Cassazione Civile, Ordinanza n. 21225/2025 del 24/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
Le società ricorrenti avevano chiesto l’equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare nella quale erano state ammesse al passivo con crediti chirografari di importo modesto ma non bagatellare. La Corte d’appello aveva rigettato l’opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 contro il decreto monocratico di rigetto, ritenendo che la minima entità dei crediti, la loro natura chirografaria, la scarsissima importanza degli interessi coinvolti e la natura societaria delle istanti escludessero il pregiudizio indennizzabile; aveva inoltre valorizzato il fatto che le creditrici non avessero allegato le proprie condizioni soggettive. Con il ricorso per cassazione le società deducevano, in sintesi: 1) violazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001 e dei parametri CEDU e costituzionali, perché l’irrisorietà della pretesa era stata affermata in contrasto con la giurisprudenza sovranazionale e nazionale e senza considerare che i crediti ammessi al passivo erano superiori alla soglia bagatellare; 2) nullità per motivazione solo apparente, poiché il decreto non spiegava quale soglia rendesse irrisoria la causa né il percorso logico seguito; 3) violazione dell’art. 2 l. n. 89/2001, perché la consapevolezza di non essere soddisfatte nel riparto finale non escludeva il danno da irragionevole durata, essendo già intervenuta l’ammissione al passivo quale riconoscimento della fondatezza del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati congiuntamente i motivi, osservando che il giudice di merito aveva applicato in modo non corretto il criterio dell’irrisorietà della pretesa, desunto dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001, senza conformarsi alla giurisprudenza consolidata della Corte EDU e della Corte costituzionale. Ha precisato che l’assenza di uno svantaggio significativo rileva solo quando la lite sia davvero bagatellare, mentre nel caso concreto i crediti ammessi al passivo erano tutt’altro che irrisori; inoltre, l’eventuale esiguità della posta in gioco può incidere semmai sul quantum dell’indennizzo, non sull’an della tutela, salvo ipotesi tassative di esclusione del danno. Ha poi ribadito che, una volta accertata l’irragionevole durata, il danno non patrimoniale si presume normalmente sussistente anche per le persone giuridiche, salvo prova di circostanze particolari che lo escludano, e che l’ammissione al passivo esprime una valutazione positiva della fondatezza del credito, sicché la successiva incapienza dell’attivo o l’insoddisfazione nel riparto non escludono il diritto all’equa riparazione. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. 89/2001
La presunzione di insussistenza del pregiudizio per irrisorietà della pretesa o del valore della causa va ricostruita in coerenza con la giurisprudenza consolidata della Corte EDU; non può essere applicata in modo da escludere automaticamente l’indennizzo fuori dai casi realmente bagatellari.
art. 2-bis, comma 3, L. 89/2001
Il valore della causa, ai fini dell’equa riparazione, si determina avendo riguardo al valore del credito ammesso al passivo e non alla somma effettivamente ricevuta nel riparto finale; tale valore può incidere sulla misura dell’indennizzo e non necessariamente sull’an della pretesa.
L’opposizione al decreto di rigetto dell’equa riparazione è il rimedio esperibile avverso il provvedimento del consigliere delegato.
art. 6, paragrafo 1, CEDU
La legge Pinto deve offrire un rimedio interno effettivo per la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo; il giudice nazionale deve conformarsi alla giurisprudenza consolidata della Corte EDU.
art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU
Richiamato quale parametro convenzionale in relazione alla tutela delle posizioni creditorie nella durata irragionevole del processo.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale di ragionevole durata del processo e di giusto processo.
art. 117 Cost.
Richiamato quale norma di raccordo che impone il rispetto degli obblighi internazionali e convenzionali.
art. 101, comma 2, Cost.
Il giudice comune non può ignorare l’interpretazione consolidata della Corte EDU, pur nel rispetto della propria autonomia interpretativa.
art. 35, paragrafo 3, CEDU
Richiamato per il criterio del 'danno significativo', che postula una soglia minima di gravità della violazione.
Utilizzati in via analogica per la determinazione del valore della causa ai fini dell’equa riparazione.
Richiamato indirettamente in tema di onere probatorio: non grava sul ricorrente l’onere di allegare circostanze positive per dimostrare il danno, salvo che l’amministrazione provi elementi idonei a escluderlo.
Invocato come norma violata nel motivo sul vizio motivazionale e sull’apprezzamento dei fatti.
Invocato nel motivo di nullità del decreto per apparenza della motivazione.
Richiamato quale base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità del provvedimento.
Massime di principio
- In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l’eventuale irrisorietà della pretesa o del valore della causa non esclude automaticamente il diritto all’indennizzo: il giudice deve verificare se la lite sia davvero bagatellare secondo i criteri ricavabili dalla giurisprudenza CEDU, tenendo conto sia del dato oggettivo sia delle condizioni soggettive della parte.
- Quando la pretesa non è evidentemente bagatellare, il valore della causa può incidere sulla quantificazione dell’indennizzo, ma non sulla sussistenza del diritto all’equa riparazione, una volta accertata la durata irragionevole del processo.
- Il danno non patrimoniale da violazione del termine ragionevole del processo si presume normalmente sussistente, anche per le persone giuridiche, e può essere escluso solo in presenza di circostanze particolari positivamente dimostrate.
- Nel giudizio di equa riparazione, l’ammissione del credito al passivo fallimentare costituisce un indice positivo della fondatezza della pretesa; la successiva incapienza dell’attivo o la mancata soddisfazione nel riparto non equivalgono a infondatezza originaria o sopravvenuta della domanda.
- Il giudice nazionale, nell’applicare la legge Pinto, deve conformarsi alla giurisprudenza consolidata della Corte EDU e non può costruire autonomamente criteri di esclusione della tutela che si pongano fuori dal perimetro convenzionale consolidato.
- La motivazione che si limiti ad affermare l’irrisorietà della pretesa senza spiegare il percorso argomentativo e senza confrontarsi con il valore concretamente azionato è meramente apparente.
- L’onere di allegare elementi idonei a escludere in concreto il danno non patrimoniale non grava sul ricorrente in via ordinaria; spetta semmai all’amministrazione resistente fornire circostanze specifiche per negare la tutela.
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