Cassazione Penale, Ordinanza n. 21851/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Un detenuto ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale applicativo del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., disposto per quattro anni. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, sostenendo che la motivazione del provvedimento non si sarebbe confrontata con le risultanze istruttorie, in particolare con una sentenza di assoluzione per il reato di cui all'art. 391-ter, comma 3, c.p., e che non si sarebbe conformata alla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha però rilevato che il controllo di legittimità sui provvedimenti del tribunale di sorveglianza in materia di 41-bis è limitato alla violazione di legge, e che la motivazione del provvedimento impugnato era adeguata, completa e coerente nel valorizzare il ruolo del ricorrente in un clan mafioso, le risultanze investigative e i precedenti processuali, da cui desumere la sussistenza attuale di collegamenti con l'associazione e del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Le doglianze sono state ritenute dirette in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, oltre a investire un solo profilo non dirimente dell'ordinanza (rinvenimento di telefoni cellulari nel carcere).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che il provvedimento impugnato era sorretto da motivazione congrua e logicamente coerente in ordine alla persistenza dei collegamenti con l'associazione criminale e alla pericolosità del detenuto ai fini del mantenimento del regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. Poiché le censure miravano sostanzialmente a ottenere una diversa lettura degli elementi in atti, la Cassazione le ha considerate non proponibili. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione contro i provvedimenti del tribunale di sorveglianza in materia di regime differenziato è ammesso solo per violazione di legge; il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito.
La sentenza di assoluzione richiamata dal ricorrente non è stata ritenuta idonea a scardinare la motivazione del provvedimento impugnato.
Il regime di sospensione delle regole trattamentali ordinarie è giustificato dalla persistenza di collegamenti con l'associazione criminale e dal pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove non emerga assenza di colpa, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nei procedimenti relativi al regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen., il ricorso per cassazione è circoscritto alla sola violazione di legge, con esclusione di censure che mirino a una rivalutazione del merito o degli elementi istruttori.
- La motivazione del provvedimento applicativo o confermativo del 41-bis è sufficiente quando dia conto, in modo coerente e specifico, del ruolo del detenuto nel contesto associativo, delle emergenze investigative e della persistenza dell'attualità del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
- Ai fini della conferma del 41-bis, il giudizio deve concentrarsi sulla probabilità che, in assenza delle restrizioni, il detenuto possa riprendere o mantenere i contatti con l'associazione di appartenenza.
- Una censura che investa un solo profilo non decisivo del provvedimento impugnato non è idonea a incrinarne la tenuta complessiva se la decisione poggia su una pluralità di elementi autonomamente significativi.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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