Cassazione Civile, Ordinanza n. 23079/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società subappaltatrice per il pagamento del saldo di una fattura relativa a lavori di coibentazione eseguiti su scafi navali nel periodo indicato. La società committente ha proposto opposizione sostenendo che il credito azionato fosse infondato, che il prezzo dei lavori fosse già stato integralmente pagato e che l'importo richiesto derivasse da calcoli artificiosi. Il Tribunale ha accolto l'opposizione, revocando il decreto e condannando l'opposta anche ex art. 96 c.p.c. In appello, invece, la Corte territoriale, espletata CTU per determinare il prezzo in mancanza di pattuizione, ha accolto parzialmente l'impugnazione della creditrice, revocato il decreto ingiuntivo ma condannato la committente al pagamento di una somma determinata oltre IVA, interessi moratori e spese. La committente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 1657 c.c., degli artt. 1362 ss. c.c. e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso un accordo sul corrispettivo e avesse applicato in modo scorretto il criterio suppletivo di determinazione del prezzo; (2) violazione degli artt. 1657 c.c., 1362 ss. c.c. e 2697 c.c., deducendo che la parte attrice non avesse provato in modo puntuale tipologia e quantità delle lavorazioni; (3) violazione degli artt. 168, 186 e 345 c.p.c. e degli artt. 194 e 195 c.p.c., contestando la quantificazione del credito e il mancato rilievo di alcune risultanze della CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi infondati, osservando anzitutto che le censure erano formulate in modo non specifico, perché non individuavano con precisione le affermazioni in diritto della sentenza impugnata asseritamente contrastanti con le norme richiamate, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Inoltre ha rilevato che le doglianze miravano in realtà a sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti di causa, attività preclusa al giudice di legittimità. Quanto al merito, la Corte ha ritenuto corretta la decisione d'appello nel presumere l'assenza di un accordo preventivo sul prezzo e nel fare applicazione dell'art. 1657 c.c. con ricorso a criteri suppletivi, nonché nel considerare accertata l'esecuzione delle lavorazioni nel periodo indicato e nel non rivalutare il quantum sulla base delle contestazioni prospettate dalla ricorrente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte non ne ravvisa una violazione autonoma, perché le doglianze mirano alla rivalutazione del fatto.
In mancanza di accordo preventivo sul prezzo dell'appalto, il giudice deve determinarlo facendo ricorso alle tariffe o agli usi; se mancano tariffe pubbliche, può avvalersi di accertamenti tecnici per ricostruire i prezzi correnti.
Invocati come criteri ermeneutici del rapporto contrattuale, ma la Corte osserva che la censura è in realtà diretta contro l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove.
Richiamato in tema di onere probatorio; la Corte ritiene che le doglianze non evidenzino una falsa regola di riparto dell'onere, ma contestino la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione deve indicare specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme invocate; in difetto, la censura è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge concerne la regola di diritto, non la ricognizione dei fatti o la valutazione delle prove.
Richiamati nel terzo motivo come norme processuali asseritamente violate; la Corte rileva che la censura è generica e sostanzialmente fattuale.
Invocati con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio, ma la Corte non entra in una rivalutazione del contenuto della CTU.
Citat0 nel richiamo al primo grado, ove il Tribunale aveva condannato la parte opposta al risarcimento del danno per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Richiamato per la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge è necessario indicare specificamente le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il punto preciso della sentenza impugnata che si pone in contrasto con esse; una doglianza generica è inammissibile.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. non consente di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
- In tema di appalto, se il prezzo non è stato preventivamente concordato, il giudice può determinarlo applicando il criterio suppletivo dell'art. 1657 c.c. facendo riferimento alle tariffe o agli usi, e, in mancanza di tariffe pubbliche, anche tramite accertamento tecnico delle condizioni di mercato.
- La contestazione della congruità del credito o delle risultanze istruttorie non equivale, di per sé, a una violazione di legge, se in realtà mira soltanto a ottenere una diversa valutazione del merito.
- In sede di legittimità il controllo sulla motivazione si limita alla verifica della coerenza logica e della plausibilità del ragionamento probatorio, senza possibilità di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
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