Cassazione Civile, Ordinanza n. 34459/2024 del 26/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento sintetico ai fini IRPEF, per l'anno d'imposta 2006, assumendo un maggior reddito pari a un quinto dell'incremento patrimoniale desunto dall'acquisto di un terreno, formalmente avvenuto nel 2010 per il prezzo dichiarato di euro 600.000. Il contribuente aveva sostenuto che l'operazione fosse in realtà una vendita simulata e che il bene gli fosse stato donato dalla zia, la quale non aveva mai incassato l'assegno emesso a pagamento del prezzo. La CTP aveva respinto il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo decisivi il mancato negoziamento dell'assegno, l'assenza di addebito sul conto del contribuente e dei familiari, nonché la dichiarazione resa dall'alienante, qualificata come controdichiarazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e di varie norme codicistiche sulla simulazione e sulla forma della controdichiarazione, sostenendo che la dichiarazione dell'alienante non potesse valere come controdichiarazione opponibile al Fisco e che la donazione dissimulata fosse nulla per difetto di forma; 2) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., censurando la CTR per aver ritenuto sufficiente, ai fini della prova contraria, il solo mancato incasso dell'assegno e per aver trascurato l'irrilevanza delle ragioni addotte per la simulazione, inclusa l'ipotesi di elusione delle norme ereditarie e la diversa giustificazione prospettata dal contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la possibilità per il contribuente di opporre al redditometro la prova che il bene o l'importo utilizzato come indice di capacità contributiva non sia effettivamente entrato nella sua disponibilità perché derivante da un atto simulato. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR aveva errato nel reputare sufficiente, da solo, il mancato incasso dell'assegno e nel considerare la dichiarazione dell'alienante come controdichiarazione senza sottoporla a un effettivo vaglio critico e senza valutarla insieme agli altri elementi indiziari secondo i criteri delle presunzioni semplici. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
quarto, quinto e sesto comma
Nel testo applicabile ratione temporis, consente l'accertamento sintetico del reddito mediante indici di capacità contributiva e spese per incrementi patrimoniali; ammette prova contraria del contribuente, che può dimostrare l'inesistenza o la minore entità del reddito presunto, anche attraverso prova della natura meramente apparente dell'atto costitutivo dell'indice di spesa.
Richiamato per il riparto dell'onere probatorio nella prova contraria all'accertamento sintetico e nella contestazione della pretesa fiscale.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito secondo il principio del libero convincimento.
Richiamato nel motivo di ricorso dall'Ufficio nel contesto della disciplina della simulazione e della forma del negozio dissimulato.
Richiamato per affermare la rilevanza del negozio dissimulato nella simulazione relativa, nei limiti della sua validità formale e sostanziale.
Richiamato dall'Ufficio per sostenere la nullità dell'atto dissimulato ove privo della forma richiesta.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di rilevabilità d'ufficio della nullità.
Richiamato nel motivo di ricorso con riferimento all'opponibilità ai terzi della data della scrittura privata.
art. 2725, secondo comma, c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di prova della simulazione e dei limiti alla prova testimoniale.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla prova del pagamento e dei rapporti con la simulazione negoziale.
Richiamato nella motivazione della Corte per ribadire che la prova presuntiva deve fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti, valutati complessivamente e non in modo atomistico.
art. 53 Cost.
Evocato nella giurisprudenza richiamata per escludere che l'accertamento sintetico violi il principio di capacità contributiva, essendo sempre ammessa la prova contraria.
art. 111 Cost.
giusto processo e parità delle parti
Richiamato per affermare che anche nel processo tributario devono poter entrare dichiarazioni di terzi rese in via extraprocessuale, da valutare come elementi indiziari.
Massime di principio
- L'accertamento sintetico del reddito fondato su spese per incrementi patrimoniali costituisce una presunzione legale relativa: il contribuente può superarla dimostrando che il bene o la somma indicati dall'Ufficio non sono stati effettivamente nella sua disponibilità o che il reddito presunto non esisteva o era inferiore.
- La prova contraria al redditometro può consistere anche nella dimostrazione della simulazione dell'atto posto a base dell'indice di capacità contributiva, quando l'operazione formalmente onerosa abbia in realtà causa gratuita; tuttavia tale dimostrazione deve essere sostenuta da un complesso di elementi valutati criticamente.
- La prova bancaria negativa, da sola, non è normalmente sufficiente a dimostrare la gratuità del negozio o la mancata disponibilità della provvista, poiché l'assenza di movimenti sul conto non esclude che la provvista sia stata acquisita o impiegata per altre vie.
- Le dichiarazioni extraprocessuali di terzi, comprese quelle sostitutive di atto di notorietà, sono utilizzabili nel processo tributario, ma hanno valore indiziario e non possono da sole fondare la decisione; il giudice deve valutarne attendibilità, coerenza interna e convergenza con gli altri elementi acquisiti.
- Nella prova per presunzioni il giudice deve selezionare gli indizi rilevanti e poi valutarli unitariamente: è errato fondare la conclusione su un solo elemento o su una lettura atomistica del materiale probatorio, senza verificare la gravità, precisione e concordanza del quadro complessivo.
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