Cassazione Penale, Sentenza n. 07628/2026 del 26/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato era stato condannato per aver, in qualità di amministratore di un complesso residenziale, realizzato senza titolo abilitativo una rampa pedonale in conglomerato cementizio in area privata ricadente nella fascia di rispetto di 30 metri dal demanio marittimo, in violazione degli artt. 55 e 1161 cod. nav. Il ricorso per cassazione deduceva: (1) prescrizione del reato perché l'opera era stata ultimata fra il 2014 e il 2017 e, secondo il ricorrente, la consumazione deve farsi decorrere dall'ultimazione dei lavori (censendo la giurisprudenza delle Sezioni Unite Cavallaro); (2) mancata applicazione d'ufficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 129, comma 2 e 131-bis c.p.), con riferimento alla natura dell'intervento, alla finalità sociale, all'esiguità del danno, all'età e alla condotta dell'imputato; (3) vizio di motivazione per omissione di valutazione di circostanze decisive (preesistenza della struttura dal 1986, finalità sociale, condizioni personali dell'imputato) e contraddittorietà sulla decorrenza della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per prescrizione. La Corte ha chiarito che, nella fattispecie, l'imputazione riguardava l'esecuzione di opere senza autorizzazione ai sensi dell'art. 55 cod. nav. (richiamato con art. 1161), e che la giurisprudenza (Sez. U. n. 17178/2002) riconosce la natura permanente di talune fattispecie ma in detta ipotesi l'ultimazione dei lavori segna la cessazione dell'attività vietata; essendo l'opera completata tra il 2014 e il 2017, il termine prescrizionale quinquennale si era già compiuto prima della sentenza di primo grado, per cui il reato era prescritto. Le censure sulla tenuità del fatto e su altre omissioni valutative risultavano così irrilevanti rispetto all'accertata prescrizione.
Norme richiamate
art. 1161 codice della navigazione
Prevede quattro forme alternative di condotta sanzionate a tutela del demanio marittimo (occupazione, esecuzione di innovazioni non autorizzate sul demanio, impedimento dell'uso pubblico, inosservanza di disposizioni); la qualificazione precisa della condotta contestata è determinante per valutare la natura permanente o istantanea del reato
art. 55 codice della navigazione
Norma richiamata nell'imputazione: punisce l'esecuzione di opere senza la prescritta autorizzazione nelle zone prossime al demanio marittimo; nella fattispecie è stata ritenuta la fattispecie contestata e, per tale profilo, la consumazione è collegata al momento di cessazione dell'attività vietata (ultimazione dei lavori)
art. 157 e 158 codice penale
Citati dal ricorrente in relazione alla disciplina della prescrizione (decorrenza e termini); la questione principale è stata la data di decorrenza della prescrizione in relazione alla natura permanente o istantanea della fattispecie
art. 129, comma 2, e art. 131-bis codice penale
Riferite alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorrente ne aveva chiesto l'applicazione d'ufficio sulla base di fattori attenuanti, ma la Corte ha ritenuto la questione sovrastata dalla declaratoria di prescrizione
Sez. U., n. 17178 del 27/02/2002 (Cavallaro)
Affermata la natura permanente del reato di esecuzione di opere senza autorizzazione in zona di rispetto inferiore a 30 metri, con consumazione che perdura fino alla cessazione dell'attività vietata; la Corte di Cassazione ha richiamato questa pronuncia per stabilire che, nella fattispecie, la cessazione coincide con l'ultimazione dei lavori
Sez. 3, n. 15268 del 16/02/2001 (Ciarallo)
Richiamata in tema di applicazione dell'art. 1161 per attività che impediscano l'uso pubblico del demanio anche se svolte su fondo privato; evidenzia la pluralità di forme previste dall'art. 1161
Sez. 3, n. 39455 del 22/05/2012 (Giorgino)
Decisione richiamata dalla Corte d'appello nel senso che l'incidenza sul godimento pubblico può far decorrere la prescrizione dalla cessazione dell'effetto limitativo; la Cassazione ha però osservato che quella pronuncia riguardava ipotesi di impedimento alla fruizione su area demaniale e non la fattispecie contestata nel caso concreto
Massime di principio
- Distinguere sempre quale delle ipotesi alternative dell'art. 1161 cod. nav. è stata concretamente contestata: la qualificazione influisce sulla natura permanente o istantanea del reato e quindi sulla decorrenza della prescrizione
- Se l'imputazione è per esecuzione di opere senza autorizzazione (art. 55 c. nav.), la cessazione dell'attività vietata coincide, in linea generale, con l'ultimazione dei lavori: la prescrizione può decorrere da tale momento
- Se il fatto è invece qualificato come 'impedimento dell'uso pubblico' o 'occupazione abusiva' della demanio, la permanenza può protrarsi fino alla rimozione dell'opera o alla cessazione dell'ostacolo, con conseguente decorrenza della prescrizione differente
- Nelle contestazioni che riguardano aree prossime al demanio marittimo, è fondamentale valutare se l'opera insiste su suolo demaniale o su proprietà privata e se abbia effettivamente limitato la fruizione della collettività; la differenza incide sulla fattispecie applicabile
- La doglianza sulla mancata applicazione d'ufficio della non punibilità per particolare tenuità può essere rilevante, ma diventa irrilevante se il reato è già prescritto; la difesa dovrebbe comunque sollevare tempestivamente entrambe le linee argomentative
- In fase difensiva conviene fornire dati certi sulla data di ultimazione delle opere e, se possibile, documentazione fotografica o amministrativa che dimostri cessazione dell'attività abusiva per fissare il dies a quo della prescrizione
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