Cassazione Penale, Sentenza n. 26394/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un sequestro probatorio disposto su una carta di credito prepagata, ritenuta utilizzata dall’indagato per effettuare pagamenti per complessivi 1.050 euro presso una sala scommesse. L’indagato era sottoposto a indagini per appropriazione indebita aggravata dalla continuazione, contestata come consumata tra il 6 novembre 2023 e il 20 dicembre 2023, in quanto, quale rappresentante sindacale nazionale di un’associazione non riconosciuta, si sarebbe appropriato di una carta di credito a lui assegnata e intestata a titolo personale. Il Tribunale del riesame aveva annullato il decreto di sequestro probatorio ritenendo invalida la querela, perché proposta da soggetti non legittimati. Il Pubblico Ministero ha impugnato l’ordinanza deducendo violazione di legge in relazione alle norme sulla legittimazione a querelare e sul sequestro probatorio, sostenendo che: il legale rappresentante dell’associazione, pur a conoscenza dei fatti, sarebbe rimasto inerte e in conflitto di interessi; in via analogica, come in materia societaria, il diritto di querela dovrebbe spettare anche ai singoli associati, da considerarsi persone offese; inoltre i soggetti che avevano presentato querela avrebbero comunque avuto titolo, e la querela sarebbe stata tempestiva. La difesa dell’indagato ha replicato che, trattandosi di associazione non riconosciuta, solo il segretario generale/legale rappresentante era legittimato a querelare, sicché il reato, procedibile a querela, era improcedibile per difetto di valida querela.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero, confermando l’ordinanza del Tribunale di Savona che aveva annullato il sequestro probatorio. Ha ritenuto corretta la conclusione del giudice del riesame secondo cui, nel caso di associazione non riconosciuta, il singolo associato non è titolare di una quota del patrimonio sociale e non può considerarsi persona offesa del reato patrimoniale; inoltre, la mera inerzia del legale rappresentante dell’associazione non integra un reato né un conflitto di interessi tale da legittimare altri soggetti a proporre querela. Ne è derivato che l’appropriazione indebita contestata non era procedibile, perché la querela era stata proposta da soggetti privi di legittimazione, con conseguente legittimità dell’annullamento del decreto di sequestro.
Norme richiamate
Il delitto di appropriazione indebita è richiamato come reato contestato, procedibile a querela nel caso concreto; la procedibilità viene meno se la querela non proviene da soggetto legittimato.
È la norma evocata per individuare la persona offesa e, quindi, il soggetto legittimato a proporre querela nei reati contro il patrimonio dell’ente.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È il vizio dedotto dal ricorrente: violazione di legge in relazione alla legittimazione a proporre querela e ai presupposti del sequestro probatorio.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione al sequestro probatorio impugnato.
Norma richiamata dal ricorrente quale base del sequestro probatorio.
Richiamato in via interpretativa, tramite il rinvio operato dall’art. 91 c.p.p., per individuare il soggetto legittimato a esercitare il diritto di querela in favore di un’associazione non riconosciuta.
Usato come norma di rinvio all’art. 75 c.p.c. per la rappresentanza dell’ente ai fini dell’esercizio del diritto di querela.
art. 37 dello statuto dell'associazione sindacale
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il segretario generale avrebbe dovuto investire il collegio dei probiviri in presenza delle condotte contestate.
art. 18 dello statuto dell'associazione sindacale
Richiamato dalla difesa per affermare che solo il segretario generale è il legale rappresentante e dunque il solo legittimato a sporgere querela.
art. 46 dello statuto dell'associazione sindacale
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’obbligo degli iscritti agli organi dell’associazione di rispettare lo statuto e garantire legalità e democraticità.
Massime di principio
- Per le associazioni non riconosciute, la legittimazione a proporre querela va individuata, in mancanza di specifiche previsioni statutarie o organizzative diverse, in capo alla più alta carica associativa cui spetta la gestione dell’ente; non è sufficiente la mera qualità di associato.
- Nei reati patrimoniali commessi ai danni di un ente associativo non riconosciuto, il singolo associato non è automaticamente persona offesa né titolare del potere di querela, perché non è titolare di una quota del patrimonio dell’ente come accade invece nel diverso contesto societario.
- Il principio che riconosce al singolo socio il potere di querela quando l’illecito patrimoniale sia commesso dal legale rappresentante della società non è estensibile in via analogica alle associazioni non riconosciute, trattandosi di assetti soggettivi e patrimoniali differenti.
- La mera inerzia o scelta di non attivarsi del legale rappresentante dell’ente, se non integra di per sé un illecito, non consente di attribuire ad altri associati la legittimazione a proporre querela in sua vece.
- Se la querela è proposta da soggetto privo di legittimazione, il reato procedibile a querela non può dirsi validamente azionabile e il sequestro probatorio fondato su tale presupposto deve essere annullato.
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