fallimentare.
Il giudicato sostanziale del decreto monitorio non si forma prima della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., sicché non può essere opposto al fallimento se tale passaggio manca tempestivamente.
La norma tutela soltanto la conservazione degli effetti degli atti esecutivi in caso di accoglimento parziale dell’opposizione; non rileva per affermare il giudicato o l’opponibilità del decreto al fallimento.
Dopo la dichiarazione di fallimento ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori, con esclusione di effetti esterni fondati su un decreto monitorio non ancora passato in giudicato.
art. 96, comma 2, n. 3 l. fall.
Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non è equiparabile a una sentenza non passata in giudicato pronunciata nel contraddittorio delle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se ne ricorrono i presupposti.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito la previsione dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto acquista giudicato formale e sostanziale solo con la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., che costituisce un controllo giurisdizionale sul contraddittorio e sulla notificazione del decreto.
- Se il fallimento interviene prima della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., il decreto ingiuntivo non è opponibile alla procedura concorsuale, anche quando sia stato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c.
- La provvisoria esecutorietà del decreto monitorio non equivale a una sentenza passata in giudicato e non produce effetti nei confronti del fallimento in mancanza del perfezionamento del giudicato monitorio.
- L’art. 653, comma 2, c.p.c. disciplina solo la sorte degli atti esecutivi nel caso di accoglimento parziale dell’opposizione tra le parti del giudizio monitorio e non può essere invocato per sostenere l’opponibilità del decreto a terzi o alla procedura fallimentare.
- Nel concorso fallimentare il credito deve essere accertato secondo le regole della procedura, e il giudice delegato non può surrogare la verifica giurisdizionale richiesta per la formazione del giudicato monitorio.
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