Cassazione Civile, Ordinanza n. 21508/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia trae origine da una sequenza di atti aventi ad oggetto un compendio immobiliare originariamente appartenente a un soggetto poi coinvolto in una lite sulla validità di una vendita del 1973. In un successivo atto del 1998, lo stesso compendio fu prima indicato come oggetto di divisione tra due soggetti qualificati come comproprietari per metà ciascuno, poi attribuito in proprietà esclusiva alle rispettive parti; nello stesso contesto uno dei soggetti, quale rappresentante di una delle comproprietarie, vendette al ricorrente i beni a questa attribuiti. Gli attori del giudizio attuale, deducendo di avere ricevuto gli immobili per donazione nel 1999, chiesero la declaratoria di nullità sia dell’atto di divisione sia della compravendita contestuale, il rilascio dei beni e il risarcimento dei danni per occupazione abusiva, sostenendo che la precedente nullità della vendita del 1973 avesse fatto rientrare i beni nel patrimonio della loro dante causa e che, quindi, gli atti del 1998 fossero privi di causa/volontà reale, oltre che compiuti senza poteri e in conflitto di interessi. Il ricorso per cassazione era affidato a un solo motivo con cui si denunciava la violazione dell’art. 1419 c.c. e vizio motivazionale, censurando la scelta della corte territoriale di ravvisare un collegamento negoziale funzionale tra divisione e vendita e, per tale ragione, di dichiarare la nullità consequenziale anche della compravendita. La parte ricorrente sosteneva, in sostanza, che la nullità della divisione non avrebbe potuto travolgere automaticamente l’atto di vendita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la corte d’appello avesse accertato in modo coerente e non illogico l’esistenza di un collegamento negoziale funzionale tra l’atto di divisione e quello di vendita, volto a definire unitariamente l’assetto patrimoniale del compendio immobiliare e a comporre la lite pendente. In particolare, ha valorizzato il fatto che la pretesa prospettiva transattiva non era sorretta da una reale volontà della parte che avrebbe dovuto rinunciare alla lite, che anzi la proseguì, e che non risultava provata neppure la corresponsione del prezzo della vendita. La Corte ha affermato che l’accertamento dell’esistenza e delle caratteristiche del collegamento negoziale, se compiuto nel rispetto dei canoni ermeneutici e con corretto apprezzamento dei fatti, è insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese, a un’ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e agli effetti del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La nullità della divisione, nel caso concreto, è stata ritenuta idonea a incidere anche sul negozio di vendita contestuale in ragione del collegamento negoziale funzionale accertato dal giudice di merito.
È stata applicata la condanna per responsabilità aggravata in favore della controparte.
È stata disposta una ulteriore condanna pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- L’esistenza di un collegamento negoziale funzionale tra più atti deve essere accertata dal giudice di merito mediante l’interpretazione della volontà contrattuale e l’esame di contenuto, finalità, modalità e conseguenze degli atti collegati.
- Quando l’accertamento del collegamento negoziale è sorretto da motivazione coerente e rispettoso dei criteri ermeneutici, esso non è sindacabile in cassazione come se si trattasse di una diversa ricostruzione dei fatti.
- Se due negozi sono strutturalmente e funzionalmente preordinati a realizzare un unico assetto di interessi, la nullità o caducazione dell’uno può riflettersi sull’altro secondo la logica del collegamento negoziale, nei limiti in cui risulti la comune finalità perseguita dalle parti.
- L’insussistenza di una reale volontà transattiva o la mancata prova dell’effettivo pagamento del prezzo possono costituire elementi significativi per escludere l’autonomia economico-funzionale di un negozio e per confermare il carattere unitario dell’operazione.
- La censura in cassazione che miri a contestare la valutazione del collegamento negoziale, quando investa il merito dell’accertamento fattuale e interpretativo, è inammissibile se non denuncia specifiche violazioni dei canoni legali di interpretazione o un vizio logico radicale.
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