Cassazione Civile, Ordinanza n. 33324/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente di ottenere il riconoscimento e il pagamento dell'indennità denominata "agente unico" per un periodo compreso tra il 1.7.2011 e il 30.11.2012, in relazione alle mansioni svolte di autista con attività di consegna e ritiro di effetti postali. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. La società datrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 1362 c.c. per erronea interpretazione di accordi sindacali del 2010 e di un verbale del 2011, sostenendo che la nuova organizzazione dei trasporti e del recapito avesse superato gli accordi del 1996 e reso inconferente il richiamo all'indennità; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che il lavoratore non avesse provato lo svolgimento delle attività di "agente unico" nel periodo in contestazione; 3) violazione degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., oltre che dell'art. 1362 c.c., per avere la Corte territoriale qualificato l'indennità come voce retributiva e quindi non eliminabile unilateralmente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, affermando che l'indennità in questione remunera le mansioni di ritiro e consegna di oggetti postali svolte unitamente a quelle di autista e ha dunque causa retributiva; perciò, in assenza di concorde volontà delle parti, non può essere ridotta o soppressa, neppure se mutano le condizioni economiche aziendali. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la scadenza di un accordo collettivo ne fa cessare l'efficacia, ma non incide sull'obbligo retributivo già recepito nel contratto individuale, anche alla luce dell'art. 36 Cost. Ha giudicato inammissibile/inidoneo il secondo motivo nella sostanza, perché diretto a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, estranea al giudizio di legittimità; ha altresì precisato che la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, evenienza non ravvisata nel caso concreto. Nulla è stato disposto sulle spese perché il resistente non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte non accoglie la lettura proposta dalla società: l'interpretazione degli accordi collettivi non porta a ritenere superata e soppressa la voce indennitaria, che resta dovuta secondo la sua funzione retributiva.
La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice distribuisce erroneamente il carico probatorio tra fatti costitutivi ed eccezioni; non basta contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
L'indennità in discussione è ricondotta alla nozione di retribuzione, perché remunera specifiche mansioni effettivamente svolte dal dipendente.
art. 36 Cost.
La scadenza dell'accordo collettivo non elimina l'obbligo di corrispondere la retribuzione già prevista e recepita nel contratto individuale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale invocato per censurare violazioni di legge, ma la Corte osserva che i motivi articolati miravano in realtà a una rivalutazione del merito.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L'indennità prevista per lo svolgimento congiunto di determinate mansioni ha natura retributiva quando remunera attività effettivamente rese dal lavoratore; essa non può essere unilateralmente soppressa o ridotta dal datore di lavoro in assenza di accordo tra le parti.
- La cessazione dell'efficacia di un accordo collettivo non consente di eliminare una voce economica già entrata nel contratto individuale e quindi nel patrimonio retributivo del dipendente.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice di merito altera la regola di riparto dell'onere della prova; non sussiste quando la censura riguarda, in realtà, la valutazione delle risultanze istruttorie.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, poiché il controllo della Cassazione resta limitato ai vizi di legittimità.
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