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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5821/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto soltanto il primo motivo: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena in anni 1 e mesi 6 di reclusione. I restanti motivi (rilievo sulla sussistenza del reato ex art. 75 e sulle attenuanti generiche) sono stati ritenuti manifestamente infondati e il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011) e per omesso adeguamento del trattamento sanzionatorio dopo che la contravvenzione ex art. 650 c.p. era stata dichiarata estinta per prescrizione; inoltre censure sulla sussistenza del reato (condotte occasionali vs violazione volontaria) e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena nei minimi.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Il delitto si integra con qualsiasi comportamento in violazione delle prescrizioni accessorie della sorveglianza speciale; è sufficiente il dolo generico (consapevolezza degli obblighi e volontà di inadempimento), senza necessità di una finalità specifica.

  • art. 650 c.p.

    Contravvenzione che è stata dichiarata estinta per prescrizione dalla Corte d'appello; l'estinzione incide sul trattamento sanzionatorio quando il reato era stato conteggiato in continuazione con altri.

  • art. 620, comma 1, lett. i), c.p.p.

    art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen.

    Norma applicata per ricalcolare il trattamento sanzionatorio dopo che uno dei reati posti in continuazione è stato eliminato: consente la rideterminazione della pena complessiva tenendo conto delle fattispecie residue.

  • art. 133 c.p.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche; il giudice di merito valuta i fatti e può escludere le attenuanti con motivazione fondata su elementi ritenuti decisivi (motivazione non sindacabile se non contraddittoria).

  • art. 606 c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione utilizzati: violazione di legge e vizio di motivazione relativamente a specifici articoli del codice di rito e di sostanza.

  • art. 546, art. 533, art. 125 c.p.p.

    art. 546, 533 e 125 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente in relazione all'omesso adeguamento del trattamento sanzionatorio dopo l'estinzione di un reato; la Corte ha ritenuto fondata la censura e ha operato la rideterminazione della pena.

  • art. 8, comma 6, d.lgs. n. 159/2011

    art. 8, comma 6, d.lgs. n. 159/2011

    Individua le prescrizioni accessorie della sorveglianza speciale le cui violazioni possono integrare il delitto di cui all'art. 75; la giurisprudenza interpretata dalla Corte richiede solo la violazione delle prescrizioni per integrare il reato.

Massime di principio

  • Se, in sede di appello, una fattispecie precedentemente conteggiata in continuazione viene dichiarata estinta (es. per prescrizione), il giudice che conferma il resto del verdetto deve rideterminare esplicitamente la pena complessiva; in Cassazione è possibile l'annullamento senza rinvio limitato alla ricalcolazione del trattamento sanzionatorio.
  • La violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale (art. 75 d.lgs. 159/2011) si integra con qualsiasi comportamento inadempiente verso le prescrizioni accessorie e richiede solo il dolo generico: per contrastarla efficacemente è necessario dimostrare l'assenza della consapevolezza o della volontà di inadempimento o la natura del comportamento come del tutto occasionale e non ripetuta.
  • La valutazione sull'applicabilità delle attenuanti generiche è rimessa al giudice del merito e, salvo motivazione contraddittoria o assente, non è sindacabile in Cassazione; il difensore deve quindi puntare a produrre elementi fattuali convincenti che il giudice di merito non possa eludere.
  • In sede di impugnazione, qualora si chieda l'annullamento di una parte del capo di imputazione per prescrizione, è importante chiedere anche la rideterminazione della pena nel dispositivo per evitare che la Corte di merito ometta il necessario adeguamento del trattamento sanzionatorio.
  • Le clausole aumentative come la recidiva o la continuazione devono essere ricalcolate tenendo conto delle fattispecie effettivamente rimaste: l'eliminazione di un reato posto in continuazione può ridurre la misura complessiva mediante le regole di calcolo previste dal codice di procedura penale.

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