Cassazione Civile, Ordinanza n. 24494/2023 del 10/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'importazione di tessuti in fibra di vetro effettuata da una società, tramite rappresentante indiretto, con dichiarazione doganale di origine preferenziale malese e conseguente accesso a un trattamento daziario di favore, comprensivo dell'esenzione allora vigente dal dazio antidumping. A seguito di indagine OLAF, l'Ufficio doganale ritenne invece che la merce avesse origine cinese; redasse quindi un verbale di revisione dell'accertamento, rettificò l'origine, applicò il dazio antidumping previsto per i prodotti cinesi, una diversa aliquota daziaria e recuperò l'IVA non riscossa, emettendo poi avviso di accertamento suppletivo e di rettifica con irrogazione di sanzioni ex art. 303 TULD. La società impugnò l'atto e ottenne l'annullamento in primo grado; la CTR rigettò l'appello dell'Ufficio. In Cassazione l'Agenzia dedusse: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, per violazione dell'art. 36, comma 2, D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c.; 2) violazione della disciplina unionale e doganale in tema di antidumping e revisione dell'accertamento, assumendo che la CTR avesse erroneamente parlato di applicazione retroattiva del dazio su merce malese, mentre l'Ufficio aveva contestato l'erronea dichiarazione di origine e applicato il regime relativo alla provenienza cinese; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e della norma unionale richiamata, per avere la CTR disconosciuto le risultanze OLAF. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la motivazione, pur sintetica, rendeva comprensibile la ratio decidendi; ha invece accolto il secondo motivo, osservando che la CTR aveva male inquadrato la pretesa fiscale, confondendo il tema dell'origine cinese con quello della successiva disciplina antidumping per la provenienza malese, e ha dichiarato assorbito il terzo. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese di lite, comprese quelle del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che la motivazione della CTR non era apparente, ma ha ritenuto erroneo il suo ragionamento nel qualificare come retroattiva l'applicazione del dazio, poiché l'accertamento erariale era fondato sull'asserita origine cinese della merce e sull'applicazione del relativo trattamento daziario antidumping, non su una disciplina sopravvenuta riferita a merci malesi.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
La sentenza richiama la norma per escludere che, nel caso concreto, vi fosse un vizio di motivazione della decisione tributaria impugnata.
È evocato quale parametro della motivazione della sentenza; la Corte precisa che il vizio sussiste solo quando manchi l'indicazione del criterio logico seguito dal giudice.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale dedotto con il primo motivo, ma la Corte lo respinge perché la motivazione della CTR, seppur concisa, era intelligibile.
Regolamento CE n. 138 del 2011
La Corte lo richiama quale disciplina pertinente ai dazi antidumping sulla fibra di vetro di origine cinese.
artt. 24 e 25 Reg. CEE n. 2913 del 1992
Norme richiamate nel secondo motivo in tema di disciplina doganale e origine delle merci.
art. 78 Reg. CEE n. 2913 del 1992
Richiamato con riferimento alla revisione dell'accertamento doganale.
art. 11 D.Lgs. n. 374 del 1990
Richiamato quale base normativa della revisione dell'accertamento doganale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei motivi secondo e terzo.
Richiamato nel terzo motivo in tema di riparto dell'onere della prova; il motivo è però assorbito dall'accoglimento del secondo.
art. 11 Reg. n. 883 del 2013
Norma richiamata nel terzo motivo, rimasto assorbito.
art. 303 TULD
È la base delle sanzioni amministrative irrogate con l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza tributaria è nulla per motivazione solo apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di percepire il fondamento logico-giuridico della decisione; non basta, invece, la concisione della motivazione se è comunque possibile ricostruirne la ratio decidendi.
- In materia di accertamento doganale, la legittimità della pretesa va valutata rispetto all'effettiva contestazione dell'Ufficio e al corretto inquadramento della provenienza della merce; il giudice di merito non può confondere una rettifica fondata sull'origine reale del bene con l'applicazione retroattiva di una disciplina sopravvenuta riferita a un'origine diversa.
- Quando il giudice di merito omette di confrontarsi con il nucleo fattuale e normativo della pretesa tributaria, la sentenza è viziata per falsa applicazione di legge perché non iscrive l'accertamento nel corretto quadro regolatorio.
- L'accoglimento di un motivo di ricorso che investa la corretta qualificazione giuridica della pretesa può rendere assorbite le ulteriori censure, comprese quelle relative alla prova e alle risultanze istruttorie.
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