Cassazione Civile, Ordinanza n. 36234/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il processo, rilevando che il contribuente aveva depositato la tempestiva domanda di definizione agevolata e la quietanza del versamento della prima rata, con conseguente perfezionamento della definizione ai sensi della l. 197/2022. Ha precisato che resta ferma la facoltà dell'Agenzia di opporre un eventuale diniego con le conseguenze di legge. Le spese sono state poste a carico delle parti che le hanno anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate, per il periodo d'imposta 2008, recuperava a tassazione nei confronti del contribuente una maggiore plusvalenza derivante dalla cessione di un fabbricato, ritenendo applicabile l'art. 68 del d.P.R. 917/1996. La CTP aveva respinto il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello e annullato la pretesa fiscale. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma nel giudizio di legittimità il contribuente depositava istanza di estinzione ai sensi della l. 197/2022, allegando domanda di definizione agevolata e quietanza del pagamento della prima rata. La Corte, prima di esaminare il ricorso, verificava la ritualità e tempestività della definizione agevolata e il deposito della documentazione richiesta, ritenendo integrati i presupposti per l'estinzione del processo.
Norme richiamate
art. 68 d.P.R. 917/1996
richiamato come base dell'accertamento fiscale sulla plusvalenza da cessione di fabbricato
art. 1, comma 186, l. 29 dicembre 2022, n. 197
Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli... possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
consente la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti nei casi e con i soggetti indicati
art. 1, comma 188, l. 29 dicembre 2022, n. 197
in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare... le controversie possono essere definite con il pagamento... del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado
nel caso di soccombenza dell'Agenzia in appello, la definizione è ammessa al 15% del valore della controversia
art. 1, comma 194, l. 29 dicembre 2022, n. 197
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda... e con il pagamento degli importi dovuti... entro il 30 settembre 2023... Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda... e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre 2023.
il perfezionamento della definizione richiede domanda e pagamento nei termini; in caso di rateazione è sufficiente il versamento della prima rata entro il termine
art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197
il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata
pone a carico del contribuente l'onere di deposito in giudizio della domanda e della prova del pagamento
art. 1, comma 198, l. 29 dicembre 2022, n. 197
in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto... Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate
il deposito della documentazione determina l'estinzione del processo e la regolazione delle spese secondo il criterio dell'anticipazione
la documentazione relativa alla definizione agevolata non è soggetta a notifica alla controparte
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
richiamato ai fini dell'applicazione del nuovo testo dell'art. 372, comma 2, c.p.c. secondo il principio tempus regit actum
l. 30 marzo 2023, n. 34
menzionata solo per l'ampliamento dei termini della definizione agevolata
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti in Cassazione è possibile ottenere l'estinzione del processo mediante definizione agevolata, purché la domanda sia tempestiva e sia provato il pagamento dovuto nei termini previsti dalla legge.
- Quando la legge sulla definizione agevolata richiede il versamento rateale, il perfezionamento della procedura avviene con la presentazione della domanda e con il pagamento della prima rata entro il termine stabilito.
- Il contribuente che invoca la definizione agevolata ha l'onere di depositare nel giudizio copia della domanda e della prova del pagamento; tale deposito, se conforme alla legge, impone al giudice di dichiarare l'estinzione del processo.
- La documentazione relativa alla definizione agevolata può essere prodotta senza necessità di notifica alla controparte, secondo il regime processuale applicabile al momento del deposito.
- In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diverso esito di eventuale diniego dell'istanza di definizione da parte dell'Amministrazione.
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