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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15799/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società debitrice)

La controversia

Una società in concordato preventivo ha convenuto in giudizio una banca chiedendo la restituzione di somme che quest'ultima aveva incassato da un terzo debitore dell'attrice, a fronte di una fattura oggetto di anticipazione bancaria con cessione del credito. Secondo l'attrice, la cessione non era stata notificata al debitore ceduto né da questi accettata con data certa prima della domanda di concordato, sicché le somme non erano opponibili alla procedura e la banca non poteva trattenerle a compensazione della maggiore esposizione debitoria della società. Il tribunale ha accolto la domanda e la corte d'appello ha confermato, ritenendo che mancasse la prova dell'opponibilità della cessione alla procedura concorsuale e che la clausola contrattuale di compensazione invocata dalla banca operasse solo in presenza di cessioni formalmente opponibili. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1241, 1260, 2704 c.c. e degli artt. 56, 169 e 169-bis l.fall., sostenendo che il contratto quadro del 12 giugno 2006 fosse anteriore alla procedura, che vi fosse un collegamento negoziale con l'anticipazione concessa nel 2012 e che, quindi, la compensazione fosse legittima; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 132, 115 e 345 c.p.c., contestando che la corte territoriale avesse valorizzato la mancanza dell'indicazione del conto corrente, questione che assumeva nuova in appello; con il terzo ha lamentato violazione dell'art. 342 c.p.c., dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010, censurando la valutazione sulla mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione, sostenendo di avere invece spiegato le ragioni dell'assenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la sentenza impugnata non aveva esaminato la questione dell'opponibilità del contratto quadro in ragione della sua anteriorità alla domanda di concordato e la ricorrente non aveva assolto all'onere di specificare dove la questione fosse stata ritualmente dedotta nei gradi di merito; inoltre, una volta affermata l'inopponibilità della cessione alla procedura, tutte le ulteriori argomentazioni sulla compensazione e sul collegamento negoziale sono risultate prive di rilievo. Il secondo motivo è stato ritenuto anche perché la censura sulla nuova eccezione relativa al conto corrente non si confrontava con la ratio decidendi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con la statuizione autonoma e decisiva della corte d'appello, secondo cui l'appellante non aveva specificamente censurato il passaggio della sentenza di primo grado sulla mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1241 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in tema di compensazione; la Corte non ne ha esaminato il merito perché i motivi sono stati dichiarati inammissibili.

  • art. 1260 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sulla cessione del credito; la Corte non ha svolto un vaglio di merito sul punto.

  • art. 2704 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la data certa del contratto; la Corte ha rilevato che la questione non era stata specificamente trattata dalla sentenza impugnata e non risultava correttamente devoluta.

  • art. 56 l.fall.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla compensazione nel concorso; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 169 l.fall.

    Richiamato per la cristallizzazione dei rapporti e l'opponibilità degli atti alla procedura di concordato; la Corte non è entrata nel merito per ragioni processuali.

  • art. 169-bis l.fall.

    Richiamato dalla ricorrente insieme alle altre norme concorsuali; nessun esame di merito per inammissibilità.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per vizio di motivazione apparente; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo per difetto di specificità e mancato confronto con la ratio.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato in relazione alla valutazione delle prove; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta novità in appello della questione sul conto corrente; la Corte non ha accolto la doglianza.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo sulla specificità dei motivi di appello; la Corte ha rilevato la mancata effettiva censura della ratio decidendi.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte non ha esaminato il merito per inammissibilità.

  • art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010

    Richiamato sulla mediazione obbligatoria e sulla mancata partecipazione senza giustificato motivo; la Corte ha confermato la statuizione impugnata per difetto di specifica censura.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale utilizzata per incardinare i motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per disporre l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che non abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di merito, specie quando richiedano accertamenti di fatto non svolti dal giudice di appello.
  • Quando la sentenza impugnata non affronta una specifica questione, il ricorrente deve allegare e indicare con precisione in quale atto del giudizio precedente l'abbia ritualmente dedotta; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di specificità.
  • La censura in cassazione deve confrontarsi con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata; se una ratio decisiva resta incensurata, il motivo è inammissibile o comunque non può condurre alla cassazione.
  • In materia di compensazione e opponibilità della cessione del credito alla procedura concorsuale, la clausola contrattuale che autorizza la banca a trattenere somme incassate opera solo nei limiti in cui tali somme provengano da cessioni efficaci e opponibili alla procedura.
  • La dedotta violazione delle norme sulla mediazione e sulla specificità dei motivi di appello non è scrutinabile se il ricorso non si misura con l'effettiva ragione posta dalla sentenza impugnata a base della decisione.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoCompensazioneConcordato preventivoContenzioso tributarioImpugnazioniMediazione
RamiBancario e finanziarioFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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