Cassazione Penale, Sentenza n. 10595/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 09/03/2023 che confermava, in gran parte, la condanna per detenzione, porto e ricettazione di una pistola a salve modificata nonché per la detenzione e porto di una pistola a salve modificata (art. 23 L.110/1975) con rideterminazione della pena. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione del principio ne bis in idem (art. 649 c.p.) per presunta sovrapposizione con processo per rapine; 2) vizio di motivazione ex art. 530 c.p.p. in relazione all'affermazione di responsabilità; 3) violazione art. 531 c.p.p. e prescrizione del reato di ricettazione per mancato accertamento della data di consumazione; 4) violazione del diritto di difesa per omesso avviso ex art. 545-bis c.p.p.; 5) violazione dell'art. 133 c.p. nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutti i motivi come manifestamente infondati. In sintesi: 1) il ne bis in idem non opera perché nel primo processo al ricorrente non erano contestati gli specifici reati di porto/detenzione e ricettazione dell'arma e non c'è sovrapponibilità degli elementi costitutivi; l'assoluzione in una delle rapine non è logicamente incompatibile con la condanna per detenzione/ricettazione; 2) la motivazione della Corte territoriale e del giudice di primo grado è ritenuta congrua e coerente, non ammettendosi la rielaborazione del merito in sede di legittimità; 3) il reato di ricettazione non è prescritto (termine di prescrizione 10 anni; la data di consumazione va individuata in quella dell'accertamento, 10/01/2014); 4) l'omesso avviso ex art. 545-bis c.p.p. non integra violazione del diritto di difesa, essendo la norma introdotta durante il processo e rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; inoltre la difesa non ha sollecitato la Corte d'appello sul punto; 5) la determinazione della pena è adeguatamente motivata e non suscettibile di sindacato in Cassazione se non per vizi formali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 649 cod. pen. (ne bis in idem)
La norma impedisce la duplicazione del processo solo quando sussiste identità di fatto e di elementi costitutivi; qui la Corte ha ritenuto che i reati contestati nei due procedimenti non siano sovrapponibili per elementi costitutivi diversi.
Richiamata in relazione al vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità; la Cassazione ricorda che il sindacato è limitato al controllo della motivazione dei giudici di merito e non alla riconsiderazione del merito probatorio.
Richiamata in relazione all'accertamento della data di consumazione del reato per il calcolo della prescrizione; Cassazione ha ritenuto corretto fissare la data nella data di accertamento quando non è identificata altra data di commissione.
art. 23, commi 1, 3 e 4 L. 110/1975
Norma relativa al porto e detenzione di armi; la condotta di detenzione/porto di una pistola a salve modificata è stata ritenuta integrata e riferibile al ricorrente.
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
Reato contestato; la Corte ha ricordato che il termine di prescrizione è di dieci anni e, in mancanza di data certa di commissione, la consumazione si identifica con la data di accertamento.
Riferito nella sentenza d'appello come reato estinto per prescrizione nei confronti del ricorrente (testualmente il capo C) è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'appello).
Introdotto dal D.Lgs. 150/2022 e in vigore dal 30/12/2023: obbligo discrezionale del giudice di primo grado di avvisare le parti della possibilità di applicare pene sostitutive quando la pena detentiva è entro quattro anni; la Corte ha ritenuto che, ove la parte non abbia sollecitato l'intervento in appello, non possa dedurre il vizio per la prima volta in Cassazione.
art. 53 L. 681/1989
Richiamata come quadro normativo delle pene sostitutive cui l'art. 545-bis rinvia.
Stabilisce che ai fini della prescrizione si considera il limite edittale massimo; le circostanze attenuanti non creano un autonomo termine di prescrizione più breve.
artt. 132 e 133 cod. pen. (determinazione della pena)
Richiamati per la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena e per il principio di proporzionalità; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello.
art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen. (circostanza attenuante)
Richiamata in relazione al diniego dell'attenuante: la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito circa l'inesistenza delle condizioni per riconoscerla.
Norma che consente alla Cassazione di irrogare ammende quando il ricorso è inammissibile per colpa del ricorrente; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ne bis in idem richiede identità materiale e giuridica del fatto: la presenza di reati collegati o l'uso della stessa arma non impedisce automaticamente un secondo processo se gli elementi costitutivi sono diversi.
- In Cassazione il sindacato riguarda la correttezza e completezza della motivazione dei giudici di merito, non una rivalutazione del merito probatorio; censure generiche o richieste di riconsiderare la valutazione delle prove sono inammissibili.
- Per il calcolo della prescrizione del reato di ricettazione, se non è certa la data di commissione, la consumazione può essere fissata nella data di accertamento; il termine di prescrizione si calcola sul limite edittale massimo indipendentemente dall'eventuale applicazione di circostanze attenuanti.
- Le novità legislative intervenute durante il procedimento (es. art. 545-bis c.p.p.) che attribuiscono poteri discrezionali al giudice devono essere sollecitate dalle parti se sopravvengono durante il processo di merito; non possono essere dedotte ex novo in Cassazione se non oggetto di specifica deduzione in grado precedente.
- La mancata applicazione di una norma che concede facoltà al giudice di avvisare le parti non costituisce automaticamente nullità: è onere delle parti chiedere espressamente l'applicazione dell'istituto in sede di merito.
- Le doglianze sulla determinazione della pena devono prospettare vizi specifici di motivazione o violazione di legge; critiche astratte alla congruità della pena non sono sufficiente motivo di cassazione.
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