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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16773/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di agenzia in essere dal 2002. L’agente ha comunicato il recesso con effetto immediato nel novembre 2016, deducendo la giusta causa per il mancato pagamento di provvigioni relative a un mese del 2016, nonostante i solleciti rimasti senza riscontro, e per l’omesso versamento dei contributi ENASARCO sia per le annualità contestate sia per quelle precedenti. La Corte d’appello, in riforma del primo grado, ha riconosciuto al agente l’indennità di mancato preavviso. In Cassazione la società ha proposto un solo motivo denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1749, comma 2, c.c., 2729 c.c., 2118 c.c., 2119 c.c. e dell’art. 7 dell’AEC 16.2.2009, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ravvisato la giusta causa di recesso in presenza di un solo presunto ritardo nel pagamento di un compenso provvigionale di modesto importo, senza valutare la non scarsa importanza dell’inadempimento e le pattuizioni collettive applicabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente applicato il principio secondo cui il recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c. è applicabile anche al contratto di agenzia, con valutazione di merito sulla gravità dell’inadempimento rimessa al giudice di merito. La censura della società, formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti; inoltre la decisione impugnata non si era fondata sul solo ritardo nel pagamento delle provvigioni, ma anche sull’omesso versamento dei contributi previdenziali. La società ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    Il recesso per giusta causa è applicabile anche al contratto di agenzia; la gravità dell’inadempimento va valutata in concreto dal giudice di merito, tenendo conto della particolare intensità del vincolo fiduciario nel rapporto di agenzia.

  • art. 2118 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina del recesso, ma la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma di questa norma.

  • art. 1749, comma 2, c.c.

    È richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non ne offre una lettura specifica, limitandosi a ritenere inammissibile la censura.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata; la censura è stata ritenuta in sostanza diretta a ottenere un riesame del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata; la Corte osserva che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, sollecitava una diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 2729 c.c., comma 1

    Richiamato dalla ricorrente; non vi è una specifica interpretazione della Corte nel provvedimento.

  • art. 7 dell’Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio del 16.02.2009

    Richiamato dalla ricorrente come parametro negoziale collettivo asseritamente trascurato; la Corte non ne fornisce una interpretazione autonoma, ritenendo la doglianza inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte osserva che la ricorrente ha evocato solo formalmente il vizio di violazione di legge, ma in realtà ha richiesto un sindacato sul merito della valutazione compiuta dalla Corte territoriale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    È richiamato come norma che ha introdotto la disciplina dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c. è applicabile anche al contratto di agenzia; la valutazione della gravità dell’inadempimento deve essere compiuta in concreto dal giudice di merito e, in tale rapporto, la soglia di tollerabilità può essere più rigorosa per effetto della maggiore intensità del vincolo fiduciario.
  • Quando la censura di legittimità contesta la valutazione del giudice di merito sotto la veste formale della violazione di legge, ma mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova ponderazione delle circostanze, il ricorso è inammissibile.
  • Ai fini della giusta causa di recesso nel rapporto di agenzia, il giudice può valorizzare un complesso di inadempimenti della preponente, e non soltanto il ritardo nel pagamento delle provvigioni, purché la motivazione sia concreta e non meramente apparente.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina speciale sulle spese di giustizia.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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