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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35591/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

Una proprietaria aveva concesso in locazione un terreno a una società conduttrice; l'obbligazione di pagamento dei canoni era stata assistita da una fideiussione prestata da un terzo. La società aveva abbandonato anticipatamente il fondo e sospeso il pagamento dei canoni. La locatrice aveva quindi agito contro la società e contro il garante per ottenere la risoluzione del contratto e la condanna al pagamento dei canoni maturati e di quelli fino alla scadenza. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo esistente la fideiussione e applicando il limite temporale di cui all'art. 1957 c.c. Il garante ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, denunciando violazione dell'art. 2702 c.c. perché la Corte d'appello avrebbe attribuito alla scrittura privata sottoscritta dal ricorrente valore probatorio sulla garanzia, pur senza disconoscimento e senza che il contenuto facesse piena prova; secondo, denunciando violazione dell'art. 1957 c.c., sostenendo che il termine semestrale per l'azione contro il fideiussore dovesse decorrere dalla scadenza di ciascun canone e non dalla scadenza del contratto, con conseguente decadenza della creditrice. La resistente ha chiesto il rigetto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile perché il ricorrente aveva dichiarato nel ricorso la notificazione della sentenza impugnata senza depositare la copia della sentenza munita della relata di notifica, in violazione dell'art. 369 c.p.c. Ha inoltre osservato che, comunque, il ricorso sarebbe stato inammissibile: il primo motivo era generico, privo della specifica trascrizione del contenuto della scrittura privata e infondato perché la scrittura non disconosciuta conserva efficacia probatoria quanto alla provenienza e comunque costituisce elemento valutabile anche sul contenuto; il secondo motivo era inammissibile perché la Corte di merito aveva accertato in fatto che l'atto interruttivo era la domanda giudiziale del 3 febbraio 2017 e che, pertanto, erano dovuti i canoni dei sei mesi precedenti, sicché non vi era errore di diritto ma corretta applicazione dell'art. 1957 c.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il ricorso deve essere improcedibile se la parte che dichiara la notificazione della sentenza impugnata non deposita nei termini la copia della sentenza munita della relata di notifica.

    La dichiarazione nel ricorso dell'avvenuta notificazione della sentenza impugnata fa sorgere l'onere di depositare la copia notificata; la mancata produzione determina improcedibilità.

  • art. 2702 c.c.

    La scrittura privata non disconosciuta fa piena prova della provenienza dell'atto dal sottoscrittore; quanto al contenuto, non fa piena prova assoluta ma resta elemento probatorio valutabile dal giudice.

  • art. 1957 c.c.

    Il termine semestrale per conservare l'obbligazione del fideiussore va verificato in relazione all'azione del creditore; nel caso concreto la Corte ha ritenuto rispettato il termine perché la domanda giudiziale del 3 febbraio 2017 ha interrotto la decadenza e consentito di riconoscere i canoni dei sei mesi precedenti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di improcedibilità giustifica, se dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Se il ricorrente per cassazione dichiara la notificazione della sentenza impugnata, deve depositare la copia della sentenza munita di relata di notifica; in difetto, il ricorso è improcedibile.
  • La scrittura privata non disconosciuta prova pienamente la provenienza della sottoscrizione, mentre il suo contenuto, pur non assistito da prova legale assoluta, può essere liberamente valutato dal giudice come fonte di prova dell'obbligazione assunta.
  • La censura per violazione dell'art. 1957 c.c. è inammissibile quando mira, in realtà, a sovvertire un accertamento di fatto del giudice di merito circa l'atto interruttivo e il rispetto del termine semestrale.
  • Nel giudizio di legittimità, la mancata specificità del motivo e l'omessa allegazione degli atti su cui esso si fonda impediscono alla Corte di verificare la denunciata violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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