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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10595/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 09/03/2023 che confermava, in gran parte, la condanna per detenzione, porto e ricettazione di una pistola a salve modificata nonché per la detenzione e porto di una pistola a salve modificata (art. 23 L.110/1975) con rideterminazione della pena. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione del principio ne bis in idem (art. 649 c.p.) per presunta sovrapposizione con processo per rapine; 2) vizio di motivazione ex art. 530 c.p.p. in relazione all'affermazione di responsabilità; 3) violazione art. 531 c.p.p. e prescrizione del reato di ricettazione per mancato accertamento della data di consumazione; 4) violazione del diritto di difesa per omesso avviso ex art. 545-bis c.p.p.; 5) violazione dell'art. 133 c.p. nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutti i motivi come manifestamente infondati. In sintesi: 1) il ne bis in idem non opera perché nel primo processo al ricorrente non erano contestati gli specifici reati di porto/detenzione e ricettazione dell'arma e non c'è sovrapponibilità degli elementi costitutivi; l'assoluzione in una delle rapine non è logicamente incompatibile con la condanna per detenzione/ricettazione; 2) la motivazione della Corte territoriale e del giudice di primo grado è ritenuta congrua e coerente, non ammettendosi la rielaborazione del merito in sede di legittimità; 3) il reato di ricettazione non è prescritto (termine di prescrizione 10 anni; la data di consumazione va individuata in quella dell'accertamento, 10/01/2014); 4) l'omesso avviso ex art. 545-bis c.p.p. non integra violazione del diritto di difesa, essendo la norma introdotta durante il processo e rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; inoltre la difesa non ha sollecitato la Corte d'appello sul punto; 5) la determinazione della pena è adeguatamente motivata e non suscettibile di sindacato in Cassazione se non per vizi formali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. pen. (ne bis in idem)

    La norma impedisce la duplicazione del processo solo quando sussiste identità di fatto e di elementi costitutivi; qui la Corte ha ritenuto che i reati contestati nei due procedimenti non siano sovrapponibili per elementi costitutivi diversi.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione al vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità; la Cassazione ricorda che il sindacato è limitato al controllo della motivazione dei giudici di merito e non alla riconsiderazione del merito probatorio.

  • art. 531 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione all'accertamento della data di consumazione del reato per il calcolo della prescrizione; Cassazione ha ritenuto corretto fissare la data nella data di accertamento quando non è identificata altra data di commissione.

  • art. 23, commi 1, 3 e 4 L. 110/1975

    Norma relativa al porto e detenzione di armi; la condotta di detenzione/porto di una pistola a salve modificata è stata ritenuta integrata e riferibile al ricorrente.

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    Reato contestato; la Corte ha ricordato che il termine di prescrizione è di dieci anni e, in mancanza di data certa di commissione, la consumazione si identifica con la data di accertamento.

  • art. 497-ter cod. pen.

    Riferito nella sentenza d'appello come reato estinto per prescrizione nei confronti del ricorrente (testualmente il capo C) è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'appello).

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Introdotto dal D.Lgs. 150/2022 e in vigore dal 30/12/2023: obbligo discrezionale del giudice di primo grado di avvisare le parti della possibilità di applicare pene sostitutive quando la pena detentiva è entro quattro anni; la Corte ha ritenuto che, ove la parte non abbia sollecitato l'intervento in appello, non possa dedurre il vizio per la prima volta in Cassazione.

  • art. 53 L. 681/1989

    Richiamata come quadro normativo delle pene sostitutive cui l'art. 545-bis rinvia.

  • art. 157 cod. pen.

    Stabilisce che ai fini della prescrizione si considera il limite edittale massimo; le circostanze attenuanti non creano un autonomo termine di prescrizione più breve.

  • artt. 132 e 133 cod. pen. (determinazione della pena)

    Richiamati per la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena e per il principio di proporzionalità; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello.

  • art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen. (circostanza attenuante)

    Richiamata in relazione al diniego dell'attenuante: la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito circa l'inesistenza delle condizioni per riconoscerla.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Cassazione di irrogare ammende quando il ricorso è inammissibile per colpa del ricorrente; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ne bis in idem richiede identità materiale e giuridica del fatto: la presenza di reati collegati o l'uso della stessa arma non impedisce automaticamente un secondo processo se gli elementi costitutivi sono diversi.
  • In Cassazione il sindacato riguarda la correttezza e completezza della motivazione dei giudici di merito, non una rivalutazione del merito probatorio; censure generiche o richieste di riconsiderare la valutazione delle prove sono inammissibili.
  • Per il calcolo della prescrizione del reato di ricettazione, se non è certa la data di commissione, la consumazione può essere fissata nella data di accertamento; il termine di prescrizione si calcola sul limite edittale massimo indipendentemente dall'eventuale applicazione di circostanze attenuanti.
  • Le novità legislative intervenute durante il procedimento (es. art. 545-bis c.p.p.) che attribuiscono poteri discrezionali al giudice devono essere sollecitate dalle parti se sopravvengono durante il processo di merito; non possono essere dedotte ex novo in Cassazione se non oggetto di specifica deduzione in grado precedente.
  • La mancata applicazione di una norma che concede facoltà al giudice di avvisare le parti non costituisce automaticamente nullità: è onere delle parti chiedere espressamente l'applicazione dell'istituto in sede di merito.
  • Le doglianze sulla determinazione della pena devono prospettare vizi specifici di motivazione o violazione di legge; critiche astratte alla congruità della pena non sono sufficiente motivo di cassazione.

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