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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37595/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che ai danni cagionati dalla fauna selvatica si applichi l’art. 2052 c.c. e non l’art. 2043 c.c. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza del Tribunale è stata cassata con rinvio al Tribunale di L’Aquila in diversa composizione, affinché riesamini la domanda applicando i principi di diritto indicati dalla Cassazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario veicolo)

La controversia

La lite nasce da un sinistro stradale verificatosi quando un autoveicolo di proprietà di una società, condotto da un soggetto indicato in ricorso, impattava violentemente contro un cinghiale sbucato improvvisamente dalla carreggiata, con danni materiali al mezzo quantificati in euro 6.063,30. La società, tramite il suo legale rappresentante, conveniva la Regione per ottenere il risarcimento dei danni, assumendone la responsabilità per l’evento. Il Giudice di pace accoglieva la domanda, ma in appello il Tribunale respingeva la pretesa risarcitoria e compensava le spese. In Cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 2052 c.c., sostenendo che la responsabilità per danni cagionati da animali selvatici protetti e ricompresi nel patrimonio indisponibile dello Stato dovesse ricadere su tale norma e non sull’art. 2043 c.c., come ritenuto dal giudice di merito; 2) violazione degli artt. 112, 115 e 342 c.p.c., lamentando che il Tribunale avesse escluso la natura di fatto notorio, e quindi non bisognoso di prova, del ripetersi di incidenti sulla strada statale causati dall’attraversamento di animali selvatici.

Norme richiamate

  • art. 2052 c.c.

    danni causati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette

    La responsabilità per i danni cagionati da fauna selvatica va ricondotta a questa norma, poiché il criterio di imputazione si fonda sulla proprietà o utilizzazione dell’animale e non sul dovere di custodia.

  • art. 2043 c.c.

    La Corte esclude che costituisca la norma applicabile alla fattispecie dei danni da fauna selvatica, superando l’impostazione seguita dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato con entrambi i motivi, come violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato nel secondo motivo come norma processuale asseritamente violata.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per sostenere che il ripetersi di incidenti stradali causati da animali selvatici fosse fatto notorio non bisognoso di prova.

  • art. 342 c.p.c.

    Invocato nel secondo motivo in relazione ai requisiti dell’appello.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio a seguito della proposta del relatore.

  • L. n. 157 del 1992

    Le specie selvatiche protette ai sensi di questa legge rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e gestione di soggetti pubblici.

Massime di principio

  • I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili ai sensi dell’art. 2052 c.c., anche quando gli animali appartengano a specie protette e non siano materialmente custoditi in senso tradizionale.
  • Il fondamento della responsabilità ex art. 2052 c.c. non è il dovere di custodia, ma il rapporto di proprietà o di utilizzazione dell’animale; per la fauna selvatica tale rapporto è riferito al patrimonio indisponibile dello Stato e alla gestione pubblica del patrimonio faunistico.
  • Nell’azione di risarcimento per danni da fauna selvatica la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, salvo la possibilità per quest’ultima di rivalersi verso altri enti cui siano concretamente imputabili le omissioni organizzative o gestorie.
  • Sul danneggiato grava l’onere di provare il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e il danno; incombe invece sulla Regione la prova liberatoria del caso fortuito, da intendersi come condotta autonoma, eccezionale, imprevedibile o inevitabile neppure con misure diligenti di gestione e controllo.
  • Se il primo motivo di ricorso è accolto perché investe la qualificazione giuridica della fattispecie e la norma applicabile, i motivi ulteriori che presuppongono la diversa qualificazione possono restare assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaCaso fortuito e forza maggiore

Testo integrale

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