Sentenza n. 1321/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto adottato dalla Questura di Roma in data 3 ottobre -OMISSIS-, e notificato in data 7 ottobre -OMISSIS-, di irricevibilità della domanda di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, nonché del provvedimento di espulsione ex art. 13, c.2, lettera b), del TUI, Prot. uscita n. -OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di Roma in data 7 ottobre -OMISSIS- e del provvedimento del Questore di Roma del 7 ottobre -OMISSIS- con cui si dispone l’applicazione di misure alternative al trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché, ove occorra, per l’accertamento del diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno richiesto, ovvero al riesame della posizione amministrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto questorile di irricevibilità della domanda di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, decreto prefettizio di espulsione e provvedimento questorile recante misure alternative al trattenimento presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, entrata in Italia il 13 agosto 2023 con visto di tipo D per lavoro subordinato stagionale, ha impugnato il decreto della Questura di Roma che ha dichiarato irricevibile la domanda di primo rilascio del permesso di soggiorno, nonché il conseguente decreto prefettizio di espulsione e il provvedimento questorile sulle misure alternative al trattenimento. Ha sostenuto che la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno fosse imputabile al datore di lavoro promissario e ha dedotto la propria integrazione sociale e lavorativa, anche in ragione di legami familiari e di una nuova occupazione. Quanto agli atti di espulsione e alle misure alternative al trattenimento, il ricorso è stato proposto davanti al giudice amministrativo. Quanto al provvedimento questorile, la ricorrente ha contestato la dichiarazione di irricevibilità, sostenendo che la mancata conclusione dell'iter amministrativo non fosse a lei imputabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione la parte del ricorso relativa al decreto prefettizio di espulsione e al provvedimento questorile recante misure alternative al trattenimento, ritenendo che tali atti incidano su diritti soggettivi e che la relativa cognizione spetti al giudice ordinario, non ricorrendo una materia di giurisdizione esclusiva amministrativa. Ha indicato il giudice ordinario quale autorità competente e ha precisato che il giudizio può essere riassunto ai sensi dell'art. 11 c.p.a. La domanda di annullamento del decreto questorile di irricevibilità è stata invece respinta nel merito. Il TAR ha ritenuto che, in assenza della preliminare sottoscrizione del contratto di soggiorno tra la lavoratrice e il datore di lavoro presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, e considerata la scadenza del visto con il quale la ricorrente era entrata in Italia, la Questura avesse adottato un atto dovuto e vincolato. La disciplina applicabile richiedeva il completamento dell'iter amministrativo previsto per l'ingresso del lavoratore subordinato, non essendo sufficiente la presentazione diretta dell'istanza alla Questura. L'eventuale imputabilità al datore di lavoro del mancato perfezionamento della procedura è stata ritenuta irrilevante rispetto alla natura vincolata dell'atto. Il TAR ha inoltre affermato che, in caso di inerzia della Prefettura, la tutela esperibile sarebbe stata l'azione avverso il silenzio, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., e non la presentazione diretta della domanda alla Questura. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata applicata quale base della procedura necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ritenendo necessario il completamento dell'iter con la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
Richiamata insieme all'art. 22, comma 5-ter, quale disciplina primaria applicabile alla domanda di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
art. 35 d.P.R. 394/1999
Attribuisce rilievo ai controlli e agli adempimenti di competenza della Prefettura nell'iter di ingresso e soggiorno del lavoratore straniero; la mancata attivazione di tali adempimenti non può essere sostituita dalla diretta formalizzazione dell'istanza presso la Questura.
art. 36 d.P.R. 394/1999
Richiamato quale ulteriore disposizione regolamentare disciplinante la procedura per l'ingresso e il soggiorno del lavoratore subordinato stagionale.
art. 13, comma 2, lettera b), d.lgs. 286/1998
Costituisce la base normativa indicata nel decreto prefettizio di espulsione; la relativa cognizione appartiene al giudice ordinario.
artt. 31, commi 1 e 2, e 117 c.p.a.
In caso di inerzia della Prefettura, individuano il rito del silenzio quale strumento processuale esperibile, anziché la presentazione diretta dell'istanza alla Questura.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario del giudizio dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- La cognizione delle controversie relative al decreto di espulsione dello straniero e alle misure alternative al trattenimento presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri appartiene al giudice ordinario, poiché tali provvedimenti incidono su diritti soggettivi e non rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- La domanda di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale presuppone il completamento dell'iter amministrativo previsto dalla legge, inclusa la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione; in mancanza, la Questura può dichiarare irricevibile l'istanza con provvedimento vincolato.
- L'eventuale imputabilità al datore di lavoro della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno non incide sulla legittimità di un provvedimento questorile vincolato, quando il procedimento prescritto per l'ingresso e il soggiorno del lavoratore straniero non sia stato completato.
- In presenza di inerzia della Prefettura nell'iter relativo al contratto di soggiorno o agli adempimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione, lo straniero deve avvalersi dell'azione contro il silenzio dell'amministrazione, non potendo sostituire tale rimedio con la presentazione diretta della domanda di permesso di soggiorno alla Questura.
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