Cassazione Penale, Sentenza n. 07635/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal G.I.P., contestando: 1) la configurazione del reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), sostenendo che i rapporti con il coindagato Musarra fossero meri rapporti commerciali occasionali e non un pactum sceleris stabile; 2) la qualificazione del reato di gestione illecita di rifiuti come delitto (art. 452-quaterdecies c.p.), proponendo la riqualificazione nella più lieve contravvenzione di cui all'art. 256 del d.lgs. 152/2006 e contestando l'esistenza di «mezzi e attività continuativamente organizzate» e l'elemento della ingente quantità; 3) la valutazione delle esigenze cautelari, censurando la motivazione del Tribunale del riesame e richiamando elementi (cessazione di cariche sociali, nomina commissario, posizione subordinata di taluni, pronunce a favore su coindagati, interdittiva antimafia) che a loro dire avrebbero dovuto escludere la misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione ampia, coerente e priva di illogicità manifesta, rilevando gravi indizi di colpevolezza a carico dei ricorrenti sia rispetto al delitto di associazione per delinquere sia rispetto al reato di cui all'art. 452-quaterdecies c.p. La Corte ha confermato che le intercettazioni, le osservazioni e i riscontri documentali dimostravano un'intesa stabile e una collaborazione continuativa finalizzata a un programma delinquenziale indeterminato in materia di rifiuti; ha inoltre escluso che dal difetto di autorizzazioni o dal fatto che le aziende fossero strutture preesistenti derivi automaticamente la non configurabilità dell'elemento organizzativo. Sul piano processuale la Corte ha richiamato i limiti del sindacato in Cassazione (impossibilità di rimettere in discussione valutazione del merito probatorio salvo vizio di legge o manifesta illogicità) e l'onere del ricorrente di specificare e rendere decisive le censure già in sede di riesame. Sono state condannate le spese e disposto il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Limiti della devoluzione alla Corte di Cassazione: il ricorso deve dedurre violazione di norme o vizi manifesti della motivazione; non è consentita la revisione dei fatti o una rivalutazione del compendio probatorio che è riservata al giudice di merito
art. 452-quaterdecies c.p.
Reato contestato alla gestione illecita di rifiuti in forma aggravata: la Corte ha ritenuto integrati gli elementi richiesti (tra cui l'ingente quantità e l'impiego di strutture/attività idonee a realizzare l'obiettivo criminoso), anche se le strutture utilizzate erano aziende preesistenti
art. 416 c.p.
Elementi dell'associazione per delinquere (vincolo stabile, programma criminoso, struttura organizzativa): la sentenza valorizza indici quali collaborazione continuativa, ripetute consegne, divisione di ruoli e supporto logistico/finanziario come prova del vincolo associativo
art. 256 D.lgs. 152/2006
Norma sulla gestione illecita di rifiuti (contravvenzione): la difesa chiedeva la riqualificazione in senso più lieve, ma la Corte ha confermato che la qualificazione dipende dalla presenza di elementi organizzativi e dalla quantità, valutati dall'organo di merito
art. 275 c.p.p.
Richiamata la cosiddetta 'doppia presunzione' relativamente alle esigenze cautelari: il Tribunale del riesame non si è limitato a invocarla ma ha motivato anche con la gravità e la sistematicità delle violazioni
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Regole del giudizio di riesame e limiti dell'impugnazione: il ricorrente deve devolvere al giudice di legittimità questioni di fatto o di prova per renderle valutabili in Cassazione; altrimenti le censure sono inammissibili
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola la sanzione pecuniaria in caso di ricorso infondato o inammissibile; la Corte ha applicato la sanzione ed ha fatto riferimento alla possibilità di aumentarla ex art. 1, comma 64 L. n.103/2017
art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
Facoltà di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.: la Corte ha disposto il versamento di una somma equitativa alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è essenziale limitarsi a censure di diritto o a dimostrare la manifesta illogicità della motivazione: non è possibile chiedere alla Corte di rinnovare la valutazione del materiale probatorio salvo specifici e gravosi vizi motivazionali
- Per contestare la configurabilità di un'associazione per delinquere occorre dimostrare l'assenza degli elementi tipici (assenza di vincolo stabile, di programmazione comune o di struttura idonea); conversazioni commerciali episodiche o rapporti d'affari occasionali possono non essere sufficienti se emergono indici di collaborazione continuativa
- La riqualificazione del reato ambientale dalla norma penale speciale (art. 452-quaterdecies c.p.) alla contravvenzione ambientale (art. 256 D.lgs. 152/2006) richiede un'analisi precisa su elemento organizzativo e sulla rilevanza quantitativa: l'uso di strutture aziendali preesistenti non esclude automaticamente la configurazione del reato grave se queste sono state funzionalmente utilizzate nell'ambito di un programma criminoso
- Nelle impugnazioni è obbligatorio aver proposto e motivato davanti al giudice del riesame le specifiche doglianze che si vogliono poi sottoporre alla Cassazione; questioni nuove o non ritenute decisive dal riesame saranno molto difficilmente valutabili in Cassazione
- Elementi quali la reiterazione di violazioni normative, sequestri precedenti per analoghi fatti, l'esistenza di un modus operandi consolidato e l'interdittiva antimafia possono assumere peso rilevante per la valutazione delle esigenze cautelari
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