Cassazione Penale, Sentenza n. 29379/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per estorsione contestando: 1) omessa o insufficiente motivazione rispetto alla richiesta di riqualificazione del fatto in truffa aggravata, deducendo che la condanna si basa unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa senza riscontri esterni e in presenza di contrasti relazionali; 2) contrasto nella motivazione sull'applicabilità dell'aggravante dell'art.71 d.lgs. n.159/2011 e sull'errata indicazione della data di applicazione/esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale; 3) motivazione contraddittoria nel diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante un corretto comportamento processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in quanto infondato o manifestamente infondato. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, ritenendo non necessaria la presenza di riscontri esterni quando la credibilità complessiva è adeguatamente motivata. Ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art.14, comma 2-ter, d.lgs. n.159/2011, ritenendo corretta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art.71 del decreto poiché l'esecuzione della misura era iniziata pochi giorni prima dei fatti. Ha inoltre ritenuto fondato il diniego delle attenuanti generiche sulla base dell'intensità del dolo, del danno economico e dei precedenti dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile secondo il dispositivo. La pena di merito (sei anni, dieci mesi di reclusione e 1.800 euro di multa) è stata così confermata.
Norme richiamate
Richiamata come aggravante per la recidiva reiterata, valorizzata dai giudici di merito nella determinazione della pena
art. 71 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Applicata come circostanza aggravante perché il fatto è stato commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione o fino a tre anni dalla cessazione dell'esecuzione; ritenuta sussistente poiché l'esecuzione della misura era iniziata pochi giorni prima dei fatti
Norma della truffa aggravata richiamata nella richiesta di riqualificazione; la Corte ha spiegato perché la fattispecie concreta si qualifica come estorsione e non come truffa "vessatoria" in base alle modalità della condotta e alla presenza di minaccia idonea a coartare la volontà della vittima
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato il principio secondo cui il requisito dei riscontri esterni non è sempre necessario per la valutazione della credibilità della persona offesa; il giudice di merito può ritenere attendibile la testimonianza se adeguatamente motivata
art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n.159/2011
La questione di legittimità costituzionale proposta è stata considerata manifestamente infondata: la norma, come modificata dal legislatore, non appare irragionevole nel prevedere specifiche verifiche della persistenza della pericolosità solo in ipotesi determinate (es. cessazione di uno stato di detenzione protrattosi oltre due anni)
Richiamato come strumento di tutela per il proposto che ritenga cessata o mutata la causa che ha determinato l'applicazione della misura, consentendo revoca o modifica della misura di prevenzione
Norma procedurale che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso, applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla rifusione delle spese della parte civile
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 (conv. in L. 18 dicembre 2020, n.176)
Richiamata per la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in mancanza di tempestiva richiesta di discussione orale
Costituzione Italiana
Gli artt. 3 e 24 Cost. sono stati invocati nella questione di legittimità costituzionale relativa all'art.14 comma 2-ter d.lgs. n.159/2011; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata e non violativa di tali principi
Massime di principio
- La testimonianza della persona offesa, se precisa, coerente e adeguatamente motivata dal giudice di merito, può essere sufficiente a fondare una condanna anche in assenza di riscontri esterni individualizzanti; la Cassazione non riesamina i fatti se la motivazione di merito è logica e non manifestamente contraddittoria
- La distinzione tra estorsione e truffa aggravata 'vessatoria' si basa sulle modalità della condotta e sulla presenza di una minaccia concreta idonea a coartare la volontà della vittima; se la minaccia è realistica e riferibile alla volontà dell'agente, la condotta è qualificabile come estorsiva
- La circostanza aggravante prevista dall'art.71 d.lgs. n.159/2011 trova applicazione quando la misura di prevenzione è in corso di esecuzione o è cessata da poco tempo; le contestazioni fondate su errori di datazione devono dimostrare un vizio formale/di fatto rilevante e manifesto per essere accolte in Cassazione
- Le questioni di legittimità costituzionale hanno scarse possibilità di successo se il legislatore ha introdotto specifiche tutele ragionevoli (es. verifiche della persistenza della pericolosità in ipotesi determinate) e se la norma risponde a esigenze di bilanciamento dei diritti
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato sulla base dell'intensità del dolo, del danno prodotto e dei precedenti penali dell'imputato; il giudice di merito non è obbligato a valorizzare tutti gli elementi proposti dalle parti, ma quelli ritenuti decisivi
- La Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito in una diversa rivalutazione delle prove salvo l'esistenza di palesi e manifeste contraddizioni nella motivazione
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