Cassazione Civile, Ordinanza n. 27985/2021 del 14/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con decorrenza dal 6 giugno 2011 e scadenza al 30 settembre 2011. La lavoratrice ha chiesto l'accertamento della nullità del termine apposto al contratto, deducendo, tra l'altro, la violazione della clausola di contingentamento prevista dal CCNI del settore postale e contestando che la società avesse fornito prova del rispetto del limite percentuale di assunzioni a termine. La Corte d'appello ha respinto la domanda ritenendo infondate le censure sul contingentamento e rilevando che la lavoratrice non aveva mosso contestazioni ai documenti prodotti dalla società in primo grado, con conseguente preclusione delle nuove contestazioni in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione degli artt. 345, 437, 112 e 277 c.p.c. per asserita omessa pronuncia e per avere la Corte territoriale reputato inammissibile la doglianza sulla clausola di contingentamento; 2) violazione della clausola di contingentamento, dell'art. 2697 c.c. e della L. n. 56/1987, sostenendo che la società non avesse provato il rispetto dei limiti percentuali; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi relativi al contingentamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i primi e terzi motivi non si confrontavano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello non aveva escluso l'introduzione della questione del contingentamento nel giudizio di primo grado, ma aveva ritenuto infondate le censure per mancata contestazione tempestiva dei documenti prodotti dalla società e per il divieto di proporre nuove contestazioni in appello. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava, in sostanza, a una rivalutazione del merito circa la prova del rispetto del limite percentuale, attività preclusa in sede di legittimità; inoltre la Corte ha ribadito che l'art. 2697 c.c. è violato solo se l'onere probatorio viene attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove. La Corte ha altresì richiamato il principio secondo cui, in controversie analoghe, il documento aziendale sottoscritto da un dirigente e attestante i numeri di dipendenti a termine e a tempo indeterminato costituisce elemento probatorio liberamente valutabile, senza necessità di conferma testimoniale. La soccombente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Vieta in appello non solo nuove domande ed eccezioni in senso stretto, ma anche nuove contestazioni in fatto non dedotte in primo grado.
Richiamato insieme all'art. 345 c.p.c. per sostenere la preclusione alle nuove contestazioni in appello nel rito del lavoro.
La doglianza di omessa pronuncia è inammissibile quando la sentenza impugnata si sia invece effettivamente pronunciata sulla questione, sia pure in senso sfavorevole alla parte.
Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 112 c.p.c., ma non ritenuto decisivo dalla Corte, che ha escluso l'omessa pronuncia.
È censurabile in cassazione solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte non onerata; non consente di contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
Richiamata dalla ricorrente in relazione alla disciplina del contratto a termine e della clausola di contingentamento.
art. 25, comma 3, CCNI Poste 11 gennaio 2001
Fonte della clausola di contingentamento invocata per sostenere la nullità del termine apposto al contratto.
Le censure formalmente prospettate come violazione di legge o nullità sono inammissibili quando non colgono la ratio decidendi o mirano, in realtà, a una rivalutazione del merito.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto.
art. 1, co. 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale modifica dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a criticare un presupposto che il giudice di merito non ha posto a base della decisione.
- La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non può essere utilizzata quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la questione controversa e l'abbia decisa in senso sfavorevole alla parte.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice di merito ha invertito il riparto dell'onere della prova; non può essere fatta valere per contestare l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione dei fatti.
- In materia di clausole di contingentamento nei contratti a termine, il documento aziendale sottoscritto da un dirigente e attestante i dati numerici relativi alle assunzioni può costituire prova liberamente valutabile del rispetto dei limiti percentuali, senza che sia necessaria, in via generale, una conferma testimoniale o un ulteriore riscontro.
- In appello non possono essere introdotte nuove contestazioni in fatto se esse non siano state tempestivamente svolte in primo grado, fermo restando che il divieto di nova opera anche rispetto alle contestazioni nuove oltre che alle domande ed eccezioni in senso stretto.
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