Cassazione Penale, Ordinanza n. 17140/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, confermando la responsabilità per detenzione presso l'abitazione di un fucile doppietta calibro 12 e del relativo munizionamento, già ritenuta integra ai sensi delle norme in materia di armi e della contravvenzione di omessa denuncia della detenzione. In appello erano state concesse le circostanze attenuanti generiche, bilanciate con la recidiva contestata, e la pena era stata rideterminata in mesi otto di reclusione, già operata la riduzione per il rito. Nel ricorso per cassazione la difesa deduceva inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967 e dell'art. 697 c.p., nonché degli artt. 192, 530, 125 e 603 c.p.p., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e d), c.p.p., oltre a vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. La censura sosteneva, in sostanza, che la ricostruzione probatoria e la motivazione fossero affette da genericità, illogicità o contraddittorietà e che vi fosse una errata applicazione delle norme incriminatrici e dei criteri di valutazione della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le doglianze difensive generiche e volte a prospettare inesistenti vizi di illogicità o contraddittorietà, oltre che letture normative non compatibili con il dato testuale e con la giurisprudenza consolidata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 2 l. 2 ottobre 1967, n. 895
Norma richiamata come base incriminatrice per la detenzione illecita di arma; il ricorso ne denunciava l'erronea applicazione, ma la Corte ha ritenuto le censure generiche e non conformi al dato normativo.
art. 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895
Norma richiamata per il fatto di detenzione dell'arma e del munizionamento; la Corte non ha accolto la censura difensiva sulla sua applicazione.
Contravvenzione in materia di omessa denuncia di armi; evocata come norma violata, ma senza che la Corte ravvisasse vizi decisivi nella decisione impugnata.
Richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione della prova; la Corte ha escluso che vi fossero reali profili di illogicità o contraddittorietà.
Richiamato quale parametro per la richiesta di proscioglimento; non ritenuto violato.
Invocato sul difetto di motivazione del provvedimento; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza.
Richiamato dalla difesa in relazione a una pretesa carenza istruttoria; la censura è stata reputata generica.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Parametro di ricorso per violazione di legge; le doglianze sono state ritenute inammissibili perché generiche e non idonee a dimostrare l'errore denunciato.
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
Parametro di ricorso per vizi attinenti alla prova; la Corte ha escluso la fondatezza delle deduzioni.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Richiamato per il vizio di motivazione; la Corte ha escluso la sussistenza di motivazione mancante o manifestamente illogica.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando le censure si risolvono in affermazioni generiche di illogicità o contraddittorietà della motivazione, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La deduzione di violazione di legge o di vizio motivazionale non può essere supportata da letture interpretative astratte o incompatibili con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata, se non vengono indicati concreti errori della decisione.
- Quando la sentenza impugnata ha già risolto la questione con motivazione coerente e conforme al quadro normativo, la Corte di cassazione non può essere sollecitata a una nuova valutazione del fatto sotto la veste del vizio di motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La contestazione di reati in materia di armi e munizioni può essere confermata in sede di merito e, in cassazione, le doglianze devono misurarsi puntualmente con gli elementi fattuali e giuridici valorizzati dai giudici di merito.
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