Cassazione Penale, Sentenza n. 07627/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la parte di sentenza del Tribunale di Foggia che aveva dichiarato la prescrizione solo per il capo 3 (art. 83 e 95 D.P.R. n. 380/2001) ma li aveva condannati per i capi 1 e 2 (artt. 93, 94 e 95 D.P.R. n. 380/2001). La difesa sosteneva che anche le contravvenzioni relative all'omessa denuncia dei lavori e all'inizio dei lavori senza autorizzazione sismica hanno natura di reato permanente/"a consumazione prolungata" e che la consumazione cessa con l'ultimazione delle opere (ritenuta avvenuta entro il 2017), per cui anche i capi 1 e 2 dovevano essere dichiarati estinti per prescrizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando una contraddizione motivazionale del Tribunale e richiamando la giurisprudenza di legittimità che qualifica le contravvenzioni in materia sismica (omessa denuncia, mancata presentazione dei progetti, inizio lavori senza autorizzazione) come fattispecie a consumazione prolungata/natura permanente la cui consumazione cessa con l'adempimento degli obblighi o con l'ultimazione delle opere. Dato che le opere erano state ultimate entro il 2017, la Corte ha concluso che i termini di prescrizione erano ormai spirati e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico edilizia)
Le contravvenzioni previste per omessa denuncia dei lavori, presentazione progetti e inizio lavori senza autorizzazione (artt. 93, 94, 95) possono avere natura di reato a consumazione prolungata/permanente; la loro consumazione cessa con l'adempimento degli obblighi di legge o con l'ultimazione delle opere.
Rilevato come norma sulla partecipazione al reato (concorso) applicata alle fattispecie edilizie contestate; non modifica la valutazione sulla natura durativa delle singole contravvenzioni.
La norma riguarda l'impugnabilità delle sentenze: quando sia stata inflitta solo la pena dell'ammenda la decisione può risultare inappellabile; ciò ha portato la Corte d'appello a disporre la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5.
Consente alla Corte d'appello di trasmettere gli atti alla Corte di Cassazione quando la sentenza del giudice di primo grado è inappellabile ma sussistono profili di legittimità da verificare; nel caso ha determinato il trasferimento alla Corte di Cassazione per la decisione sulla prescrizione.
Massime di principio
- Le contravvenzioni in materia di adempimenti sismici/edilizi (omessa denuncia, mancata presentazione progetti, inizio lavori senza autorizzazione) vanno interpretate, di regola, come fattispecie a consumazione prolungata/permanente: la consumazione dura fintanto che perdura l'offesa (es. i lavori non ultimati).
- Il termine di prescrizione per reati 'permanenti' decorre fino al momento in cui cessa la permanenza dell'offesa: ovvero all'adempimento degli obblighi di legge o all'ultimazione delle opere; se tale momento è anteriore al tempo utile per il decorso della prescrizione, il reato si estingue.
- Se il giudice di primo grado riconosce la cessazione della permanenza per un capo (es. ultimazione opere) ma poi non estende la dichiarazione di prescrizione a reati collegati della stessa natura, si configura una contraddizione motivazionale suscettibile di annullamento in sede di legittimità.
- In fase difensiva è cruciale acquisire e documentare la data di ultimazione dei lavori o qualsiasi adempimento che faccia cessare la permanenza dell'offesa, perché questo dato è determinante per l'intercorrere della prescrizione.
- Quando una sentenza di primo grado irroga solo ammenda e risulta inappellabile, la parte interessata deve valutare la trasmissione agli organi superiori (o l'intervento del Pubblico Ministero) perché questioni di diritto rilevanti possano comunque essere esaminate dalla Corte di Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07628/2026 del 26/02/2026
- Sentenza penale · 26 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07629/2026 del 26/02/2026
- Sentenza penale · 26 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07631/2026 del 26/02/2026
- Sentenza penale · 26 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07633/2026 del 26/02/2026
- Sentenza penale · 26 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07634/2026 del 26/02/2026
- Sentenza penale · 26 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07635/2026 del 26/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →