Cassazione Penale, Sentenza n. 07634/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Visama S.r.l., proprietaria di immobili posti sotto sequestro probatorio (siti in Polla, lotti 70-72-74-76) nell'ambito del procedimento penale n. 726/2024 a carico di Cancro Antonio (legale rappresentante della S.R.A., affittuaria), aveva chiesto il dissequestro e la restituzione degli immobili. Il PM aveva respinto la richiesta il 28/04/2025 ritenendo persistenti esigenze probatorie connesse alla classificazione dei rifiuti, pur autorizzando temporaneamente la rimozione dei sigilli per l'esecuzione di un piano di ripristino ambientale sotto vigilanza. La Visama ha proposto opposizione al GIP (rigettata con ordinanza del 18/09/2025) e poi ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per motivazione apparente e contraddittoria. La ricorrente sosteneva che, essendo terza estranea al reato, non doveva gravarle l'onere di provare il venir meno delle esigenze cautelari e denunciava una presunta contraddizione: mantenimento del sequestro finalizzato a conservare lo stato dei luoghi versus autorizzazione alla rimozione che altererebbe definitivamente il corpo del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività (termine per impugnare scaduto: deposito oltre il termine previsto dall'art. 585 c.p.p.) e perché il ricorso svolgeva censure non sollevate in sede di opposizione di merito. In motivazione la Corte ha rilevato che il decreto del PM del 28/04/2025 illustrava, anche se sinteticamente, la persistenza delle esigenze probatorie legate alla classificazione dei rifiuti e la compatibilità di tali esigenze con l'autorizzazione temporanea alla rimozione dei sigilli, che prevedeva prescrizioni per assicurare la classificazione e la vigilanza della Polizia Giudiziaria. L'opposizione e poi il ricorso non avevano allegato circostanze idonee a confutare le valutazioni del PM; la questione della presunta contraddizione era nuova e non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 263, comma 5, c.p.p.
Norma richiamata come criterio procedurale per l'opposizione al provvedimento del PM di diniego del dissequestro; la Corte ricorda che l'opposizione deve dedurre ragioni attinenti alla persistenza delle esigenze probatorie
art. 606, lett. e), c.p.p.
Fondamento formale del ricorso per cassazione invocato dalla ricorrente (vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e manifestamente infondata
art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.
Norma relativa ai termini di impugnazione; la Corte ha accertato il mancato rispetto del termine e dichiarato il ricorso tardivo
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina le sanzioni per i ricorsi infondati o inammissibili; la Corte ha richiamato la possibilità di aumentare la sanzione e ha applicato, in base alla legge citata, una somma equitativa a carico della ricorrente
art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
Norma che consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; la Corte ha utilizzato tale facoltà per determinare il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il terzo proprietario di beni sottoposti a sequestro probatorio può proporre opposizione per ottenere il dissequestro, ma deve in opposizione contestare specificamente e con elementi concreti le ragioni addotte dall'autorità che hanno motivato il mantenimento del vincolo (esigenze probatorie); mere affermazioni generiche o lamentele sulla durata della situazione non sono sufficienti.
- Il Pubblico Ministero ha l'onere motivazionale di spiegare la sussistenza delle esigenze cautelari che giustificano il sequestro; una motivazione anche sintetica che espliciti le ragioni e la compatibilità di eventuali misure temporanee (es. rimozione sotto vigilanza, prescrizioni per la classificazione dei rifiuti) può essere ritenuta adeguata, salvo che l'opponente non produca elementi concreti per confutarla.
- Non è possibile sollevare in Cassazione questioni nuove che non siano state proposte e dibattute nelle fasi di merito: la Corte di legittimità non sostituisce il riesame di merito e verifica l'ammissibilità e la regolare motivazione dei provvedimenti impugnati.
- L'autorizzazione a interventi sul sito sequestrato (ad es. piani di ripristino) non determina automaticamente il venir meno delle esigenze probatorie: rileva il contenuto della autorizzazione e le prescrizioni adottate (es. vigilanza della PG, obblighi di classificazione) e la dimostrazione, da parte del richiedente, che tali misure hanno già compromesso o rendono inutili le finalità probatorie.
- I termini processuali per impugnare sono rigorosi; il mancato rispetto del termine per il deposito determina inammissibilità per tardività anche se il ricorso è poi fondato nel merito.
- In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato possono essere disposte condanne alle spese e sanzioni pecuniarie; la Corte può, in base alla legge, aumentare la sanzione oltre il massimo previsto in presenza di specifiche ragioni.
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