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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26528/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditori)

La controversia

La controversia trae origine da un contratto preliminare di compravendita immobiliare, accompagnato da un contestuale contratto di comodato. La promissaria acquirente aveva chiesto ex art. 2932 c.c. il trasferimento coattivo dell'immobile, offrendo il pagamento di euro 40.000 ovvero di una somma diversa da determinarsi dal giudice in considerazione di asseriti vizi e irregolarità edilizie che, secondo la sua prospettazione, avrebbero inciso sulla commerciabilità del bene. I promittenti venditori si erano opposti e, in via riconvenzionale, avevano chiesto l'accertamento della legittimità del loro recesso dal preliminare ai sensi dell'art. 1385 c.c., con ritenzione della caparra, oltre alla restituzione dell'immobile e al pagamento di un'indennità di occupazione e delle spese condominiali. In un separato capo, avevano domandato la risoluzione del comodato e la condanna alla restituzione del bene. I giudici di merito hanno ritenuto che, entro il termine per il definitivo, le irregolarità edilizie fossero state sanate e che l'immobile fosse pienamente commerciabile; hanno quindi rigettato la domanda ex art. 2932 c.c., accolto la domanda riconvenzionale dei venditori sulla caparra, e dichiarato la risoluzione del comodato per grave inadempimento della comodataria, condannandola al rilascio e alle ulteriori statuizioni conseguenti. In cassazione la ricorrente ha dedotto, in modo estremamente generico, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. ex art. 360, n. 3, c.p.c., senza indicare in modo specifico le ulteriori norme asseritamente violate, senza confrontare il loro contenuto precettivo con la motivazione della sentenza impugnata e formulando richieste estranee al giudizio di legittimità, come la riapertura della mediazione, la nomina di un CTU e la rimessione alla Corte costituzionale in relazione alla trattazione da remoto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile perché privo di specificità: la ricorrente non ha chiarito quali norme, oltre all'art. 1460 c.c., sarebbero state violate, non ha sviluppato un vero confronto tra la regola di diritto e la sentenza impugnata, e ha chiesto alla Cassazione attività proprie del giudice di merito. È stata inoltre reputata generica anche la questione di legittimità costituzionale relativa alla trattazione dell'udienza da remoto, sia perché non era individuata la disposizione censurata, sia perché non era spiegato l'interesse concreto alla rimessione, alla luce della motivazione della corte territoriale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    richiamato come base della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita, ma la domanda è stata respinta nei giudizi di merito perché il bene era stato ritenuto commerciabile al momento rilevante.

  • art. 1385 c.c.

    richiamato per la domanda dei promittenti venditori di accertamento della legittimità del recesso e della ritenzione della caparra.

  • art. 1460 c.c.

    invocato nel ricorso per cassazione come unica norma espressamente indicata nel motivo, ma in modo non sufficiente a integrare una censura specifica e autosufficiente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • d.lgs. 28/2010

    menzionato nella richiesta, ritenuta impropria, di disporre il procedimento di mediazione in sede di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione di legge deve indicare in modo puntuale le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto tra tale contenuto e la motivazione della sentenza impugnata; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di richieste tipiche del giudizio di merito, come la rinnovazione dell'istruttoria, la nomina di un consulente tecnico d'ufficio o la riproposizione delle conclusioni di appello.
  • La questione di legittimità costituzionale deve essere specifica sia nell'individuazione della norma censurata sia nella dimostrazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza; una deduzione generica non è idonea a fondare la rimessione.
  • In sede di legittimità, la mera evocazione di una norma sostanziale non basta: occorre un confronto argomentato tra la regula iuris applicata dal giudice di merito e la disciplina positiva invocata dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareCompravendita immobiliareImpugnazioni
RamiContrattiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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